COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 Del 09/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso S.P. Pozzonovo Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 65 del C.R.V. del 24/2/2016 – Ammenda di € 100,00 a carico della Società; Squalifica fino al 30/6/2016 giocatore Bellemo Nicolò – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 Del 09/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso S.P. Pozzonovo Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 65 del C.R.V. del 24/2/2016 – Ammenda di € 100,00 a carico della Società; Squalifica fino al 30/6/2016 giocatore Bellemo Nicolò - Campionato di Eccellenza La Società S.P. Pozzonovo ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 65 del 24/2/2016 con le quali infliggeva i provvedimenti disciplinari indicati in oggetto per i seguenti motivi : - Ammenda di € 100,00 a carico della Società S.P. Pozzonovo : “alcuni dirigenti e giocatori della Società Pozzonovo, in un frangente, accerchiavano l’arbitro e lo strattonavano e gli rivolgevano minacce e ingiurie. Si trattava di circa 15 persone che l’arbitro non riusciva a identificare”. - Squalifica fino al 30/6/2016 a carico del giocatore Bellemo Nicolò : “percheé al momento del fatto fungeva da capitano, al triplice fischio di chiusura della competizione, rincorreva l'A. dalla propria area, lo afferrava da tergo per il braccio sinistro, che stringeva con forza, tanto da procurare un leggero dolore, lo strattonava con entrambe le mani, cercando di guardare il cronometro. Nel contempo gli rivolgeva espressioni ingiuriose e minacciose. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla S.P.Pozzonovo; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha sottolineato che la condotta del giocatore Bellemo aveva i connotati dell’aggressività piuttosto che della violenza; ritenuto più congrua la squalifica fino al 30 aprile 2016 a carico del predetto Bellemo; considerata adeguata ai fatti acclarati l’applicazione dell’ammenda di € 100,00 nei confronti della Società P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla S.P. Pozzonovo; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società; - di ridurre al 30/04/2016 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Bellemo Nicolò; - dato che il ricorso è stato parzialmente accolto, la tassa di reclamo non è dovuta.
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