F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 12 Febbraio 2016 (107) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTO ALESSANDRO DI BENNARDO (Calciatore tesserato fino al 16.7.2013 per la Società SSD Città Di Scordia) – (nota n. 5770/376 pf14-15 SP/GR/mg del 10.12.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 12 Febbraio 2016
(107) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTO ALESSANDRO DI BENNARDO (Calciatore tesserato fino al 16.7.2013 per la Società SSD Città Di Scordia) - (nota n. 5770/376 pf14-15 SP/GR/mg del 10.12.2015). Il deferimento Con provvedimento del 10.12.2015, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il Sig. Alessandro Di Bernardo (tesserato sino al 16.07.2013 in forza alla SSD Città di Scordia, Società militante nel campionato di Eccellenza della Regione Sicilia - girone B, e, a seguito dell’interruzione della pratica dell’attività sportiva, rimasto tesserato per la FIGC sino al 16.07.2015, ovvero ancora per 30 (trenta) mesi decorrenti dalla disputa della sua ultima gara del 14.01.2013, come espressamente sancito dall’art. 4 del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei calciatori, per il quale “… omissis … i dilettanti che terminano la loro attività calcistica rimangono tesserati per un periodo di 30 mesi presso la Federazione di appartenenza dell’ultima società per la quale hanno giocato. Il termine decorre a partire dal giorno in cui il calciatore ha giocato per l’ultima volta in una partita ufficiale per la sua società”, per rispondere delle violazioni disciplinari ex artt. 1 bis, comma 1 e 6 CGS, come meglio e più ampiamente illustrato in seno all’atto di deferimento. Ciò posto, l’odierno procedimento disciplinare trae sostanzialmente origine dal comportamento tenuto dal Sig. Alessandro Di Bernardo, consistito, in particolare, nell’aver posto in essere una illecita attività conoscitiva e/o informativa finalizzata alla effettuazione di scommesse su gare dall’esito certo. Nello specifico, il Di Bernardo, in data 16.12.2014, avrebbe chiesto al Sig. Stefano Chimini (calciatore tesserato per la Società AC Monza Brianza), mediante l’utilizzo del servizio di messaggistica Facebook, un consiglio sulla possibilità di impiegare proficuamente la somma di € 500,00 (euro cinquecento) per l’effettuazione di una scommessa sulla vittoria della AC Monza Brianza in occasione della gara contro la SEF Torres del successivo 17.12.2014; in aggiunta, sempre il 17.12.2014, ancora una volta mediante l’utilizzo del richiamato servizio di messaggistica, il medesimo Di Bernardo avrebbe proposto al Chimini la corresponsione della somma di € 5.000,00 (euro cinquemila) a partita, qualora gli fossero state fornite opportune informazioni in merito a singole determinate gare, su cui scommettere in termini di verosimile sicurezza. Di qui l’odierno procedimento disciplinare promosso nei confronti del Di Bernardo in relazione al comportamento disciplinarmente rilevante al medesimo ascritto. Il dibattimento Nei termini il deferito non ha fatto pervenire propria memoria difensiva, né è comparso alla riunione odierna, nella quale è di contro comparsa la Procura Federale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi del soggetto deferito e formulando le seguenti richieste sanzionatorie: - squalifica di anni 3 (tre) e ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila) a carico del Sig. Alessandro Di Bernardo. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue. La violazione disciplinare ascritta al Di Bernardo trova ampio riscontro probatorio alla luce di quanto dichiarato dal deferito in sede di audizione personale; quest’ultimo, rendendosi tardivamente consapevole della gravità del comportamento tenuto, ha ammesso di aver agito in violazione della disciplina domestica federale di settore, che vieta espressamente l’effettuazione o l’accettazione di scommesse, direttamente o per interposta persona, o finanche di agevolare le scommesse di altri. Il che comporta l’accoglimento del deferimento. Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge al Sig. Alessandro Di Bernardo le sanzioni, costituenti pena di natura edittale, della squalifica di anni 3 (tre) e dell’ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00).
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