LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.35/DIV del 29.09.2015 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA GIANA E. – CUNEO DEL 18.9.2015 E RECLAMO SOCIETA’ CUNEO (Com. Uff. n. 28 /DIV del 22 . 9 .2015)
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.35/DIV del 29.09.2015
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA GIANA E. – CUNEO DEL 18.9.2015 E RECLAMO SOCIETA’ CUNEO (Com. Uff. n. 28 /DIV del 22 . 9 .2015)
Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali il reclamo della società Cuneo, in ordine alla regolarità della gara in oggetto
o s s e rv a
che dalla lettura degli atti ufficiali risulta che la gara in oggetto è stata
sospesa al 42’del 2° tempo, a causa di un improvviso spegnimento delle torri
dell’impianto d’illuminazione, per essere ripresa dopo circa 22 minuti;
-
che la società Cu neo, nel ricorso in esame lamentando la violazione della disposizione di cui al punto 7 all.B)
del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015 (Criteri Infrastrutturali del Sistema Licenze Nazionali) ha richiesto, a norma
dell’art. 17 del C.G.S., in via principale di infliggere alla società Giana E. la sanzione della predita della gara con il punteggio di 0 a 3, in subordine di disporre l’annullamento e la ripetizione della gara; - che le predette richieste dalla società ricorrente debbono ritenersi infondate per le seguenti motivazioni: a) il Com. Uff. n. 239/A della F.I.G.C. del 27.4.2015 non può essere considerato fonte normativa, ma esclusivamente determinazione dei Criteri Infrastrutturali necessari alla concessione della Licenza Nazionale, il cui potere inibitori o si esaurisce nel procedimento di rilascio della predetta licenza; pertanto il loro contenuto ha carattere meramente ordinatorio e non perentorio, e l’asserita violazione non può mai essere fonte di sanzioni quali quelle richieste dalla ricorrente;
b) in ogni caso a norma della Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio e della disposizione di cui all’art 60
.delle N.O.I.F. nelle circostanze in esame la valutazione da parte del direttore di gara è insindacabile e quest’ultimo nella fattispecie ha anche applicato una regola fondamentale, anche se non scritta, che è quella del buonsenso. - Tutto ciò premesso d e l i b e r a - di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Cuneo,
confermando il risultato della gara acquisito in campo (Giana E . 1 - Cuneo 0). - La tassa va addebitata.
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