F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA:all. Giuseppe ROSATI / ASD SAMBIESE LAMEZIA 1923 (147/45) ARBITRI: Pasquale GIAMPAGLIA e Sergio FINCATTI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA:all. Giuseppe ROSATI / ASD SAMBIESE LAMEZIA 1923 (147/45) ARBITRI: Pasquale GIAMPAGLIA e Sergio FINCATTI Il sig. Giuseppe ROSATI, nella sua qualità di allenatore dilettante, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (matricola Federale n. 49075), in data 14.05.2015 presentava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della A.S.D. SAMBIESE LAMEZIA TERME 1923.Nel ricorso spiegava di aver pattuito con la società resistente, per la stagione 2014/15, un premio di tesseramento di € 9.000,00 in qualità di responsabile tecnico della prima squadra - Campionato Eccellenza, come da contratto "accordo-tipo" allegato. In data 28.11.2014 rassegnava le proprie dimissioni per motivi personali. Esponeva inoltre che la A.S.D. SAMBIESE LAMEZIA TERME 1923 non aveva corrisposto la seconda e la terza rata della somma pattuita e maturata (€ 2.600,00 per il mese di ottobre e novembre 2014), né l’indennità chilometrica pari ad € 1.656,00 a fronte di 69 viaggi da 80 km. ciascuno (58 sedute di allenamento, 9 gare di campionato, 2 gare di coppa Italia) per complessivi km. 5.520 (da moltiplicare per 0,30) e concludeva, quindi, chiedendo a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla resistente di provvedere all'immediato pagamento della somma di € 1.656,00 per l’indennità chilometrica nonché della somma di € 2.600,00 quale parte residua del premio di tesseramento non corrisposto con gli interessi di mora e il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria. Il contratto siglato dalle parti risultava regolarmente depositato in data 17.09.2014, presso il C.R. CALABRIA LND che, interrogato in merito, ha fatto pervenire nota del 03.12.2015, in atti, con allegata copia dell'accordo stesso. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 19.11.2015 regolarmente consegnata al destinatario, provvedeva ad invitare la società A.S.D. SAMBIESE LAMEZIA TERME 1923 a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. La A.S.D. SAMBIESE LAMEZIA TERME 1923 non riteneva di dover dedurre in merito. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritiene la domanda meritevole di accoglimento. L'azione promossa dal ricorrente risulta provata e le somme richieste sono ritenute congruamente calcolate. PQM accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. SAMBIESE LAMEZIA TERME 1923 di corrispondere al sig. Giuseppe ROSATI, nella sua qualità, la somma di € 2.600,00 quale residuo del premio di tesseramento alla data delle dimissioni, dovutogli in forza dell'accordo economico prodotto, oltre ad € 1.656,00 quale rimborso spese per l'indennità chilometrica per complessivi € 4.256,00, oltre ad € 45,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di € 4.301,00, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.Nulla é dovuto circa la richiesta di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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