COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 Del 10/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Unione Graticolato Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 20/1/2016 ‐ Squalifica per quattro giornate giocatori Mazzon Giovanni e Costantino Aroon; Squalifica per due giornate giocatore Bezze Alessandro; Squalifica fino al 30/6/2016 allenatore Grassetto Andrea – Campionato Giovanissimi Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 Del 10/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Unione Graticolato Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 20/1/2016 ‐ Squalifica per quattro giornate giocatori Mazzon Giovanni e Costantino Aroon; Squalifica per due giornate giocatore Bezze Alessandro; Squalifica fino al 30/6/2016 allenatore Grassetto Andrea – Campionato Giovanissimi Regionale La Società A.S.D. Unione Graticolato ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicate nel Comunicato n. 55 del 20/1/2016, con la quale infliggeva le seguenti sanzioni : ‐ Squalifica fino al 30/6/2016 a carico dell’allenatore Grassetto Andrea : espulso “per continue proteste, che provocavano anche agitazione fra i giocatori della sua squadra. Al termine della partita lo stesso, violando i doveri che gli derivavano dall'allontanamento, é entrato nel terreno di gioco, avvicinandosi correndo all'arbitro con atteggiamento minaccioso e gridando frasi incomprensibili al suo indirizzo. Questo comportamento incoraggiava la protesta incontrollata da parte dei giocatori dell'Unione Graticolato, che accerchiavano l'arbitro protestando animatamente. I giocatori. Nel determinare la sanzione a carico dell'allenatore si deve tener conto delle conseguenze del suo comportamento in relazione alle funzioni, che gli devono essere proprie, di formazione e indirizzo di lealtà, equilibrio, rispetto e sportività nei confronti dei giocatori di età molto giovane”. ‐ Squalifica per quattro giornate a carico dei giocatori MAZZON Giovanni e COSTANTINO Aroon : “che lanciavano contro l'arbitro il fango attaccato alle scarpe, colpendolo sulla schiena e sul viso, senza, tuttavia, procurargli dolore o altri inconvenienti”; ‐ Squalifica per due giornate a carico del giocatore Bezze Alessandro. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente, non prende in esame la parte del ricorso inerente la squalifica di due giornate a carico del giocatore Bezze Alessandro, trattandosi di provvedimento non appellabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S.; preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’A.S.D. Unione Graticolato nelle altre parti; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente come da delega in atti, assieme all’allenatore Grassetto; sentito , altresì, personalmente l’arbitro che ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro e dei suoi assistenti ufficiali hanno valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera ‐ di respingere il ricorso presentato dalla Società dall’ASD Unione Graticolato; ‐ di dichiarare inammissibile la parte del ricorso inerente la squalifica per due giornate a carico del giocatore Bezze Alessandro; ‐ di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico dei giocatori Mazzon e Costantino; ‐ di confermare la sanzione della squalifica fino al 30/6/2016 a carico dell’allenatore Grassetto Andrea; ‐ di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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