COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 63 Del 17/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Futsal Marco Polo Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 59 del C.R. Veneto del 3/2/2016 – Ammenda di € 70,00 a carico della Società; Squalifica fino al 30/4/2016 giocatore Gavioli Federico – Divisione Calcio a Cinque Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 63 Del 17/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Futsal Marco Polo Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 59 del C.R. Veneto del 3/2/2016 – Ammenda di € 70,00 a carico della Società; Squalifica fino al 30/4/2016 giocatore Gavioli Federico – Divisione Calcio a Cinque Campionato Juniores Regionale La Società A.S.D. Futsal Marco Polo ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicate nel Comunicato n. 59 del C.R. Veneto del 3/2/2016, con la quale infliggeva le seguenti sanzioni : - Ammenda di € 70,00 a carico della Società : “per aver consentito ad un proprio tesserato, espulso dal campo, posizionato tra il pubblico, di offendere l’arbitro (responsabilità oggettiva”: - Squalifica fino al 30/4/2016 a carico del giocatore Gavioli Federico : “espulso dal campo per aver tentato di colpire con una pallonata al volto il direttore di gara (prontamente schivata dall'Arbitro) Alla vista del cartellino rosso iniziava ad offenderlo pesantemente. Le offese continuavano anche dopo che il giocatore si era posizionato in tribuna; dalla balaustra seguiva l'Arbitro nei suoi spostamenti lungo la fascia laterale sempre offendendolo. Continuava nei suoi atteggiamenti offensivi e volgari anche al termine della gara”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Futsal Marco Polo; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente insieme al giocatore Gavioli Federico, assistito dai genitori; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente quanto riportato nel referto di gara in relazione agli episodi contestati dalla Società opponente; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’ASD Futsal Marco Polo; - di confermare la sanzione della ammenda di € 70,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 30/4/2016 a carico del giocatore Gavioli Federico; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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