F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/TFN del 19 Febbraio 2016 (72) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. VINCENZO PASTORE PER L’ANNULLAMENTO DEL C.U. n. 113 del 14.9.2015 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI. (72 BIS) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. VINCENZO PASTORE PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DEL C.U. n. 168 del 19.11.2015 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELLA RELAZIONE ALLEGATA AL CITATO C.U., STILATA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO, DEL 19.11.2015, PROT. 3116.

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/TFN del 19 Febbraio 2016 (72) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. VINCENZO PASTORE PER L’ANNULLAMENTO DEL C.U. n. 113 del 14.9.2015 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI. (72 BIS) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. VINCENZO PASTORE PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DEL C.U. n. 168 del 19.11.2015 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELLA RELAZIONE ALLEGATA AL CITATO C.U., STILATA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO, DEL 19.11.2015, PROT. 3116. Visto il ricorso proposto dal dott. Vincenzo Pastore in data 13 ottobre 2015 per l’annullamento, previa sospensione, a) del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti – FIGC n.113, pubblicato in data 14 settembre 2015, avente ad oggetto “ Decadenza degli Organi direttivi del Comitato Regionale Campania e nomina di un Commissario straordinario”; b) dell’atto di conferimento di incarico della società Labet, affidato in data 31 luglio 2015, e relativi documenti allegati, ivi incluso credenziali e requisiti della predetta Società, di estremi ed origine non conosciuti; c) della relazione accertativa della società Labet di data 24 agosto 2015; Visto, altresì, il nuovo ricorso proposto dal dr. Vincenzo Pastore in data 18 dicembre 2015 per l’annullamento, previa sospensione, a) del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti FIGC n.168, pubblicato in data 19 novembre 2015, avente ad oggetto “Decadenza degli Organi direttivi del Comitato Regionale Campania e nomina di un Commissario straordinario”; b) della relazione allegata al citato Comunicato, stilata dal Commissario straordinario, di data 19 novembre 2015, prot. 3116; Esaminate le memorie di costituzione della Lega Nazionale Dilettanti in entrambi i giudizi; Riuniti i due ricorsi per evidente connessione soggettiva ed oggettiva; Esaminata la memoria esplicativa depositata dalla difesa del dott. Pastore in ordine al problema sollevato d’ufficio da questo Tribunale del difetto di giurisdizione; Preso atto che la difesa della lega Nazionale Dilettanti non ha preso posizione sul punto non depositando alcuno scritto difensivo al riguardo; Riunite le richieste di sospensiva alla decisione nel merito dei ricorsi; Ascoltati all’udienza di discussione i difensori del Pastore e della Lega Nazionale Dilettanti; Rilevato che nella particolare fattispecie risultano impugnate dinanzi a questo Tribunale delibere emesse dalla Lega Nazionale Dilettanti; Preso atto che, a fronte della eccezione d’ufficio sollevata da questo Tribunale in ordine all’eventuale difetto di giurisdizione, la difesa del dott. Pastore ha sostenuto con un primo motivo la competenza del Tribunale federale nazionale assumendo che, a seguito della riforma della Giustizia Sportiva disposta dal CONI, “ la competenza relativa alle impugnazioni delle delibere federali è stata devoluta ex art. 43 bis CGS al Tribunale federale nazionale –Sez. Disciplinare” e che tale competenza troverebbe applicazione anche per le “delibere adottate dalla componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti”. Peraltro si assume che la questione avrebbe trovato soluzione nel parere pubblicato dalla Sezione Consultiva della Corte Federale d’Appello in data 10 dicembre 2014, chiamata a pronunziarsi sulla sorte delle norme regolamentari della Lega Nazionale Dilettanti ove non abbia provveduto all’adeguamento in questione; Preso atto, altresì, che la difesa del Pastore con un secondo motivo ha sostenuto che l’art.30 C.G.S. FIGC ha definito la competenza del Tribunale federale nazionale statuendo che “ è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale… nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie contemplate dalle norme federali. Tali disposizioni andrebbero lette in correlazione con l’art.5, comma 3, Statuto FIGC, che ha attribuito lo status di dirigente federale ai Presidenti dei Comitati Regionali LND. Considerato che quanto assunto dalla difesa del Pastore non può essere condiviso in quanto, dato che la Lega Nazionale Dilettanti non ha previsto nelle proprie Carte Federali (Statuto – Regolamenti) la competenza del Tribunale federale nazionale – Sez. disciplinare per l’impugnazione delle proprie delibere, non può che essere applicato l’art. 43 bis, 5° comma, che prevede tale giurisdizione per le componenti federali solo “ ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti”; Esaminato, inoltre, il parere pubblicato dalla Corte Federale d’Appello in data 10 dicembre 2014, può ben affermarsi che, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa del Pastore, detto parere ha proprio chiarito che, visto l’art. 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva, non sussiste automatico adeguamento alla nuova normativa ma occorra invece un espresso adeguamento, che in concreto sul punto non v’è stato; Ritenuto, inoltre, che anche il secondo motivo formulato in memoria autorizzata dalla difesa del Pastore non può essere condiviso ritenuto che l’art. 30 C.G.S. FIGC fa espresso riferimento ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale nei confronti di dirigenti federali, mentre la fattispecie in esame è stata portata a questo Tribunale proprio dal dott. Pastore, ex Presidente del Comitato Regionale Campania; Considerato, pertanto, che il Tribunale Federale Nazionale non ha giurisdizione per decidere sulle doglianze sollevate dal dott. Pastore giacché, in assenza di specifica disposizione normativa, diverso doveva essere l’Organo al quale rivolgersi P.Q.M. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione e, per l’effetto, dichiara inammissibili entrambi i ricorsi proposti dal dott. Vincenzo Pastore. Ordina incamerarsi le tasse reclamo.
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