DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 474 del 14/02/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 29/1/2012: ARAGONESE – PORTOS C5 Femminile
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 474 del 14/02/2012
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 29/1/2012: ARAGONESE – PORTOS C5 Femminile
Reclamo preposto dalla società Aragonese avverso l'esito della gara
Aragonese – Portos C5 Femminile
Il Giudice Sportivo,
esaminatoil reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini
osserva:
con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara
prevista dall’art.17 co.5,lettera a) del C.G.S., per aver provveduto a
schierare nell’incontro in questione, la calciatrice Dalla Villa Eliane
in posizione irregolare di tesseramento.
Inoltre a confronto di tale tesi, la ricorrente sostiene che la nominata
in questione, avendo partecipato per la stagione sportiva 2010/2011 al
Campionato Spagnolo, avrebbe dovuto essere tesserata previo rilascio del
nulla osta da parte della Federazione di provenienza e non secondo le
procedure previste dall’art.40 comma 11 bis delle N.O.I.F.
Controdeduce la convenuta sostenendo la leggittimità del tesseramento ,
in quanto trattasi di calciatrice con cittadinanza italiana, svincolata,
per cui risultano osservate tutte le norme inerenti il caso di specie.
Dalle indagini effettuate presso il competente ufficio tesseramenti alle
risultanze delle quali si deve fare doveroso riferimento per decidere la
controversia di che trattasi, la nominata in questione non risulta essere
stata trasferita presso altra federazione estera come sostenuto dalla
ricorrente e risulta tesserata per la società PORTOS C5 a far tempo
rispettivamente dal 2.12.2011.
Ne consegue pertanto che la calciatrice summenzionata aveva pieno titolo
a prendere parte alla gara richiamata in epigrafe.
P.Q.M.
Visti gli artt.17,24,29,35 del C.G.S. e a scioglimento della riserva di
cui al C.U. n.416 del 01.02.2012,
decide:
a)di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due
squadre al termine dell’incontro ARAGONESE– PORTOS C5 4-4;
b)di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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