• Stagione sportiva: 2015/2016
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CFA del 03 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CFA del 26 Gennaio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO SIG. BROGELLI PAOLO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS COMMA 1, E 10 COMMA 6, C.G.S. – NOTA N. 1408/62 PF14-15 DEL 5.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 del 7.11.2015)
2. RICORSO SOC. GSD INVICTA GR CALCIO GIOVANI, AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS COMMA 1, E 10 COMMA 6, C.G.S. – NOTA N. 1408/62 PF14-15 DEL 5.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 del 7.11.2015).
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CFA del 03 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CFA del 26 Gennaio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO SIG. BROGELLI PAOLO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS COMMA 1, E 10 COMMA 6, C.G.S. - NOTA N. 1408/62 PF14-15 DEL 5.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 25 del 7.11.2015)
2. RICORSO SOC. GSD INVICTA GR CALCIO GIOVANI, AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS COMMA 1, E 10 COMMA 6, C.G.S. - NOTA N. 1408/62 PF14-15 DEL 5.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 del 7.11.2015).
La società GSD Invicta GR Calcio Giovani e il Sig. Brogelli Paolo (all’epoca dei fatti Vice Presidente e Amministratore Delegato della stessa), come rappresentati e assistiti, hanno proposto separati reclami avverso, rispettivamente, la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, comma,1 e 2 C.G.S.) e la sanzione dell’inibizione per 9 mesi, entrambe inflitte a seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. (testo previgente, ora trasfuso nell’art.1 bis, comma 1, e art.10, comma 6, C.G.S.. Di seguito, in sintesi, i fatti di rilievo ai fini della decisione del giudizio. In relazione alla manifestazione regionale “Esordienti Fair play” tenutasi a Volterra (PI) in data 10-11 maggio 2014, un torneo di calcio a sette riservato alla categoria esordienti sperimentali 2002, pervenivano due segnalazioni: una anonima (su disposizione del Procuratore Federale trattenuta agli atti dell’Ufficio in apposito archivio previo annotazione in un registro degli anonimi) e una a firma di certo Salvo Giovanni (Presidente Soc.ASD Nuova Grosseto Barbanella). Il contenuto delle predette segnalazioni rispecchiava, nella sostanza, ciò che era apparso in alcuni articolo della stampa locale: in particolare, si riferiva, nel corso della seconda giornata del suddetto torneo la società ricorrente avrebbe utilizzato e schierato per lo svolgimento delle gare due calciatori nati nel 2001, che, peraltro, al momento della presentazione, hanno indicato false generalità. In particolare, dagli accertamenti dell’organo federale inquirente è emerso che, in occasione della gara disputata l’11.05.2014, nell’ambito del “Torneo Regionale Esordienti Sperimentali 2002 a sette”, il sig. Di Resta Claudio (lo stesso allenatore non era presente in campo perché risultava 2 squalificato e, pertanto, si era accomodato in tribuna) ha fatto schierare dal suo collaboratore e allenatore in seconda Sig. Oleh Velykych, due atleti nati nell’anno 2001 (Di Resta Gianmarco, figlio dello stesso predetto allenatore e Tozzi Edoardo), inducendo gli stessi ad indicare false generalità durante l’intervista di rito. Il sig. Paolucci Jacopo, oltre a condividere la suddetta iniziativa, inseriva negli elenchi delle gare i nominativi dei due tesserati, di fatto, non partecipanti alla competizione. La corresponsabilità nella condotta disciplinarmente illecita del ricorrente sig. Brogelli Paolo, all’epoca dei fatti vice Presidente e Amministratore delegato della Società GSD Invicta GR Calcio Giovani, non presente alla manifestazione, viene evocata dallo stesso allenatore, secondo cui, appunto, il sig. Brogelli avrebbe autorizzato tale irregolarità all’atto di una telefonata intercorsa con lo stesso sig. Di