F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA : all. Antonio Maria RUZZU / ASD PROGETTO CALCIO SANT’ELIA (124/45) ARBITRO : sigg Pasquale GIAMPAGLIA e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016
VERTENZA : all. Antonio Maria RUZZU / ASD PROGETTO CALCIO SANT'ELIA
(124/45)
ARBITRO : sigg Pasquale GIAMPAGLIA e Angelo AGUS
Con ricorso del 31/03/2015 1'allenatore RUZZU Antonio Maria, ha adito a questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della ASD PROGETTO CALCIO SANT'ELIA partecipante al Campionato di Promozione Girone A della Regione Sardegna , nella stagione sportiva 2014/2015. Nel ricorso il tecnico precisa che con regolare scrittura privata , la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di €1.500,00 (Millecinquecento/00) da corrispondersi in numero di 5 (cinque ) rate di € 300,00 (Trececento/00) ciascuna con scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2015. Con il reclarno in esame il sig. RUZZU Antonio Maria,dichiara di essersi dimesso in data 03/02/2015 con comunicazione prima verbale e poi scritta e di non aver percepito fino a quella data alcuna somma, pertanto chiede a questo Collegio di far obbligo alla società ASD PROGETTO CALCIO SANT'ELIA di corrispondergli l'importo 600,00 (Seicento/00 ) pari alle rate comprese dal mese di Gennaio al mese di Febbraio 2015. Sui predetti importi l’allenatore richiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 27/10/2015, ha invitato la società ASD PROGETTO SANT'ELIA a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualnente alle stesse. La Segreteria del Comitato Regionale della LND SARDEGNA, su richiesta del 27/10/2015 del Segrctario del Collegio Arbitrale, con lettera del 27/10/2015 ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 28/11/2014. Il Collegrio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che l'allenatore ha svolto la sua attività e la ASD PROGETTO CALCIO SANT'ELIA nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e PQM Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della ASD PROGETTO CALCIO SANT'ELIA di corrispondere all'allenatore sig.RUZZU Antonio Maria la somma di € 600,00 (Seicento/00) relativa al saldo residuo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2014/2015 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 10,00 (dieci/00). L'importo complessivo verrà maggiorato al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisto. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto del termini, modalità, utele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13) delle NOIF e del CGS.
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