F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Diego MELONI/ASD PROGETTO CALCIO S. ELIA (143/45) ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Geronimo CARDIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Diego MELONI/ASD PROGETTO CALCIO S. ELIA (143/45) ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Geronimo CARDIA Con ricorso del 3.05.2015 l’allenatore di Base UEFA B Diego MELONI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito codesto Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società A.S.D. PROGETTO CALCIO S. ELIA, il pagamento della somma complessiva di € 3.806,28 relativa all'attività prestata nel corso della stagione sportiva 2013/14. Nel ricorso il tecnico spiegava che la società PROGETTO CALCIO S. ELIA gli aveva affidato, quale allenatore responsabile, la conduzione tecnica della squadra Allievi partecipante al Campionato Regionale e che, con scrittura privata del 01.09.2013, la medesima società si era impegnata a corrispondere al ricorrente un compenso pari ad € 3.000,00 quale premio di tesseramento, suddiviso in dieci ratei di € 300,00 ciascuno, oltre all'indennità chilometrica per l'attività di allenamento ed addestramento, così come previsto dall'accordo economico allegato al ricorso e regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Sardegna della LND che, interrogato in merito, ha fatto pervenire, con nota del 20.11.2015, copia dell'accordo e della data di deposito. Il sig. Diego MELONI provvedeva poi a quantificare la richiesta relativa all'indennità chilometrica, pari a € 806,28, indicando il numero dei chilometri che avrebbe percorso dal luogo di residenza al campo di allenamento, nonché la distanza percorsa in occasione delle gare giocate in trasferta, allegando apposita documentazione relativa al percorso e agli spostamenti effettuati. Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo la condanna della A.S.D. PROGETTO CALCIO S. ELIA al pagamento del corrispettivo dovuto in forza dell'accordo economico pari ad € 3.000,00, oltre agli interessi di mora, nonché € 806,28 a titolo di rimborso spese per l’indennità chilometrica; il tutto per un importo complessivo pari a € 3.806,28.Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 19.11.2015, provvedeva ad invitare la società PROGETTO CALCIO S. ELIA a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente, eventualmente, di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine assegnato. La convenuta, pur avendo ricevuto la comunicazione del Collegio in data 20.11.2015, come da documentazione agli atti, nulla eccepiva rispetto alle domande dell'odierno ricorrente. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e le conclusioni in esso contenute, oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritiene la domanda meritevole di parziale accoglimento. Il Collegio osserva come al ricorrente vada riconosciuta la minor somma di € 2.500,00 relativa al premio di tesseramento, rispetto a quanto richiesto, in forza del massimale per i campionati delle "squadre minori", previsto per la stagione sportiva 2013/2014. Tale massimale, per gli allenatori non professionisti, era pari a, € 2.500,00 e non 3.000,00 come erroneamente previsto dalle parti nell'accordo economico sottoscritto. Pertanto, la richiesta del tecnico dovrà essere riproporzionata in forza del massimale corretto. Il Collegio arbitrale ritiene, di conseguenza, la domanda meritevole di parziale accoglimento e PQM accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della società Polisportiva PROGETTO ALCIO S. ELIA di corrispondere all'allenatore Diego MELONI la somma di € 2.500,00 quale premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 806,28 per indennità chilometrica ed € 30,00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di € 3.306,28. L’importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all’effettivo soddisfo. Decide, altresì, di trasmettere gli atti del presente procedimento alla Procura Federale poiché le parti anno previsto, nell'accordo economico, un importo superiore al massimale previsto nella stagione sportiva 2014/2015 per il campionato di competenza. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto del termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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