DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°504 Comunicato Ufficiale N.504 del 18.02.2016 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 Under 21 Gara del 14/ 2/2016 DOMUS BRESSO – CITTA GIARDINO
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°504
Comunicato Ufficiale N.504 del 18.02.2016
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 Under 21
Gara del 14/ 2/2016 DOMUS BRESSO - CITTA GIARDINO Il G.S, rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata disputata per l'arrivo della società ospitata oltre il tempo regolamentare di attesa, come noto stabilito in trenta minuti decorrenti dall'orario ufficiale di inizio gara; considerato infatti che la gara era programmata per le ore 11.00, e che la società Città Giardino è giunta all'impianto sportivo alle ore 11.40, la mancata effettuazione dell'incontro, ai sensi dell'rt.17 comma 1 del C.G.S., deve essere ascritta a quest'ultima; P.Q.M. Si decide: a) di comminare alla Società A.S. Città Giardino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6. b) di sanzionare la medesima con un'ammenda di ¤ 200,00, in considerazione del comportamento gravemente irriguardoso tenuto da propri tesserati non identificati, nei confronti dell'arbitro, all'atto della comunicazione che l'incontro non si sarebbe disputato per il tardivo arrivo della squadra.
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