F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA : all. Fabio GERLI / SSD ALATRI LA PISEBA arl (73 / 45) ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Sara QUINTILIANI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA : all. Fabio GERLI / SSD ALATRI LA PISEBA arl (73 / 45) ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Sara QUINTILIANI Con ricorso inviato in data 14/11/2014, l'allenatore di base Uefa B Fabio GERLI, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, assunto per la stagione sportiva 2013/14 in qualità di allenatore delle 1^ squadra della SSD ALATRI LA PISEBA arl , partecipante al Campionato di Promozione Lazio, ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto da parte della Società il pagamento della somma di € 2.977,95 a saldo delle sue spettanze oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso l'allenatore Fabio Gerli, precisa che con regolare scrittura privata redatta in data 30/08/2013, a firma del legale rappresentante sig. Gianni Iagnozzi, la società Ssd Alatri La Piseba, si impegnava a corrispondere all'allenatore Fabio Gerli la somma di € 6.200 (seimiladuecento) quale premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2013/14, da corrispondere in otto rate da € 775 (settecentosettantacinque) cadauna e con scadenza alla fine di ogni mese a decorrere dal 10/09/2013 a fino al 10/04/2014. Il Comitato Regionale Lazio della Lnd, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale ha trasmesso copia dell'accordo economico, depositato presso i loro Uffici in data 18/09/2013.Con raccomandata del 15/12/2014 da parte del Segretario del Collegio Arbitrale, invitava la Ssd Alatri La Piseba a presentare, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Fabio Gerli ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni ( la raccomandata inviata al tecnico non è stata recapitata con la causale "sconociuto" ). La società Ssd Alatri La Piseba arl nulla ha ritenuto di controdedurre. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la richiesta economica del tecnico non risulta ben dettagliata in quanto non fornisce l'entità delle somme percepite e per giunta la richiesta di € 2.977,95 non equivale ad un esatto frazionamento delle rate di sua spettanza, delibera di convocare le parti per un necessario chiarimento in merito alla vertenza, per la data 14/12/2015. In tale data, all'audizione dinanzi al Collegio nominato, sono presenti: - il sig. Fabio Gerli allenatore della Sdd Alatri la Piseba per la stagione sportiva 2013/14, che su richiesta del Collegio esibisce e deposita un estratto conto ed una copia fotostatica degli assegni ricevuti dalla Ssd Alatri La Piseva, per un totale di € 3.200(tremiladuecento) a fronte della scrittura privata redatta in data 30/8/2013 per an importo di € 6.200 (seimiladuecento). Per tutto quanto sopra, il sig. Gerli risulterebbe creditore nei confronti della Ssd Alatri La Piseba della somma di € 3.000 (tremila). - Il presidente della Sdd Alatri La Piseba sig. (Gianni nell'accordo economico) Giovanni Iagnozzi, fa presente che l'allenatore Fabio Gerli si è reso colpevole, durante il suo incarico di allenatore, di un illecito sportivo che ha causato sia la squalifica del Gerli per tre anni sia danni irreparabili alla società comminati nella squalifica della società stessa e ad una multa di € 2.000 (duemila). Nel contesto il presidente conferma di avere versato al sig. Gerli la somma di € 3.200 (tremiladuecento ) e che resterebbero,secondo la scrittura privata a margine invocata da corrispondere € 3.000 (tremila). Lo stesso presidente, nel contempo,fa presente che ha ritenuto opportuno non versare tale importo (3.000) invocando la clausola compromissoria per i danni subiti dalla società in seguito al comportamento tenuto dall'allenatore Fabio Gerli. Evidenzia inoltre di aver chiesto alla Presidenza Federale l'autorizzazione a procedere per via legale nei confronti del suo tesserato in base alla sentenza emessa dal Tribunale Federale Nazionale, sezione Disciplinare, nella riunione del 9/10/2014. Il Presidente del Collegio , a tale proposito , osserva che da quando il Tribunale Federale Nazionale ha emesso la propria sentenza in data 9/10/2014, al 23/11/2015, data di presa in esame della vertenza, la società Ssd Alatri La Piseba ha avuto tutto il tempo utile, essendo trascorso più di un anno, per far valere le proprie ragioni. Di seguito viene ascoltato nuovamente l'allenatore Fabio Gerli , in presenza del presidente della società Ssd Alarti La Piseba, lo stesso dichiara di non voler rinunciare alle sue spettanze e di dare seguito al ricorso da parte del Collegio Arbitrale, per ottenere quanto da li richiesto.- La audizione, nella sua stesura, viene sottoscritta da tutte le parti presenti ed allegata alla vertenza. Il Collegio Arbitrale, per quanto sopra esposto, esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la società Ssd Alatri La Piseba, nulla ha ritenuto di controdedurre e che le motivazioni esposte in fase di audizione delle parti risultano non sufficientemente valide e sostenibili ai fini della valutazione del merito, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la SSD ALATRI LA PISEBA arl al pagamento a favore dell’allenatore Fabio Gerli della somma di € 3.000 (tremila) quale residuo del premio di tesseramento e di € 33,00 per interessi equitativamente determinati per in totale complessivo di € 3.033 (tremilatrentatre) oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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