F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CSA del 13 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. LUPE CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE BENETTI GIORGIA SEGUITO GARA FUTSAL C.P.F.M./LUPE CALCIO A CINQUE DEL 20.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 421 del 29.1.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CSA del 13 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO DELL’A.S.D. LUPE CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE BENETTI GIORGIA SEGUITO GARA FUTSAL C.P.F.M./LUPE CALCIO A CINQUE DEL 20.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 421 del 29.1.2015)
La società Lupe Calcio a Cinque ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice sportivo, comminata in data 29.12.2015 e pubblicata nel Com. Uff. n. 331 della Divisione Calcio a Cinque, in ordine alla gara Futsal C.P.R.M./Rupe Calcio a Cinque, disputata il 20.12.2015. La sanzione, costituita dalla squalifica di 3 giornate, è stata inflitta alla giocatrice della società reclamante, Giorgia Benetti, che, espulsa per somma di ammonizioni (per comportamento scorretto 4 nei confronti di una calciatrice avversaria e per proteste nei confronti dell’arbitro), alla notifica del provvedimento ingiuriava il direttore di gara. La società appellante, in sede di ricorso, limita la propria contestazione al fatto che la squalifica per 3 giornate sia eccessiva, in quanto i fatti non si sarebbero svolti così come indicati dal direttore di gara. Il reclamo non è fondato. Infatti – ad avviso della Sezione - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l’illecito sportivo contestato. Va da sé che, a fronte di affermazioni contrapposte, quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. Inoltre nessuna rilevanza può essere attribuita alle diverse dinamiche dell'accaduto prospettate dalla società appellante, in quanto quel che rileva è il gesto gravemente offensivo e irriguardoso nei confronti del direttore di gara, che, sommato alle ammonizioni precedenti, rende il comportamento dell’atleta sanzionato particolarmente grave. Si ritiene congrua ed adeguata la sanzione inflitta, anche tenendo conto dei precedenti specifici. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Lupe Calcio a 5 di San Martino di Lupari (Padova). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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