F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Vincenzo IANNONE / ASD SOLOFRA FUTSAL (150/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Vincenzo IANNONE / ASD SOLOFRA FUTSAL (150/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI Con ricorso del 15/05/2015, inoltrato a mezzo del proprio difensore,l'allenatore di Calcio a Cinque Vincenzo IANNONE, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. SOLOFRA FUTSAL, il pagamento della somma di € 1.500,00, a saldo delle sue spettanze maturate dal mese di settembre 2014 a gennaio 2015, stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi di mora. Nel ricorso l’allenatore ha dichiarato di non aver sottoscritto nessun contratto a titolo gratuito con la A.S.D. Solofra Futsal, per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al Campionato Regionale di Calcio a 5, serie C1 e che gli devono essere riconosciuti per premio di tesseramento previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero la somma di € 2.500,00. Ha, comunicato, altresì, di essersi dimesso in data 15.01.2015, allegando copia della documentazione sottoscritta in data 15.01.2015, inviata al Settore Tecnico della Figc. Il ricorrente, infine, ha allegato la copia di emissione tessera di tecnico con la A.S.D. Solofra Futsal, del 11.09.2014 e la copia della richiesta di pagamento di € 1.500,00 inviato alla sopracitata società ed al Comitato Regionale Campania, Ufficio Tesseramento. Il Comitato Regionale Campania della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che presso i loro Uffici e stata depositata, in data 10.02.2015, la lettera di richiesta compensi inviata alla A.S.D. Solofra Futsal del 15.01.2015. La convenuta, al ricevimento del ricorso proposto dall'allenatore, ha contro dedotto sostenendo che l’assunto del ricorrente non corrisponde al vero in quanto, pur avendo raggiunto un accordo per la direzione della squadra, lo stesso non ha mai sottoscritto un contratto. La convenuta ha, altresì, comunicato che all'atto dell'incarico di allenatore della squadra di Calcio a Cinque, su richiesta dell'allenatore furono corrisposti mediante bonifico bancario dal Presidente € 2.000,00 e in data 24.09.2014, sempre con bonifico bancario furono corrisposti ulteriori € 500,00. Successivamente, dopo la gara CUS Avellino Solofra Futsal del 9.11.2014, il ricorrente abbandonò la squadra per incomprensioni con i giocatori e pubblicamente rassegnò le dimissioni senza più frequentare la società. La convenuta, infine, ha chiesto che in mancanza di accordo tipo non può essere applicabile il premio di tesseramento previsto per la categoria, così come indicato nell'accordo sottoscritto tra Associazione Italiana Allenatori Calcio e Lega Nazionale Dilettanti della Figc. In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore lannone Vincenzo é da respingere in mancanza di accordo economico sottoscritto dalle parti. PQM Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso dell'allenatore Iannone Vincenzo.La presente delibera é inappellabile.
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