COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 Del 10/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso Pol. Quaderni Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 42 del 27/1/2016 – Ammenda di € 50,00 alla Società; Squalifica allenatore Zorzi Francesco fino al 9/3/2016; Inibizione dirigente Ferrari Franco fino al 17/2/2016; Inibizione al dirigente Olivieri Sara (Presidente) fino al 23/3/2016 – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 Del 10/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso Pol. Quaderni Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 42 del 27/1/2016 – Ammenda di € 50,00 alla Società; Squalifica allenatore Zorzi Francesco fino al 9/3/2016; Inibizione dirigente Ferrari Franco fino al 17/2/2016; Inibizione al dirigente Olivieri Sara (Presidente) fino al 23/3/2016 – Campionato Juniores Provinciale La Società Pol. Quaderni ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicate nel Comunicato n. 42 del 27/1/2016, con la quale infliggeva le seguenti sanzioni : ‐ Ammenda di € 50,00 alla Società : “per mancanza di acqua calda e pulizia dello spogliatoio dell’arbirtro”; Squalifica fino al 9/3/2016 a carico dell’allenatore Zorzi Francesco : “allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara, manteneva un comportamento irriguardoso ed intimidatorio dei confronti dello stesso urlandogli addosso ed arrivando quasi al contatto fisico. Lo stesso cercava di impedire l’uscita del direttore di gara dal terreno di gioco”; ‐ Inibizione fino al 17/2/2016 a carico del dirigente Ferrari Franco : “per aver mantenuto un comportamento intimidatorio ed antisportivo nei confronti del direttore di gara, prima accerchiandolo e poi impedendogli di lasciare il terreno di gioco”; ‐ Inibizione fino al 23/3/2016 a carico del Presidente Olivieri Sara : “perché in qualità di Presidente della Società, offendeva il direttore di gara per tutta la durata del secondo tempo e cercava di intimorirlo con frasi minacciose ed irriguardose”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente non prende in esame le parti del ricorso riguardanti i seguenti provvedimenti inappellabili : ‐ l’inibizione a carico del dirigente Ferrari Franco, (cfr. art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S.), ‐ l’ammenda di € 50,00 (cfr. art. 45, comma 3, lettera d) del C.G.S.) preso in esame le altre parti del ricorso presentato dalla Pol. Quaderni; esaminata la documentazione ufficiale in atti, ritenute più congrue rispetto ai fatti acclarati la sanzione sino al 15/2/2016 a carico dell’allenatore Zorzi Francesco e sempre sino al 15/2/2016 l’inibizione a carico del Presidente Olivieri Sara P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera ‐ di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Pol. Quaderni; ‐ di ridurre la sanzione della squalifica sino al 15/2/2016 a carico dell’allenatore Zorzi Francesco; ‐ di ridurre la sanzione della inibizione sino al 15/2/2016 a carico del Presidente Olivieri Sara; ‐ di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante la sanzione della inibizione a carico del dirigente Ferrari Franco sino al 17/2/2016 e l’ammenda di € 50,00; ‐ dato che il ricorso è stato parzialmente accolto la tassa reclamo non è dovuta.
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