FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 275/A del 15/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FRANCO FEDELI – società F.C. RIETI S.R.L.
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 275/A del 15/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FRANCO FEDELI - società F.C. RIETI S.R.L.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 56 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. FRANCO FEDELI e della società F.C. RIETI S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: FRANCO FEDELI, all’epoca dei fatti Presidente della società F.C. RIETI S.R.L., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto al punto 1 dal C.U. n. 89 della L.N.D. relativo alla stagione sportiva 2013-2014, per aver, in occasione della sottoscrizione dell’accordo economico con l’allenatore Lanari Cristiano, superato il premio annuale ivi previsto; F.C. RIETI S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. FRANCO FEDELI in proprio e, in qualità di Presidente pro tempore, nell’interesse della società F.C. RIETI S.R.L.; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 400, 00 (quattrocento) di ammenda per il Sig. FRANCO FEDELI e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società F.C. RIETI S.R.L.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.