Resta. Infatti, stando alle dichiarazioni rese dal sig. Di Resta in sede di audizione innanzi alla Procura federale, che l’irregolarità, sostanzialmente, almeno nei fatti storici, ammessa dallo stesso, l’idea di completare la lista con due giocatori del 2001 ugualmente tesserati per l’Invicta Grosseto che erano al seguito della squadra come tifosi sarebbe stata del dirigente accompagnatore sig. Paolucci, per sopperire all’assenza dei due giocatori che avrebbero dovuto essere effettivamente schierati in campo e la cui disponibilità è venuta improvvisamente meno per ragioni diverse. Dopo qualche perplessità, a suo dire, l’allenatore ha rintracciato telefonicamente il vice Presidente sig. Brogelli chiedendo la sua opinione e lo stesso ebbe nell’occasione a riferire che, se erano tutti d’accordo, potevano procedere. Sempre in occasione della disamina delle posizioni dei singoli tesserati interessati ai fatti di cui trattasi emergeva anche che l’allenatore Di Resta aveva raggiunto un accordo contrattuale con l’ACD Rosselle, per il tesseramento, quale dirigente accompagnatore, senza aver richiesto al settore tecnico la sospensione prevista dall’art. 36 del Regolamento del settore. Anche tale riscontrata irregolarità veniva, dunque, contestata all’interessato dalla Procura Federale. Dopo la comunicazione di conclusione delle indagini da parte della Procura Federale i tesserati Di Resta Claudio, Velykych Oleh e Jacopo Paolucci chiedevano e ottenevano il patteggiamento di cui al disposto dell’art. 32 sexies C.G.S.. All’esito del procedimento instaurato a seguito del deferimento della Procura federale il Tribunale federale territoriale del Comitato regionale Toscana, in accoglimento del deferimento medesimo, infliggeva, per quanto qui interessa, le seguenti sanzioni agli odierni ricorrenti: Al Dirigente Brogelli Paolo, l’inibizione per 9 mesi per violazione all’art.1, comma 1, C.G.S. (testo previgente, ora trasfuso nell’art.1 bis, comma 1, e art.10, comma 6, C.G.S., per avere autorizzato, nella sua qualità di vice Presidente, i sigg.ri Di Resta Claudio, Velykych Oleh e Paolucci Jacopo a schierare, in occasione delle gare disputate l’11.05.2014 nell’ambito del Torneo “Festa Regionale Esordienti Sperimentali 2002 a sette” due atleti nati nell’anno 2001 (Di Resta Gianmarco e Tozzi Edoardo) sotto falso nome e inducendoli a dichiarare false generalità durante l’intervista di rito. Alla GSD Invicta GR Calcio Giovani, l’ammenda di € 1.000,00 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma1, C.G.S., per quanto contestato al sig. Brogelli Paolo e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, stesso Codice, per quanto contestato agli altri tesserati Di Resta Claudio, Velykych Oleh e Paolucci Jacopo, Di Resta Gianmarco e Tozzi Edoardo. Il reclamo presentato dal sig. Brogelli, a mezzo del proprio difensore di fiducia, sviluppa particolarmente due censure. 1- Inconciliabilità ed incongruenza della motivazione rispetto alla contestazione mossa ad agli elementi presenti in atti. La telefonata intercorsa tra l’allenatore Di Resta e il vice pres. Brogelli è stata per motivi tecnici di ricezione più volte interrotta e/o disturbata a tal punto che vi possono essere state delle incomprensioni tra gli interlocutori. In ogni caso, la “soluzione illegittima” di far giocare due calciatori del 2001 sotto falso nome è stata una decisione autonoma dell’allenatore e dei suoi collaboratori e affatto oggetto di una preventiva autorizzazione da parte del sig. Brogelli. Lo stesso allenatore, in sede di audizione, ha tenuto a precisare di ritenere che “non ci siano responsabilità neppure dei dirigenti della Invicta non presenti a Volterra perché fu una decisione bonaria presa nell’immediatezza e consci che non avesse nessuna conseguenza”. Quanto alla frase pronunciata dal 3 sig. Brogelli in sede di audizione (“ fate le cose per bene”) non si tratta in alcun modo, come invece erroneamente affermato dall’organo di prime cure, di una autorizzazione esplicita, e/o