COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 Del 09/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C. Mirano al Pozzo C 5 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 67 del 2/3/2016 –Squalifica per tre giornate giocatore Scaramuzza Furio – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie C

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 Del 09/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C. Mirano al Pozzo C 5 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 67 del 2/3/2016 –Squalifica per tre giornate giocatore Scaramuzza Furio – Divisione Calcio a Cinque - Campionato di Serie C La Società A.C. Mirano al Pozzo C 5 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 67 del 2/3/2016, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Scaramuzza Furio : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società Mirano al Pozzo C 5; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la sanzione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado che è risultata congrua; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato Mirano al Pozzo C 5; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Scaramuzza Furio; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it