COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 Del 24/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Unione Loreggiana Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 35 del 10/2/2016 – Ammenda di € 100,00 alla Società; Squalifica per sei giornate giocatori Cavinato Luca; Squalifica per quattro giornate giocatore De Checchi Enrico e Pierobon Andrea; Squalifica fino al 23/3/2016 allenatore Pinton Giorgio – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 Del 24/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Unione Loreggiana Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 35 del 10/2/2016 – Ammenda di € 100,00 alla Società; Squalifica per sei giornate giocatori Cavinato Luca; Squalifica per quattro giornate giocatore De Checchi Enrico e Pierobon Andrea; Squalifica fino al 23/3/2016 allenatore Pinton Giorgio - Campionato di 3^ Categoria La Società A.C.D. Unione Loreggiana ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicate nel Comunicato n. 35 del 10/2/2016, con la quale infliggeva li seguenti provvedimenti disciplinari : - Ammenda di € 100,00 a carico della Società : “per responsabilità oggettiva per le condotte antiregolamentari tenute dai propri tesserati”; - Squalifica per sei giornate a carico del giocatore Cavinato Luca : “perché in segno di protesta contro l'espulsione di due compagni di squadra, si alzava dalla panchina per raggiungere il direttore di gara con cui veniva faccia a faccia cercando lo scontro fisico e gli rivolgeva espressioni blasfeme, minatorie e offensive, richiedendo l'intervento dei compagni per allontanarlo dal terreno da gioco dopo il suo allontanamento”; - Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore De Checchi Enrico : “per aver reagito all'espulsione di un compagno di squadra indirizzando all'arbitro espressioni offensive e blasfeme, sanzione aggravata per la sua qualità di capitano della squadra”; - Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Pierobon Andrea : “perché dopo essere stato espulso per gioco violento verso un avversario, reagiva in modo scomposto indirizzando all’arbitro espressioni offensive e blasfeme”; - Squalifica fino al 23/3/2016 a carico dell’allenatore Pinton Giorgio : “perché provocava con accuse i giocatori della società avversaria, affinché questi reagissero contro il direttore di gara avvertendo che quelli (riferito ai giocatori del Pozzetto) la settimana precedente avevano picchiato l'arbitro; invitato a tornare in panchina continuava a protestare contro l'arbitro e la squadra avversaria, una volta capito che era stato allontanato dal campo, iniziava a offenderlo con parole volgari e lesive del suo prestigio”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.C.D. Unione Loreggiana; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, per le vie brevi l’arbitro che ha confermato integralmente quanto riportato sul rapporto di gara; valutate le sanzioni disciplinari assunte nei confronti dei calciatori Cavinato Luca e De Checchi Enrico, nonché dell’allenatore Pinton Giorgio che appaiono congrue rispetto ai fatti addebitati; rilevato che la condotta posta in essere dal giocatore Pierobon Andrea, seppur antisportiva e violenta, dal referto arbitrale appare avvenuta durante un’azione di gioco, di conseguenza si ritiene più congrua la sanzione della squalifica per tre giornate P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.C.D. Unione Loreggiana; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della qualifica per sei giornate a carico del giocatore Cavinato Luca, - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore De Checchi Enrico; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 23/3/2016 a carico dell’allenatore Pinton Giorgio; - -di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Pierobon Andrea; - essendo il ricorso parzialmente accolto,non è dovuta la tassa reclamo.
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