COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 dell’ 02/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PRO CALCIO POTENZA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL C.U. PROVINCIALE N. 36 DEL 28.01.2016.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 82 dell’ 02/03/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
6.1 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PRO CALCIO POTENZA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL C.U. PROVINCIALE N. 36 DEL 28.01.2016.
Letto il reclamo dalla Società PRO CALCIO POTENZA ritualmente proposto avverso le decisioni del G.S. pubblicate su Comunicato Ufficiale Provinciale n° 36 del 28 Gennaio 2016;
Esaminati gli atti Ufficiali di gara;
Attestato come la Società reclamante non abbia formalizzato richiesta di essere ascoltata;
Procedutosi all’escussione del D.G.;
Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;
Accertato come le motivazioni dalla A.S.D. PRO CALCIO POTENZA a presidio delle proprie attività difensive addotte non abbiano trovato nessun riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dal quale è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la grave responsabilità del Dirigente Accompagnatore Ufficiale MARTOCCIA ANTONIO in riferimento alla condotta da questi tenuta e sanzionata a mente dell’art. 19 comma 1 lettera H) C.G.S.;
Considerato come, una volta escluso che il ripetuto tesserato possa aver agito in forza di compressione emotiva, ovvero in stato di stress psichico correlabili ad incidente di gioco patito, fortunatamente senza conseguenze fisiche, dal proprio figliolo in corso di gara, alcuna giustificazione possa riconoscersi al comportamento del ripetuto Dirigente Accompagnatore Ufficiale MARTOCCIA ANTONIO per aver questi, per quanto in sede di audizione del D.G. nitidamente emerso, prima strattonato il calciatore della squadra avversaria responsabile del fallo e successivamente aggredito l’Arbitro colpendolo con due schiaffi al volto, offendendolo e minacciandolo con espressioni altamente ingiuriose anche alla fine del primo tempo e ancora al termine della partita,;
Acclarato, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio a mezzo del proprio ricorso attribuita agli eventi per cui è reclamo, come, in forza della deposizione resa, l’Arbitro abbia dettagliatamente descritto la dinamica dei fatti e senza beneficio del dubbio, confermato la natura dell’aggressione subita;
Ritenuto, come alla fattispecie portata al vaglio di questo Collegio debba necessariamente riconoscersi l’aggravante rappresentata dalla circostanza che, essendo la gara in esame valevole per la “Coppa Giovanissimi Provinciali” competizione nella quale, a cagione della tenera età degli atleti partecipanti, massima attenzione e diligenza si sarebbe dovuto porre nella scrupolosa osservanza e applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, il ruolo particolarmente delicato dall’inibito ricoperto (Dirigente Accompagnatore)avrebbe dovuto suggerirgli, anche in ragione della propria maturità, (rectius, imporgli), l’assoluto rispetto delle regole sportive e soprattutto la massima prudenza nella condotta al fine di costituire esempio virtuoso per giovani calciatori;
Osservato alla stregua delle argomentazioni che precedono come l’operato del Dirigente Accompagnatore Ufficiale MARTOCCIA ANTONIO debba qualificarsi particolarmente grave perché intrinsecamente violento, nonché immotivatamente e volgarmente offensivo nei confronti di un D.G. e non consente a questo Collegio di procedere a rilettura della sanzione irrogata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo dalla A.S.D. PRO CALCIO POTENZA ritualmente proposto, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato Comunicato Ufficiale Provinciale n° 36 del 28 Gennaio 2016;
dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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