COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 08/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della Società SIM GARBAGNA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 39 del 03.12.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Sim Garbagna – Caltignaga disputata in data 29.11.2015, Campionato Seconda categoria Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 08/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della Società SIM GARBAGNA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 39 del 03.12.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Sim Garbagna - Caltignaga disputata in data 29.11.2015, Campionato Seconda categoria Girone B La Società Garbagna Calcio si duole della decisione con la quale il giudice sportivo ha comminato la squalifica fino al 03.04.2016 dell’allenatore Mancini Fabio per aver protestato ed offeso il direttore di gara, anche pronunciando frasi discriminatorie di stampo razzista. La società ricorrente ammette che il proprio allenatore abbia protestato all’indirizzo del direttore di gara ma nega qualsivoglia insulto o frase discriminatoria all’indirizzo del medesimo. Chiede pertanto una riduzione della sanzione. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. Il referto arbitrale è puntuale e sufficientemente dettagliato e riporta circostanze gravi e percepite in modo inequivoco dal direttore di gara. Non vi è alcun elemento per sostenere in modo inequivoco la totale mala fede del direttore di gara, al punto da ritenere che abbia redatto atti falsi, riportando nel referto affermazioni insussistenti, come si adombra nel ricorso. Ciò precisato, non può dubitarsi che l’espressione “marocchino di merda”, riportata nel referto arbitrale, sia condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 11 C.G.S. La sanzione è certamente assai afflittiva ma è stata correttamente applicata dal giudice sportivo posto che la norma di riferimento non consente di irrogare sanzioni inferiori a quella disposta. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve pertanto essere confermata. Per tali motivi la Corte D’Appello Sportiva, RESPINGE il reclamo della SIM GARBAGNA, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it