F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA : all.Pietro SALVO/ AS POL. PACECO 1976 (128/45) ARBITRO : sigg Angelo AGUS e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA : all.Pietro SALVO/ AS POL. PACECO 1976 (128/45) ARBITRO : sigg Angelo AGUS e Mario ROSSINI Con ricorso del 13/04/2015 l'allenatore SALVO PIETRO, ha adito a questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della ASS. DILETTANTISTICA POLISPORTIVA PACECO 1976 partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza della Regione Sicilia, nella stagione sportiva 2014/2015. Nel ricorso il tecnico precisa che con regolare scrittura privata, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di € 4.000,00 (quattromila/00) da corrispondersi in numero di 8 (otto) rate di € 500,00 (Cinquecento/00) con scadenza il giorno 20 dei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2014, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2015 e comunque entro il 30/06/2015 . Con il reclamo in esame il sig. SALVO PIETRO dichiara di essere stato esonerato con comunicazione scritta il 19/11/2014 pertanto chiede a questo Collegio di far obbligo alla ASS. DILETTANTISTICA POLISPORTIVA PACECO 1976 di corrispondergli l’importo residuo di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) pari alle rate comprese dal mese di ottobre 2014 alla fine del campionato 2014/2015 avendo percepito finora complessivi € 500,00 (Cinquecento/00). Sui predetti importi l'allenatore richiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante della svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 27/10/2015 ha invitato la società AS POLISPORTIVA PACECO 1976 a fornire le proprie controdcduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse.La Segreteria del Comitato Regionale della LND SICILIA, su richiesta del 27/10/2015 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 27/10/2015 ha trasmesso copia del contralto regolarmente depositato in data 11/11/2014. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che l'allenatore ha svolto la sua attività che la AS POLISPORTIVA PACECO 1976 ha contro dedotto riconoscendo il debito dovuto, con riferimento alle sole rate scadute fino a marzo 2015, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e PQM il Collegio accoglie il ricorso parzialmente e dichiara l’obbligo della ASS. DILEFIANTISTICA POLISPORTIVA PACECO 1976 di corrispondere all'allenatore sig. SALVO PIETRO la somma di € 3.000,00 (tremila/00) relativa al saldo residuo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2014/2015 oltre gli intersessi legali equitativamente calcolati pari ad € 30,00 (trenta/00). L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale,fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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