F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Giorgio DOSSENA / ASD REAL MILANO (158/45 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA: all. Giorgio DOSSENA / ASD REAL MILANO (158/45 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI Con ricorso del 30/05/2015,1'allenatore dilettante Giorgio DOSSENA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. REAL MILANO, il pagamento della somma di € 3.000,00, relative alle rate scadute nel mese di febbraio, marzo aprile e maggio 2015, stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso l'allenatore nel precisare che, con accordo economico sottoscritto dalle parti in data 29.10.2014, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Real Milano, per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lombardia della Lnd, per la stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 5.250,00, da pagarsi in sette rate di € 750,00 cadauno, tutte scadenti al giorno 20 di mese a partire da dicembre 2014 e fino ad giugno 2015, oltre al rimborso spese di viaggi come stabilito dalla legge. Il ricorrente ha, altresì, comunicato di essere stato esonerato in data 3.02.2015. Il ricorrente ha, ancora, allegato la copia della lettera contente la presa d'atto dell'esonero e di restare a disposizione fino al termine della stagione sportiva, copia della lettera del 22.04.2015, con la quale sollecita la società al pagamento dei ratei scaduti e non pagati, copia della richiesta di emissione tessera di tecnico del 29.10.2014. Il Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che nessun contratto riguardante le parti in questione, nella stagione sportiva 2014/2015, é stato depositato presso i loro Uffici. Con raccomandata del 19.11.2015, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la A.S.D. Real Milano, che ha ricevuto la stessa il 23.11.2015, a presentare, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse. La convenuta nulla ha controdedotto. In ordine ai fatti sopra esposti il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Giorgio Dossena é meritevole di accoglimento. Al ricorrente spettano € 3.000,00, per i ratei dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2015, riferiti al premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, ed € 10.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.010,00. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Real Milano di corrispondere all'allenatore Dossena Giorgio la somma di € 3.000,00, per i ratei dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2015, riferiti al premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, ed € 10.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.010,00. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Per il mancato deposito del contratto da parte dell'allenatore,il Collegio decide di inviare gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di sua competenza. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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