F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 12 Febbraio 2016 (94) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO NOTARISTEFANI (Presidente p.t. della Società FCD Rossoblù Potenza), Società FCD ROSSOBLÙ POTENZA – (nota n. 4806/107 pf14-15 GT/dl del 16.11.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 12 Febbraio 2016
(94) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO NOTARISTEFANI (Presidente p.t. della Società FCD Rossoblù Potenza), Società FCD ROSSOBLÙ POTENZA - (nota n. 4806/107 pf14-15 GT/dl del 16.11.2015). Il deferimento Con provvedimento del 16 novembre 2015, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) Il Signor Maurizio Notaristefani, Presidente pro tempore della Società FCD Rossoblù Potenza, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS per avere di fatto impedito che i soci Signori Nicola Becce, Antonio Grignetti, Bruno Saponara e Michele Saponara, nonostante che fossero in possesso di regolare lettera di convocazione da loro debitamente esibita all’ingresso dello stadio “A. Viviani” di Potenza, partecipassero ai lavori assembleari indetti per il giorno 1.6.2015. 2) La Società FCD Rossoblù Potenza, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti presentava memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Maurizio Notaristefani 45 (quarantacinque) giorni di inibizione; nei confronti della SSD Rossoblù Potenza (già FCD Rossoblù Potenza) l’ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00). Sono presenti i deferiti i quali hanno insistito per il loro totale proscioglimento. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Con nota dell’11.6.2015, il Segretario della Lega Nazionale Dilettanti trasmetteva alla Procura Federale una lettera a firma di alcuni soci della Società FCD Rossoblù Potenza, con la quale gli stessi denunciavano la loro ingiustificata estromissione, per espressa disposizione del Presidente della detta Società Signor Maurizio Notaristefani, dai lavori dell’Assemblea convocata per il giorno 1.6.2015. A seguito della comunicazione della conclusione delle indagini, il Signor Notaristefani faceva pervenire una nota con la quale non adduceva alcun concreto elemento a sua discolpa e con la quale, anzi, chiedeva che fosse a lui comminata la “penalizzazione massima da tradursi in una squalifica a vita in quanto onestamente disgustato dall’intero ambiente”. Sulla base della documentazione acquisita e dalle audizioni effettuate nel corso dell’attività istruttoria da parte della Procura Federale, in effetti emergeva che la disposizione di impedire l’accesso allo stadio e la partecipazione all’Assemblea ai soci Nicola Becce, Antonio Grignetti, Bruno Saponara e Michele Saponara, veniva personalmente impartita dal Signor Notaristefani al responsabile dell’attività di stewarding. Tale disposizione veniva impartita dal Notaristefani, in quanto i soci non erano in regola con i relativi pagamenti e pertanto non potevano aver titolo per prendere parte all’assemblea, che si teneva presso lo stadio “A. Viviani” di Potenza. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, non si ravvisano comportamenti antiregolamentari ascrivibili ai deferiti, che hanno pertanto agito in modo conforme a quanto previsto dallo statuto societario della FCD Rossoblù Potenza. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non accoglie il deferimento e proscioglie i deferiti da ogni addebito.
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