una raccomandazione alla prudenza necessaria, anzi, il ricorrente, avuto notizia della richiesta illecita, pronunciando questa frase avrebbe al contrario sortito tutt’altro intendimento e cioè quello di una mera raccomandazione tesa unicamente a fare le cose per bene secondo le regole imposte. In ricorso, inoltre, viene sottolineata altra circostanza ritenuta incompatibile con l’affermata “autorizzazione” del sig. Brogelli: questi, infatti, insieme al Presidente e al Direttore tecnico della società, venuto a conoscenza dell’illecito commesso dal sig. Di Resta, ha provveduto a convocare l’allenatore per esonerarlo. Di questo ne riferisce anche lo stesso sig. Di Resta in sede di audizione “a fine giugno il Presidente Seccarecci con i dirigenti Brogelli e il direttore tecnico Franceschelli mi dissero che era meglio non proseguire il rapporto di lavoro perché io avevo preso delle decisioni che avevano messo in difficoltà la società in occasione del Torneo di Volterra”. Afferma, ancora, il ricorrente di aver sempre riferito di non aver mai autorizzato l’illecito cosi come contestato e che mai avrebbe autorizzato lo schieramento di due giocatori sotto falso nome perché condotta contraria ai principi di lealtà, educazione ed onestà sportiva, Tanto è vero che, appunto, non appena a conoscenza dell’illecito ha licenziato l’allenatore. 2- Mancata valutazione della attendibilità oggettiva e credibilità soggettiva del Di Resta, ritenuto dalla procura un “teste qualificato”. Con il secondo motivo di reclamo il sig. Brogelli critica la motivazione del Tribunale di primo grado, nella quale non vi sarebbe alcun cenno riguardo l’attendibilità oggettiva e la credibilità soggettiva del sig. Di Resta. L’asserito coinvolgimento del sig. Brogelli, infatti, trarrebbe origine unicamente dalla dichiarazione, priva di riscontri esterni, resa da un “correo” o, meglio, da un soggetto coinvolto e artefice principale e diretto, che ha definito la sua posizione processuale con un patteggiamento. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorrente Brogelli chiede di essere prosciolto da ogni addebito. Con separato ricorso, come detto, il sig. Seccarecci Dino, nella qualità di Presidente della società ASD G.S. Invicta, come rappresentato e difeso, avanza analoghe censure avverso l’impugnata decisione del Tribunale federale territoriale. In sintesi, la tesi difensiva ruota attorno alla inesistenza di autorizzazione da parte del sig. Brogelli all’illecito posto in essere dal sig. Di Resta. Pertanto, la società GSD Invicta Grosseto Calcio Giovani chiede, in riforma totale della decisione emessa, il proscioglimento della società stessa da ogni addebito e, in via subordinata, l’accertamento della sola responsabilità oggettiva con conseguente applicazione della sanzione contenuta nel minimo edittale. Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, in data 3 dicembre 2015, è comparso il sig. Paolo Brogelli, assistito dall’avv. Graziano Sarpa, l’avv. Claudio Boccini, per la ricorrente società, nonché l’avv. Liberati, in rappresentanza della Procura federale. L’avv. Sarpa ha illustrato le ragioni dell’appello: Brogelli è altrove, riceve una telefonata, non comprende bene, anche a causa del segnale disturbato, e dice “fai le cose per bene”, espressione, questa, che deve essere intesa per quello che significa letteralmente e logicamente. Non vi è prova, secondo la prospettazione difensiva, che Di Resta abbia detto a Brogelli che mancavano due calciatori e che li avrebbe sostituiti con altri due ragazzi del 2001 ai quali avrebbe fatto dichiarare false generalità. Del resto, se Di Resta si fosse limitato a dire a Brogelli che voleva sostituire due ragazzi del 2002 con due del 2001, non vi sarebbe alcun illecito che, invece, scatta nel momento in cui la sostituzione di cui trattasi è accompagnata dalla falsa attestazione delle generalità. Il sig. Brogelli, chiesto di rilasciare spontanee dichiarazioni, conferma di trovarsi, all’epoca, in ferie; evidenzia che