COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 Del 02/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C. Garda Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del C.R. Veneto del 20/1/2016 – Validità gara Sona M.Mazza – Garda del 10/1/2016 – Campionato di Promozione Sciogliendo la riserva di cui al Comunicato n. 61 del C.R.V. del 10/2/2016,

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 Del 02/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C. Garda Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del C.R. Veneto del 20/1/2016 – Validità gara Sona M.Mazza - Garda del 10/1/2016 – Campionato di Promozione Sciogliendo la riserva di cui al Comunicato n. 61 del C.R.V. del 10/2/2016, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’A.C. Garda; esaminata la documentazione ufficiale in atti; vista la delibera emanata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti a cui era stata rimessa per competenza, ai sensi dell’art, 30 comma 16 e comma 18 lettera b) del C.G.S., la questione preliminare sulla definizione della posizione di trasferimento e tesseramento del calciatore Sig. Cipriani Andrea dalla Società Garda; preso atto che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione tesseramenti , con la decisione di cui sopra, ha accertato la nullità del tesseramento del calciatore Cipriani Andrea in favore della Società Sona M. Mazza del 5/12/2015; ritenuto, conseguentemente, che il calciatore Cipriani Andrea abbia partecipato alla gara Sona M. Mazza – Garda del 10/01/2016 in posizione irregolare; visto l’art. 17 comma 5 lettera a) del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società A.C. Garda; - di infliggere alla Società Sona M. Mazza la punizione sportiva della perdita della gara presa in esame per 0- 3; - di disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’eventuale adozione di provvedimenti ed iniziative di competenza. - dato che il ricorso è stato accolto la tassa di reclamo non è dovuta.
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