F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Sergio VOLTURO / SSD GALLIPOLI FOOTBALL 1909 srl (130/45) ARBITRI:sigg.re Sara QUINTILIANI e Elisabetta MAGNABOSCO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Sergio VOLTURO / SSD GALLIPOLI FOOTBALL 1909 srl (130/45) ARBITRI:sigg.re Sara QUINTILIANI e Elisabetta MAGNABOSCO Con ricorso del 16 aprile 2015, l’ allenatore dilettante di Base Uefa B Sergio Volturo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della S.S.D. Gallipoli Football 1909 S.r.l. partecipante al campionato nazionale dilettanti Serie D della L.N.D. nella stagione sportiva 2014/2015 a decorrere dal 1°agosto 2014 e fino al 30 giugno 2015. Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con regolare accordo tipo del 16 agosto 2014, la suindicata società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale lordo pari ad € 10.000,00 da erogarsi in 10 rate mensili ciascuna di pari importo (€ 1.000,00) da pagarsi rispettivamente alle seguenti scadenze 30.08.2014,30.09.2014,30.10.2014,30.11.2014,30.12.2014,30.01.2015,28.02.2015,30.03.2015, 30.04.2015,30.05.2015, oltre ad un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali. Il Signor Volturo veniva esonerato dall'incarico di allenatore della prima squadra con comunicazione scritta del 22 dicembre 2014. A seguito dell'esonero, il Volturo comunicava a mezzo lettera raccomandata di rimanere a disposizione della squadra fino al termine della stagione sportiva in corso. Successivamente in data 11.02.2015 la S.S.D. Gallipoli Football 1909 srl revocava l’esonero dell'allenatore invitando il Volturo a riprendere la conduzione tecnica della prima squadra con decorrenza dal 12.02.2015. In pari data il Volturo comunicava per iscritto l'intenzione di rinunciare all'incarico e contestualmente chiedeva il pagamento dei ratei del premio di tesseramento scaduti e relativi a dicembre 2014, gennaio 2015, e pro quota febbraio 2015 sino alla data di rinuncia.Con il ricorso in esame il Signor Volturo ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla S.S.D. Gallipoli Football 1909 S.r.l. di corrispondergli l'importo complessivo di € 2.385,00 (ovvero € 2.000,00 per i ratei scaduti del mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015, ed € 385,00 per it rateo di febbraio 2015 pro quota) a titolo di premio di tesseramento pattuito per la stagione sportiva 2014/2015, il tutto oltre interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 27 ottobre 2015 non ritirata dalla Società e quindi tornata al mittente per compiuta giacenza, invitava la S.S.D. Gallipoli Football 1909 srl, a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Dipartimento Interregionale L.N.D. su richiesta del 27 ottobre 2015 da parte del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera di risposta in pari data trasmetteva copia del contratto regolarmente depositato in data 4 settembre 2014. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Sergio Volturo ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra nella stagione sportiva 2014/2015 sino alla data del 22 dicembre 2014 in cui veniva esonerato, e che in seguito é rimasto a disposizione della stessa sino al 12 febbraio 2015,data in cui comunicava per iscritto la rinuncia all'incarico a seguito della revoca del predetto esonero, e che la S.S.D. Gallipoli Football 1909 srl nulla ha controdedotto ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento e PQM. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Sergio Volturo e fa obbligo alla Società S.S.D. Gallipoli Football 1909 S.r.l. di corrispondere allo stesso la somma complessiva di € 2.385,00 a saldo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento annuale lordo per la stagione sportiva 2014/2015 per i ratei dicembre 2014, gennaio 2015 e, pro quota, febbraio 2015, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 23,00. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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