F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. David CEPPI / ASD FC5 CORIGLIANO FUTSAL (152/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. David CEPPI / ASD FC5 CORIGLIANO FUTSAL (152/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA Con ricorso del 21/05/2015, inoltrato a mezzo del proprio difensore, l’allenatore di I ° livello David CEPPI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della U.S.D. FABRIZIO CALCIO A 5 2007, attuale A.S.D. FC5 CORIGLIANO FUTSAL, il pagamento della somma di € 6.000,00, a saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi e maggior danno da rivalutazione monetaria da liquidarsi in via equitativa. Nel ricorso l'allenatore nel precisare che, nella stagione sportiva 2014/2015, é stato tesserato come allenatore responsabile della prima squadra, partecipante al campionato di serie A Nazionale e che é stato convenuto tra le parti, per il periodo 1 °.9.2014/30.06.2015, un premio annuo lordo per complessivi € 10.000,00,da pagarsi a cadenza bimestrale, in numero 5 rate di importo pari ad € 2.000,00 ciascuna. Il ricorrente ha, inoltre che la Società si é impegnata al deposito del contratto direttamente presso il competente ufficio tesseramento della Divisione Calcio a 5 e che, nonostante le numerose richieste rivolte alla Società per l’ottenimento della sua copia del contratto, la copia di tale documento non gli è mai stato restituito. Il ricorrente ha, infine, comunicato che nell'arco della sua attività sportiva ha percepito solo la somma complessiva di € 4.000,00 mediante n. 2 assegni di importi pari ad € 2.000,00 ciascuno, mentre ha allegato la copia della richiesta emissione tessera di tecnico, datata 26.09.2014, la copia di conversazione a mezzo messaggio telefonico, ha,ancora, allegato, la copia della lettera del 16.03.2015, indirizzata alla Divisione Calcio a 5 della Lnd, con la quale ha richiesto la copia dell’accordo economico, sottoscritto con la Società U.S.D. Fabrizio C5, copia della comunicazione di esonero inviata al Settore Tecnico, in data 22.12.2014, copia di assegno bancario non trasferibile, a lui intestato, recante il numero 0276114868-03, banca CREDEM, di € 2.000,00 e copia della comunicazione del 20.02.2015, inviata alla USD Fabrizio C5 2007, con la quale, nel prendere atto dell'esonero, ha comunicato di restare a disposizione della Società. Con nota del 27.05.2015, il Presidente della Società convenuta ha fatto pervenire le sue osservazioni circa il ricorso prodotto dall'allenatore Ceppi David allegando un documento attestante il saldo percepito dal ricorrente nella stagione 2014/2015. Nel documento sono stati elencati i seguenti movimenti: 1 -assegno di € 2.000,00, in data 9.10.2014, di cui allega copia; 2- € 2.000,00 in contanti, in data 10.11.2014; 3 - € 2.000,00 in contanti, in data 12.12.2014; 4 - € 2.000,00 in contanti, in data 30.01.2015; 5 - assegno bancario numero 0276114868, intestato al Ceppi David, di cui ha allegato copia, di € 2.000,00, per un totale di € 10.000,00. Il ricorrente ha tali osservazioni ha contro dedotto dichiarando che gli unici pagamenti effettuati alla Società sono avvenuti mediante i due assegni bancari già riconosciuti con il ricorso introduttivo e riportanti i numeri 0276114868-03 e 0276113314-09 e che nessun altro pagamento,neanche in contanti, é stato effettuato in suo favore dalla resistente, pertanto, disconosce, il contenuto della ricevuta recante la data 30.01.2015 La Divisione Calcio a Cinque della L.N.D., su richiesta del segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che non é stato depositato alcun contratto sottoscritto dalle parti in questione, relativamente alla stagione sportiva 2014/2015. Il Collegio Arbitrale, dalla lettura degli atti prodotti, ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore David Ceppi é meritevole di accoglimento. La società non ha provato il pagamento di tutti gli importi dovuti al ricorrente se non per la somma di € 4.000,00 con la esibizione di numero due assegni bancari, pagamenti riconosciuti anche dall'allenatore Ceppi David. Al ricorrente spettano € 6.000,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 20.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 6.020,00. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S.D. Fabrizio C5 2007, attuale A.S.D. FC5 Corigliano Futsal di corrispondere all'allenatore David Ceppi la somma di € 6.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 20,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 6.020,00. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla é dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per il mancato deposito dell'accordo economico da parte del tecnico Ceppi David. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni delI'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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