COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 28 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 35. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO POLISPORTIVA ROFRANO – GARA CICERALE TERRA DEI CECI / POLISPORTIVA ROFRANO DEL 17.01.2016 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 28 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 35. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO POLISPORTIVA ROFRANO – GARA CICERALE TERRA DEI CECI / POLISPORTIVA ROFRANO DEL 17.01.2016 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il ricorso, rileva l’improcedibilità dell’atto di impugnazione. Invero, il Titolo VI del Codice di Giustizia Sportiva, che disciplina l’ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica, dispone che, nel caso in cui i conti societari non abbiano la capienza per l’addebito della tassa reclamo, quest’ultima dovrà essere allegata al ricorso, pena l’improcedibilità dello stesso (Cfr. Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 1 del 3.07.2015, pag. 110). Di conseguenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera di dichiarare improcedibile il ricorso. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare improcedibile il ricorso proposto dalla società Polisportiva Rofrano; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo.
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