COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 Del 24/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Audace Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 46 del 10/2/2016 – Squalifica per tre giornate giocatore Tramarin Silvano – Campionato Provinciale Allievi

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 Del 24/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Audace Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 46 del 10/2/2016 – Squalifica per tre giornate giocatore Tramarin Silvano - Campionato Provinciale Allievi La Società A.S.D. Audace Calcio ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 46 del 10/2/2016, con la quale infliggeva la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Tramarin Silvano : “per comportamento violento nei confronti di un giocatore avversario.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società Audace Calcio; esaminata la documentazione ufficiale in atti; constatato che l’arbitro nel proprio rapporto è stato preciso nel descrivere la condotta del calciatore Tramarin; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; valutato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congruo rispetto ai fatti acclarati P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dall’A.S.D. Audace Calcio; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Tramarin Silvano; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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