COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 63 Del 17/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Agordina Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 32 del 3/2/2016 – Squalifica per tre giornate giocatore Del Din Lorenzo – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 63 Del 17/02/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ricorso U.S.D. Agordina Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 32 del 3/2/2016 – Squalifica per tre giornate giocatore Del Din Lorenzo - Campionato di 2^ Categoria La Società U.S.D. Agordina ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno e pubblicata nel Comunicato n. 32 del 3/2/2016, con la quale infliggeva la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Del Din Lorenzo : “per gioco particolarmente violento.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’U.S.D. Agordina; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha chiarito l’accadimento riguardante la condotta del calciatore De Din, per cui si ritiene più congrua la sanzione della squalifica per due giornate di gara P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’U.S.D. Agordina; - di ridurre a due giornate di gara il provvedimento della squalifica del calciatore De Din Lorenzo; - essendo il ricorso parzialmente accolto, non è dovuta la tassa reclamo.
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