F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/TFN del 02 Febbraio 2016 (67) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIRKO STEFANI (calciatore attualmente tesserato per la Società Pordenone Calcio Srl), Società ACR Messina Srl – (nota n. 3268/988 pf14-15 MS/vdb dell’8.10.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/TFN del 02 Febbraio 2016
(67) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIRKO STEFANI (calciatore attualmente tesserato per la Società Pordenone Calcio Srl), Società ACR Messina Srl - (nota n. 3268/988 pf14-15 MS/vdb dell’8.10.2015). Il deferimento
Con provvedimento dell’8 ottobre 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) Il Signor Mirko Stefani per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS in riferimento all’art. 30 comma 2 dello Statuto per aver omesso il pagamento del residuo importo di € 6.000,00 (seimila/00) sulla maggior somma di € 7.000,00 (settemila/00), correlata ad una rateizzazione, prevista con versamenti mensili di € 500,00 (cinquecento/00) cadauno a partire da luglio 2014, concessagli dal C.P. Autonomo di Trento a fronte di una sanzione disciplinare, originariamente di € 10.000,00 (diecimila/00), inflittagli in sede di patteggiamento della C.T.D. presso il C.P. Autonomo di Trento stesso e di cui al relativo C.U. n. 31 del 31.10.2013. 2) La Società ACR Messina Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS, per le violazioni ascritte al suo tesserato. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il Signor Mirko Stefani presentava una memoria difensiva nella quale respingeva gli addebiti mossi per insussistenza ed infondatezza della violazione attribuita e chiedeva il proscioglimento dagli stessi o, in subordine, l’applicazione della sanzione minima ex art. 19 co. 1 CGS. Il dibattimento Innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Mirko Stefani la squalifica per 3 (tre) mesi e l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); nei confronti della Società ACR Messina Srl l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00). É altresì comparso il difensore del Signor Mirko Stefani il quale ha insistito nella richiesta di proscioglimento del proprio assistito da ogni addebito. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: La C.T.D. presso il C.P. Autonomo di Trento con decisione di cui al C.U. n. 31 del 31.10.2013 infliggeva in sede di patteggiamento al calciatore Stefani Mirko 10.000,00 euro di ammenda e 2 mesi di squalifica. Nella medesima stagione sportiva 2013/2014, il C.P.A. di Trento concedeva al calciatore Stefani la rateizzazione del pagamento dell’importo residuo dovuto a quel momento e pari ad € 7.000,00, mediante versamenti mensili di € 500,00 cadauno a partire dal luglio 2014. In data 10.7.2015 il C.P.A. di Trento concedeva allo Stefani un’ulteriore dilazione per il pagamento, in 4 rate, del residuo debito entro il 31 dicembre 2015. La richiesta di rinvio del dibattimento formulata dal difensore del Signor Stefani, al fine di produrre nuova documentazione comprovante i pagamenti entro i termini concessi al deferito, veniva accolta nel corso della precedente riunione dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, in quanto rilevante ai fini del decidere. Entro i termini concessi ai deferiti, veniva prodotta dal Signor Mirko Stefani la dichiarazione rilasciata dal Presidente del CPA di Trento, Prof. Pellizzari, per mezzo della quale veniva dichiarato che lo Stefani avrebbe adempiuto entro i termini previsti, al pagamento dell’ammenda inflittagli. Le prove prodotte dallo Stefani, ed in particolare nella dichiarazione resa dal CPA di Trento, si evince che non è possibile configurare un comportamento antiregolamentare, ascrivibile al Signor Mirko Stefani e alla ACR Messina Srl. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti dagli addebiti loro contestati.
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