la comunicazione di cui trattasi è stata più volte interrotta per problemi tecnici di ricezione; esclude che Di Resta gli abbia mai chiesto l’autorizzazione dallo stesso riferita e, tantomeno, che si sia mai parlato di far giocare due altri giocatori sotto falsa identità. E quando ha saputo ciò che era accaduto, ha subito convocato, insieme al proprio presidente, l’allenatore per esonerarlo. L’avv. Claudio Boccini, per la ricorrente società Grosseto, nell’aderire alle argomentazioni difensive proprie del sig. Brogelli, rimarca l’assenza di prova alcuna che dimostri che il predetto 4 dirigente abbia mai autorizzato l’allenatore a far giocare due calciatori sotto falso nome. Evidenzia, altresì, l’inattendibilità del sig. Di Resta, sottolineando come questi, anche a distanza di tempo, non si sia reso conto della gravità della condotta posta in essere. L’avv. Liberati, per la Procura federale, ritiene vi sia un vulnus nella ricostruzione difensiva della vicenda e si chiede perché l’allenatore Di Resta avrebbe allora telefonato al dirigente Brogelli se non per ottenere l’autorizzazione di cui si discute. Conclude, quindi, per il rigetto di entrambi gli appelli e per la conferma della decisione ex adverso impugnata che, peraltro, ritiene “ben motivata”. Chiuso il dibattimento, questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, all’esito della camera di consiglio, preliminarmente riuniti i due procedimenti, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi. Pacifici i fatti oggetto del procedimento. Durante il Torneo Regionale Esordienti Fair Play disputatosi in Volterra nei giorni 10 e 11 maggio 2014, riservato ai giovani nati nell’anno 2002, la società Invicta Grosseto ha utilizzato, nel corso della seconda giornata in programma, due calciatori nati nel 2001, in contrasto con il regolamento del Torneo stesso. Le ragioni che hanno indotto i protagonisti della vicenda ad agire come accertato in sede inquirente sono riconducibili al fatto che, mancando due giocatori alla rosa della squadra, l’esito del torneo sarebbe stato di certo compromesso. Da qui l’idea di sostituire i due predetti calciatori con altri due, al seguito della squadra quali tifosi, nati, però, nel 2001 e non già nel 2002, come richiesto dal regolamento del Torneo. Della vicenda veniva dato ampio risalto da parte dei media locali che, tra l’altro, pubblicavano le interviste del dopo gara rilasciate dai due calciatori utilizzati irregolarmente i quali declinavano pubblicamente non le loro generalità, quanto quelle dei due calciatori assenti indicati nelle liste di gara ai quali si erano sostituiti. Oltre al sig. Di Resta, della questione erano a conoscenza il dirigente Paolucci Jacopo, probabilmente ideatore della “soluzione”, l’allenatore in seconda Velykych Oleh, che ha operato materialmente le sostituzioni su ordine dell’allenatore Di Resta non in campo in quanto squalificato e, stando alle dichiarazione (sostanzialmente) auto ed etero accusatorie dello stesso sig. Di Resta, il dirigente Brogelli Paolo, che avrebbe telefonicamente “autorizzato” la soluzione suggerita dal sig. Paolucci. Altro dato pacifico è la telefonata intercorsa tra Di Resta e Brogelli (“….se tutti erano d’accordo potevamo andare avanti….”; “….fate le cose per bene…..”), anche se di essa si forniscono due versioni differenti. Ammesso da entrambi, tuttavia, l’argomento oggetto della conversazione fosse il Torneo. Come detto, Di Resta Claudio, Velykych Oleh e Jacopo Paolucci hanno definito la propria posizione a mezzo “patteggiamento” ex art. 32 sexies CGS. Nel presente procedimento di secondo grado si discute, quindi, della sola posizione del ricorrente Brogelli e, di riflesso, di quella della società chiamata a rispondere anche a titolo di responsabilità diretta proprio per la condotta contestata al predetto dirigente. Ritiene questa Corte che, a prescindere da ogni valutazione in termini di attendibilità della dichiarazione resa dal sig. Di Resta, che potrebbe, quantomeno in