F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA : all. Marcello CHIRICALLO / SSD CITTA’ DI BRINDISI CALCIO (116/45) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA : all. Marcello CHIRICALLO / SSD CITTA' DI BRINDISI CALCIO (116/45) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Mario ROSSINI Con ricorso del 20/03/2015 l'allenatore professionista Marcello Chiricallo, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della S.S.D. Città di Brindisi Calcio partecipante al campionato Interregionale della LND girone H, nella stagione sportiva 2014/2015. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 28/08/2014, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 25.000,00 (venticinquemila/00) da corrispondersi in nove rate di € 2.777.77 (duemilasettecentosettantasette/77) ciascuna, da pagarsi mensilmente dal mese di settembre 2014 al mese di maggio 2015. Con il reclamo in esame il sig. Chiricallo, chiede a questo Collegio di far obbligo alla S.S.D. Città di Brindisi Calcio di corrispondergli 1'importo residuo di € 16.950,00 (sedicimilanovecentocinquanta/00) in quanto dichiara di aver percepito il pagamento di euro 8.050,00 (ottomilacinquanta/00), tramite due titoli regolarniente incassati rispettivarnente di euro 2750.00 (duemilasettecentocinquanta/00) ed euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) più un bonifico di euro 2.500.00/00 (duemilacinquecento/00), ricevuto il 23/01/2015. Sul predetto importo l'allenatore chiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetatia. Il 31/03/2015, la Società attraverso il suo rappresentante legale Dott. Antonio Flora, si opponeva alle richieste dell'allenatore in quanto sosteneva che il compenso pattuito è si di euro 25.000,00 lordo ma corrisponde circa ad euro 18.000.00 netto (come da tabella netto/lordo professionisti). In ragione di questi calcoli la suddetta Società, dichiara che il signor Chiricallo al mese di Marzo 2015 ha maturato un credito di euro 5.950,00 (cinquemilanovecentocinquanta/00), inoltre denuncia il fatto che l’allenatore dal 1° Ottobre 2014 svolge a tempo pieno la funzione di direttore tecnico in un’ altra Società. Il 09/04/2015, l'allenatore tramite il suo legale, contesta i calcoli effettuati dalla società controdeduzioni presentate ed evidenzia come 1'art.69 comma 2 del testo unico imposte sui redditi preveda che l’allenatore che svolge attività sportiva dilettantistica, non é sottoposto a tassazione fino all'importo di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). In ragione di questo,1'Avv.Bovo evidenzia che la sommna dovuta di euro l6.950,00 (sedicimilanovecentocinquanta) a cui va detratta sia la ritenuta d'imposta del 23% pari ad euro 4.025,00 (quattromilaventicinque/00) e sia 1'addizionale regionale pari ad euro 157.50 (centocinquantasette/50) diventa euro 12.767,50 (dodicimilasettecentosessantasette/50).Inoltre dichiara che il suo assistito non ha svolto nessuna funzione di direttore tecnico e non é tesserato per altre società in quanto é sempre rimasto a disposizione della S.S.D. Città di Brindisi Calcio nel rispetto dell'accordo stipulato. Il Dipartimento lnterregionale LND, su richiesta del 21/09/2015 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 22/09/2015 ha trasmesso comunicazione nella quale risulta che il tecnico ha depositato l’accordo economico il 15/10/2014.Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che: - l'allenatore ha svolto la sua attività presenziando fino alla data in cui gli viene comunicato l’esonero: - la S.S.D. Città di Brindisi Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre alle precisazioni fornite dal legale dell'allenatore: ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e PQM Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della S.S.D. Città di Brindisi Calcio di corrispondere all'allenatore sig. Marcello Chiricallo € 12.767.50 (dodicimilasetteceintosessanta/50) relativa al saldo del residuodi quanto dovutogli per la stagione sportiva 2014/2015 oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 130,00 (centotrenta/00). L'importo complessivo verrà maggiorato al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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