DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°112 del 29/02/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RAVENNA FC 1913 – CORREGGESE CALCIO1948 ARL
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°112 del 29/02/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RAVENNA FC 1913 - CORREGGESE CALCIO1948 ARL Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla SSD CORREGGESE CALCIO 1948 con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara e se ne richiede l’annullamento con la conseguente ripetizione della stessa, non avendo l’Arbitro provveduto alla convalida di una rete realizzata dalla propria squadra a seguito delle proteste dei calciatori della squadra avversaria; - lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla SSD RAVENNA FOOTBALL CLUB 1913, con le quali si deducono la genericità e conseguente inammissibilità del reclamo di controparte, oltre che la infondatezza dello stesso nel merito; - esaminato il rapporto di gara e rilevato come da esso non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante; - considerato che il reclamo non è accompagnato da qualsivoglia allegazione istruttoria, e che le circostanze dedotte risultano meramente asserite;considerato che nessun valore può essere attribuito a presunte dichiarazioni effettuate da terzi e riferite de relato; - considerato che le considerazioni innanzi esposte rendono evidente la pretestuosità del reclamo; P.Q.M. Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Ravenna FC 1913 – Correggese Calcio 2-1; 3) di addebitare sul conto della SSD CORREGGESE CALCIO 1948 la tassa di reclamo. 4) di condannare la SSD CORREGGESE CALCIO al pagamento delle spese in favore della SSD RAVENNA , per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, C.G.S. CONI e dell'art. 16, comma 5, C.G.S. F.I.G.C.