F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Antonio Emilio Franco DETTORI / Pol.SAN DOMENICO CANIGA (122/45) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Valerio BERNARDI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016
VERTENZA: all. Antonio Emilio Franco DETTORI / Pol.SAN DOMENICO CANIGA
(122/45)
ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Valerio BERNARDI
Con ricorso inviato in data 1 °/04/2015 l'allenatore di base Uefa B Antonio Emilio Franco Dettori,iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C.(matr. n.107214), adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di Euro 3.000,00 a saldo delle sue spettanze per il premio di tesseramento per la stagione 2014/2015, oltre Euro 571,80 per indennità chilometrica.Nel ricorso l'allenatore specificava che, con regolare scrittura privata del 18/08/2014, la società Polisportiva SAN DOMENICO CANIGA, in persona del legale rappresentante Giovanni Azzena, partecipante al Campionato di seconda categoria girone H, si era impegnata a corrispondergli, per l'attività di Responsabile della Prima Squadra per la stagione sportiva 2014/2015, la somma di Euro 3.000,00 da corrispondersi in sei rate da Euro 500,00. Il ricorrente specificava di essere stato successivamente esonerato dall'incarico in data 12/01/2015. Al ricorso sono stati allegati (i) copia della suddetta scrittura privata sottoscritta in data 18/08/2014 con la società per la stagione sportiva 2014/2015; (ii) ricevuta della raccomandata con cui l'allenatore ha inviato alla controparte il ricorso; (iii) richiesta rimborso indennità chilometrica. Il segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 21/09/2015, invitava ritualmente la società Polisportiva SAN DOMENICO CANIGA ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tulle le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Dettori. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 22/09/2015, chiedeva al Comitato Regionale Sardegna di confermare o meno l'avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo. Facendo seguito a tale richiesta, il Comitato Regionale Sardegna inviava copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione 2014/2015 confermandone l'avvenuto deposito in data 19/01/2015. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta osserva come al ricorrente vada riconosciuta per le rate scadute dal 30/09/2014 al 31//03/2015 - la somma di € 2.500,00 relativa la premio di tesseramento, anche in forza del massimale per il campionato di Seconda Categoria, previsto per la stagione sportiva 2014/2015. Tale massimale, per gli allenatori non professionisti, era pari a € 2.500,00 e non € 3.000,00 come erroneamente previsto dalle parti nell'accordo economico sottoscritto. Il Collegio Arbitrale ritiene, di conseguenza, la domanda meritevole di accoglimento e PQM accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società Polisportiva SAN DOMENICO CANIGA di corrispondere all’allenatore Antonio Emilio Franco Dettori la somma di Euro 2.500,00 a saldo del premio di tesseramento per la Stagione Sportiva 2014/2015, oltre ad Euro 571,80 per indennità chilometrica ed Euro 31,00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 3.102,80. L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo. Decide, altresì, di trasmettere gli atti del presente procedimento alla Procura Federale poiché le parti anno previsto, nell'accordo economico, un importo superiore al massimale previsto nella stagione sportiva 2014/2015 per il campionato di 2a categoria. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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