COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 3/3/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. TORREVECCHIA CALCIO 2004, AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CAROSELLA SIMONE IN RELAZIONE ALLA GARA TORREVECCHIA – CANOSA, DISPUTATA IL 6.2.16 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “F” (C.U. N°38 DELL’11.2.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 3/3/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA A.S.D. TORREVECCHIA CALCIO 2004, AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CAROSELLA SIMONE IN RELAZIONE ALLA GARA TORREVECCHIA – CANOSA, DISPUTATA IL 6.2.16 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “F” (C.U. N°38 DELL’11.2.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. TORREVECCHIA CALCIO 2004, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Carosella con la seguente motivazione: “ …. Perché a fine gara protestava in maniera smodata e antisportiva nei confronti dell’arbitro …. ”.
Ha chiesto l’appellante la revoca della sanzione o, comunque, la sua riduzione in quanto il direttore di gara avrebbe riferito il comportamento tenuto dal padre del calciatore siccome imputabile al figlio Simone evidenziando in ogni caso l’eccessività della sanzione.
L’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta deve essere confermata integralmente sia perché il comportamento tenuto dal calciatore non è quello descritto dal G.S. nella decisione impugnata (il direttore di gara ha chiaramente riferito di essere stato colpito con “colpetti” a mano chiusa dietro la spalla destra), sia perché non può dubitarsi che tale comportamento sia stato messo in atto dal calciatore e non dal genitore.
Per questi motivi, la Corte
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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