FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 278/A del 17/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: IVANO BOSCOLO BIELO – società S.S.D CLODIENSE S.R.L.

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 278/A del 17/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: IVANO BOSCOLO BIELO - società S.S.D CLODIENSE S.R.L. - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 959 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. IVANO BOSCOLO BIELO e della società S.S.D CLODIENSE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: IVANO BOSCOLO BIELO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società S.S.D. CLODIENSE S.R.L.: per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione ai punti 2) pag. 1 e 9) pag. 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26 maggio 2014 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto entro il termine del 11 luglio 2014 a depositare copia del Verbale della Assemblea societaria contenente l’attribuzione delle cariche sociali per la stagione sportiva 2014-15 come prescritto al punto 2) pag. 1 del C.U. n. 138 del 26/05/14, nonchè, a depositare la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco come prescritto al punto 9) pag. 3 del citato C.U.; S.S.D CLODIENSE S.R.L., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. IVANO BOSCOLO BIELO in proprio e, in qualità di Presidente pro tempore, nell’interesse della società S.S.D CLODIENSE S.R.L.; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. IVANO BOSCOLO BIELO e di € 1.200,00 di ammenda per la società S.S.D CLODIENSE S.R.L.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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