DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 154 Comunicato Ufficiale N.154 del 29.10.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 03/10/2015:CUS PISA – CITTA’ DI MASSA

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 154 Comunicato Ufficiale N.154 del 29.10.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 03/10/2015:CUS PISA – CITTA’ DI MASSA Reclamo proposto dalla Società CUS PISA. Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo indicato in epigrafe osserva: Con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S. per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori non conforme alle disposizioni emanate dal C.U.N. 1/2015 al paragrafo A3 lettera F, per quel che riguarda, in particolare, la presenza sulla distinta di gara presentata all’arbitro di un calciatore nato successivamente al 31 dicembre 1993, da ricomprendere tra i sei tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 18° anno di età e di un calciatore nato dal 1 gennaio 1994 tra i tre che siano cittadini italiani; Dall’esame della suddetta documentazione il requisito non appare soddisfatto in quanto risulta schierato solamente un calciatore nato il 6 novembre 1996, mentre tutti gli altri sono nati antecedentemente alle date suindicate.( 31/12/1993 e 01/01/1994) P.Q.M. Visti gli artt.17,29,35 del C.G.S. ed il C.U.N.1/2015 decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla Società Città Di Massa Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.
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