parte, essere stata influenzata da possibili motivi di risentimento, alla luce del suo disposto successivo esonero, rimane il fatto che la sola sua dichiarazione rimane, allo stato, priva di alcun riscontro. Il solo esame delle dichiarazioni rese dal sig. Di Resta in relazione all’asserito coinvolgimento del dirigente Brogelli nella vicenda che qui ci occupa non è in alcun modo sufficiente per addivenire ad una serena pronuncia di condanna dello stesso. Oltre alla mancanza di qualsiasi, anche minimo, frammento probatorio di riscontro (che, ad esempio, poteva giungere dall’audizione dei sigg.ri Velykych Oleh e Jacopo Paolucci), nelle sue dichiarazioni Di Resta non afferma, tantomeno in modo chiaro e circostanziato, di aver detto al sig. Brogelli dell’intenzione di utilizzare, sotto falsa generalità, due ragazzi del 2001 in sostituzione dei due calciatori del 2002 di cui era venuta meno la disponibilità. Lo stesso predetto allenatore, del resto, afferma che si è effettivamente trattato di una decisione assunta, in via “bonaria”, nell’immediatezza dei fatti: “….preciso che ritengo che non ci siano responsabilità neppure dei dirigenti della Invicta non presenti a Volterra perché fu una decisione bonaria presa nell’immediato e consci che non avesse nessuna conseguenza……”. In definitiva, anche ammesso che fosse possibile giungere all’affermazione che Di Resta 5 informò Brogelli del problema dell’assenza di due calciatori e della intenzione di sostituire gli stessi con altri due ragazzi del 2001, nessun elemento probatorio ha a disposizione questa Corte per poter affermare che Di Resta riferì a Brogelli che gli stessi avrebbero anche giocato sotto false generalità, ricevendone il consenso. Si aggiunga che l’asserita “autorizzazione” concessa da Brogelli si porrebbe in insanabile contrasto con la decisione dello stesso di convocare (insieme al Presidente della società), una volta venuto a conoscenza dei fatti, l’allenatore per esonerarlo proprio per avere tenuto una condotta incompatibile con i principi di lealtà, educazione ed onestà sportiva e con la disciplina della società. Appare evidente che se Brogelli avesse effettivamente autorizzato o anche solo condiviso l’iniziativa di cui trattasi, non avrebbe potuto poi “rimproverare” la stessa al sig. Di Resta e provvedere all’esonero del medesimo. Tutto ciò senza poter escludere che il contenuto della telefonata, peraltro interrotto e disturbato per problematiche di ricezione, sia stato in qualche modo travisato o non compiutamente inteso nella sua effettiva consistenza ed in relazione ai suoi effetti e che, quindi, Brogelli non abbia potuto opporre un fermo rifiuto o una formale opposizione. Queste considerazioni inducono, quindi, la CFA a pronunciare il proscioglimento del ricorrente Paolo Brogelli. La pronuncia di proscioglimento del dirigente Brogelli determina il venir meno della responsabilità, a titolo diretto, della società. La sanzione alla medesima società inflitta in primo grado deve, dunque, essere rideterminata, nella misura di cui in dispositivo, in relazione alla sola responsabilità oggettiva della stessa, in ordine alle condotte degli altri propri tesserati. Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2, li accoglie parzialmente e, per l’effetto, - annulla la sanzione inibitoria< al Sig. Brogelli Paolo; - riduce ad € 300,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla Soc. GSD Invicta Gr Calcio Giovani di Grosseto. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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1. RICORSO SIG. BROGELLI PAOLO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS COMMA 1, E 10 COMMA 6, C.G.S. – NOTA N. 1408/62 PF14-15 DEL 5.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 del 7.11.2015)
2. RICORSO SOC. GSD INVICTA GR CALCIO GIOVANI, AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS COMMA 1, E 10 COMMA 6, C.G.S. – NOTA N. 1408/62 PF14-15 DEL 5.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 del 7.11.2015)."