F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Francesco GENTILE/ SS REAL PIANE CRATI (154/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Francesco GENTILE/ SS REAL PIANE CRATI (154/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA Con ricorso del 23/05/2015,1'allenatore di base UEFA B Francesco Gentile, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché lamenta il mancato pagamento da parte della SS Real Piane Crati della somma di € 5.000,00, a saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2014/2015, e rimborso spese di viaggi,così come documentato in atti, oltre interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso l'allenatore nel precisare che con accordo economico sottoscritto dalle parti in data 14.11.2014, di cui ha allegato copia, la S.S. Real Piane Crati, per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al Campionato di I^ Categoria del Comitato Regionale Calabria della Lnd, per la stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 5.000,00, da pagarsi in cinque rate di € 1.000,00 cadauna, tutte scadenti al giorno 30 di mese a partire da dicembre 2014 e fino ad aprile 2015, oltre al rimborso spese di viaggi come stabilito dalla Legge. Il ricorrente ha, altresì, allegato al ricorso la copia del prospetto dei costi sostenuti per gli spostamenti dalla città di Rende, sua residenza, a quella di Piane Crati, residenza della società sportiva, con la indicazione di € 840.97, quali somme di danaro anticipati. Il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione, relativamente alla stagione sportiva 2014/2015, é stato depositato presso i loro Uffici in data 14.11.2014. Con raccomandata del 19.11.2015, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la S.S. Real Piane Crati a presentare, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse. In atti é stato documentato che la società Real Piane Crati ha cessato la sua attività nell'anno 2015. La convenuta nulla ha controdedotto. In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Francesco Gentile é meritevole di accoglimento. Al ricorrente spettano € 5.000,00, a saldo del premio di tesseramento per ]a stagione sportiva 2014/2015, € 840.97 per spese di viaggi debitamente documentate ed € 22.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.862,97. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della S.S. Real Piane Crati di corrispondere all'allenatore Francesco Gentile la somma di € 5.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, € 840,97 per spese di viaggi ed € 22,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.852,97. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla é dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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