COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 Marzo 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 212. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, 3621/91, PER VlOLAZlONE DEL CALCIATORE FORTUNATO PIERFRANCESCO NATO IL 16.08.2001, DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO E DELL’ART. 39 DELLE N.O.I.F.. DAI QUALI COMPORTAMENTI PREDETTI CONSEGUE LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A CARICO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA E. RENZULLI S.M. DI SERINO, PER LE CONDOTTE RICONDUCIBILI AL CALCIATORE SIG. FORTUNATO PIERFRANCESCO E/O COMUNQUE DI TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ NEL SUO INTERESSE, AI SENSI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 5, C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 Marzo 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 212. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, 3621/91, PER VlOLAZlONE DEL CALCIATORE FORTUNATO PIERFRANCESCO NATO IL 16.08.2001, DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO E DELL’ART. 39 DELLE N.O.I.F.. DAI QUALI COMPORTAMENTI PREDETTI CONSEGUE LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A CARICO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA E. RENZULLI S.M. DI SERINO, PER LE CONDOTTE RICONDUCIBILI AL CALCIATORE SIG. FORTUNATO PIERFRANCESCO E/O COMUNQUE DI TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ NEL SUO INTERESSE, AI SENSI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 5, C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione, a cui ha fatto seguito l’atto di deferimento del Procuratore Federale Delegato, per le motivazioni in esso atto indicate; tanto premesso OSSERVA: i fatti emersi nel corso dell’audizione del 7.03.3016 stigmatizzano l’effettiva partecipazione del calciatore Fortunato Pierfrancesco all’incontro, in assenza di regolare tesseramento. Atteso che il Fortunato è stato utilizzato per motivi di integrazione e comunque la società ha provveduto, secondo quanto dichiarato dal suo presidente, al regolare tesseramento una settimana dopo la gara; sentito la procura Federale che ha chiesto, in analogia ad un a decisione di Lega Pro, la sanzione di euro 500,00 a carico della società deferita; ritenuto che la sanzione dell’ammenda è esosa, rispetto alla buona fede della società, che ha ritenuto di agevolare l’inserimento del giovane in squadra e che l’utilizzo del calciatore come assistente dell’arbitro non ha potuto incidere sul potenziale tecnico della squadra; P.Q.M. DELIBERA di infliggere la sanzione dell’ammenda di euro 100,00 a carico della società deferita.
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