F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Sandro LUCERI / ADS BORGO PODGORA 1950 (131/45) ARBITRI:sigg.re Elisabetta MAGNABOSCO e Sara QUINTILIANI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Sandro LUCERI / ADS BORGO PODGORA 1950 (131/45) ARBITRI:sigg.re Elisabetta MAGNABOSCO e Sara QUINTILIANI Con ricorso del 15.4.2015 il signor Luceri Sandro, nato il 7.8.1968 a San Pietro Vernotico, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Ilaria Pasqui come da mandato in calce al ricorso, allenatore responsabile della Prima Squadra partecipante al Campionato di Eccellenza Regionale con l’A.S.D. Borgo Podgora 1950, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver sottoscritto in data 1 °.9.2014 un contratto per la conduzione della prima squadra nella stagione sportiva 2014/2015, in qualità di allenatore responsabile a decorrere dal 1.8.2014 al 31.5.2015. Nel ricorso il tecnico ha precisato che la società si era impegnata al versamento nei suoi riguardi della somma di euro 6.000,00 = da pagarsi in n. 10 rate di euro 600,00= cadauna, con scadenza mensile a partire dal mese di agosto 2014 fino all'ultima del maggio 2015, oltre al rimborso per indennità chilometrica, in relazione alla quale però nessuna istanza é stata formulata in ricorso e nulla e stato documentato. A fronte della prestazione svolta dall'allenatore la società contraente ha corrisposto la somma di euro 4.200,00. Con il ricorso in esame il sig. Luceri ha chiesto a codesto Collegio di far obbligo alla società A.S.D. Borgo Podgora 1950 di versare al medesimo gli importi residui di euro 1.800,00, come da contratto stipulato, secondo quanto dovutogli per la stagione sportiva 2014/2015 a titolo del premio di tesseramento annuale oltre agli interessi correnti dalla richiesta al saldo, alla rivalutazione monetaria e alle spese per il procedimento. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 27.10.2015 indirizzata alla società A.S.D. Borgo Podgora 1950, regolarmente ricevuta dall'associazione, ha invitato la società stipulante a fornire le proprie controdeduzioni in merito ai rapporti nascenti dal contratto, regolarmente depositato il 3.9.2014. Nulla ha fornito la società. Il Collegio adito, esaminata la documentazione agli atti, considerato che l'allenatore Luceri Sandro ha svolto regolarmente la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra e che la società A.S.D. Borgo Podgora 1950 nulla ha controdedotto in merito, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento PQM Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso promosso dall'allenatore Luceri Sergio difeso e rappresentato dall'Avv. Pasqui, fa obbligo alla società A.S.D. Borgo Podgora 1950 con sede in Latina, di corrispondere al ricorrente la somma di euro 1.800,00 (milleottocento/00) relativa al saldo residuo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2014/2015, oltre agli interessi legali maturati dalla scadenza delle singole rate dovute che si calcolano in euro 10,00. Nulla é dovuto per spese legali dato che il signor Luceri poteva presentare personalmente il ricorso inoltrato. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,tutele e sanzioni previste dalla disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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