LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 235 dell’18.02.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI Errata corrige al C.U. n. 231 dell’11.02.2016 25)Ricorso del calciatore Antonio AMATO/S.C.VALLEE’ D’AOSTE S.S.D.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 235 dell’18.02.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
Errata corrige al C.U. n. 231 dell’11.02.2016
25)Ricorso del calciatore Antonio AMATO/S.C.VALLEE’ D'AOSTE S.S.D.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/10/2015 il sig. Antonio AMATO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. un
accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. at pagamento in favore del sig. Antonio AMATO della somma di €.2.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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