COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 21/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte della Procura Federale dei sigg.ri Ceratti Arnaldo e Visconti Tiziano, entrambi in qualità di presidenti della ASD GALLIATE, il primo nella stagione sportiva 2013/2014 ed il secondo nella stagione sportiva 2014/2015, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S. in riferimento all’art. 38 comma 1 delle NOIF ed all’art. 36 comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico, nonché della società ASD GALLIATE (ora CALTIGNAGA) per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva delle violazioni ascritte ai propri tesserati ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 21/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte della Procura Federale dei sigg.ri Ceratti Arnaldo e Visconti Tiziano, entrambi in qualità di presidenti della ASD GALLIATE, il primo nella stagione sportiva 2013/2014 ed il secondo nella stagione sportiva 2014/2015, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S. in riferimento all’art. 38 comma 1 delle NOIF ed all’art. 36 comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico, nonché della società ASD GALLIATE (ora CALTIGNAGA) per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva delle violazioni ascritte ai propri tesserati ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 23.10.15 la Procura Federale, a seguito di una serie di indagini conseguenti all’esposto del sig. Fabrizio Morganti, deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale i sigg.ri Ceratti Arnaldo e Visconti Tiziano, presidenti della ASD GALLIATE (ora CALTIGNAGA) il primo nella stagione sportiva 2013/2014 ed il secondo nella stagione sportiva 2014/2015, per avere contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva, consentendo o comunque non impedendo nella loro predetta qualità la commissione delle violazioni da parte dei tesserati sigg.ri Giubertoni Valerio (il quale aveva assunto ruoli dirigenziali nella società in assenza della necessaria sospensiva dai ruoli tecnici), Gallan Valter e Lapadula Pasquale (i quali avevano svolto attività di allenatore della società per alcune gare, rispettivamente nella stagione sportiva 2013/2014 e nella stagione sportiva 2014/2015, prima di essere regolarmente tesserati). Deferiva altresì la società ASD GALLIATE (ora CALTIGNAGA) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati. All’udienza del 15.11.16, avanti al Tribunale Federale Territoriale, compariva l’avv. Maurizio Goria in rappresentanza della Procura Federale; nessuno compariva per i deferiti. All’esito della discussione, il Procuratore Federale richiedeva per i sigg.ri Ceratti Arnaldo e Visconti Tiziano le sanzioni dell’inibizione di mesi 3 ciascuno, per la società CALTIGNAGA la sanzione dell’ammenda di € 900,00. MOTIVI DELLA DECISIONE Codesto Organo Giudicante, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene acclarate le violazioni ascritte ai soggetti ed alla società deferita. Risulta infatti documentalmente provata l’assunzione di incarichi dirigenziali da parte del sig. Giubertoni Valerio, tesserato come allenatore della ASD GALLIATE, in assenza di sospensiva dai ruoli tecnici, nonché l’utilizzo da parte della società deferita dei sigg.ri Gallan Valter e Lapadula Pasquale come allenatori in alcune gare relative alle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, anteriormente al loro tesseramento. Non v’è dubbio quindi che i Presidenti della ASD GALLIATE (ora CALTIGNAGA) nelle stagioni sportive indicate abbiano violato l’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione a quanto prescritto dall’art. 38 comma 1 NOIF e dall’art. 36 comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico e che conseguentemente la loro condotta debba essere sanzionata; altrettanto indubbio è che la società CALTIGNAGA debba rispondere ai sensi dell’art 4 commi 1 e 2 CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per l’operato ascritto ai suoi Presidenti. In base alle suesposte argomentazioni il Tribunale Federale Territoriale COSI’ DELIBERA - Commina al sig. Ceratti Arnaldo la sanzione dell’inibizione per mesi tre; - Commina al sig. Visconti Tiziano la sanzione dell’inibizione per mesi tre; - Commina alla ASD CALTIGNAGA la sanzione dell’ammenda di € 900,00.
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