FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 271/A del 10/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: EMILIO FITTIPALDI – FILIPPO QUINTO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 271/A del 10/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: EMILIO FITTIPALDI - FILIPPO QUINTO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 251 pf 13/14 adottato nei confronti dei Sig.ri EMILIO FITTIPALDI e FILIPPO QUINTO, avente ad oggetto la seguente condotta: Emilio FITTIPALDI, in qualità di componente del Consiglio Direttivo del C.R. Basilicata dal 7/11/2004 e poi di Vice Presidente Vicario dal 24/09/2012, in violazione degli articoli n° 1 bis del vigente C.G.S., n° 10 delle N.O.I.F. e n° 49 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver svolto - durante il periodo di carica nell’ambito del C.R. Basilicata – un ruolo sostanzialmente attivo e fattivo a favore e nell’interesse della società “Polisportiva Moliterno”, tanto da essere considerato nell’ambiente calcistico lucano quale l’effettivo punto di riferimento della predetta società; Filippo QUINTO, in qualità di componente del Consiglio Direttivo del C.R. Basilicata dal 16/01/2009, in violazione degli articoli n° 1 bis del vigente C.G.S., n° 10 delle N.O.I.F. e n° 49 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver svolto - durante il periodo di carica nell’ambito del C.R. Basilicata – un ruolo sostanzialmente attivo e fattivo a favore e nell’interesse della società “A.S. Padre Minozzi”, tanto da essere considerato nell’ambiente calcistico lucano quale l’effettivo punto di riferimento della predetta società; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Emilio FITTIPALDI e Filippo QUINTO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.500,00 di ammenda per il Sig. Emilio FITTIPALDI e di due mesi inibizione per il Sig. Filippo QUINTO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it