• Stagione sportiva: 2015/2016
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sui Comunicati ufficiali n. 079/CFA del 10 Febbraio 2016 e n. 085/CFA del 29 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 090/CFA del 18 Marzo 2016 e su www.figc.it
1. GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. ED ART. 34BIS COMMA 3 C.G.S. F.I.G.C. SEGUITO DECISIONE COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT C.O.N.I., IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI INFLITTE ALLE SOCIETÀ S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. E SAVONA F.B.C. S.R.L. SEGUITO DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE – COM. UFF. N. 19/CFA DELL’8.9.2015 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite – Decisione n. 4/2016 del 22.1.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sui Comunicati ufficiali n. 079/CFA del 10 Febbraio 2016 e n. 085/CFA del 29 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 090/CFA del 18 Marzo 2016 e su www.figc.it
1. GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. ED ART. 34BIS COMMA 3 C.G.S. F.I.G.C. SEGUITO DECISIONE COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT C.O.N.I., IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI INFLITTE ALLE SOCIETÀ S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. E SAVONA F.B.C. S.R.L. SEGUITO DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 19/CFA DELL’8.9.2015 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 4/2016 del 22.1.2016)
La Corte federale di appello si è riunita, a Sezioni Unite, in data 10 febbraio 2016 per decidere, a seguito della decisione del Collegio di Garanzia del Coni del 22 gennaio 2016, n. 4, in ordine ai ricorsi proposti dal Savona FBC s.r.l. e dalla S.S. Teramo Calcio s.r.l. avverso la delibera del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, pubblicata sul Com. Uff. n. 16/TFN del 20 agosto 2015. Per quanto ovvio, si premette che il presente giudizio di rinvio non può che essere limitato ai soli punti della decisione di questa Corte specificamente indicati nella decisione del Collegio di Garanzia. Necessaria e, comunque, opportuna, in via preliminare, una breve sintesi riepilogativa dei fatti e del procedimento, per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio.
Il deferimento della Procura Federale
La Procura federale, con provvedimento n. 1318/1048pf14-15/SP/blp del 30.7.2015, deferiva i sigg.ri: - Barghigiani Marco, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi presso la FIGC, nonché soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS, operante all’interno e nell’interesse della Società Savona FCB s.r.l.; - Campitelli Luciano, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della SS Teramo Calcio s.r.l.; - Corda Ninni, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società SS Barletta Calcio s.r.l.; - Delle Piane Aldo, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società Savona FCB s.r.l.; - Di Giuseppe Marcello, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società SS Teramo Calcio s.r.l.; - Di Nicola Ercole, all’epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la società L’Aquila Calcio 1927 s.r.l.; - Matteini Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSDARL Atletico San Paolo Padova oggi SDARL Luparense San Paolo FC; - Pesce Giuliano, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei direttori sportivi presso la FIGC; «per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS per avere, prima della gara Savona – Teramo del 2 maggio 2015, in concorso tra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, al fine di ottenere la vittoria alla Società SS Teramo Calcio s.r.l. ed il conseguente vantaggio in classifica, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato». In particolare, ai sigg.ri Campitelli e Di Giuseppe la Procura federale contestava di aver dato incarico al sig. Di Nicola di organizzare la combine relativa alla gara suddetta. Per tale “sistemazione” della gara Campitelli aveva versato un corrispettivo in denaro. Al sig. Di Nicola, la Procura federale contestava di aver aderito alla proposta illecita e di avere, a propria volta, per il tramite del sig. Matteini, cercato di corrompere, non riuscendovi, due calciatori del Savona, nonché di aver corrotto, attraverso i sigg.ri Corda e Barghigiani, alcuni calciatori del Savona, allo stato, non identificati. Il sig. Pesce veniva, invece, segnatamente deferito per aver cooperato per l’alterazione della gara e per aver percepito del denaro a titolo di compenso per la relativa attività prestata. Al sig. Dellepiane veniva contestato di aver anch’egli aderito alla proposta illecita, percependo una somma di denaro. La Procura federale contestava, altresì, le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché, per i sigg.ri Corda e Di Nicola, della pluralità degli illeciti commessi. Con il medesimo provvedimento la Procura federale, inoltre, deferiva:
- Cabeccia Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Savona FBC s.r.l., per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara Savona – Teramo del 2 maggio 2015; - Ceniccola Enrico, all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per la società Savona FBC s.r.l., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sortivo, riguardanti la gara Savona – Teramo del 2 maggio 2015; - Di Nicola Ercole, all’epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la società L’Aquila Calcio 1927 s.r.l., per la violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, CGS, per aver effettuato scommesse sulla gara Savona – Teramo del 2 maggio 2015, per aver agevolato le scommesse di Di Lauro e di altri soggetti non tesserati sulla gara in questione e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di Di Lauro, riguardanti la gara predetta; - Di Lauro Fabio, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per la violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, CGS, per aver effettuato scommesse sulla gara Savona – Teramo del 2 maggio 2015, per aver agevolato le scommesse di Di Nicola e di altri soggetti non tesserati sulla gara in questione e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di Di Nicola, riguardanti la gara predetta; nonché per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara Savona – Teramo del 2 maggio 2015. La Procura federale, inoltre, contestava: - al Barletta Calcio s.r.l., la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Corda. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato; - all’Atletico San Paolo Padova oggi SSDARL Luparense San Paolo FC, la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Matteini. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica; - all’Aquila Calcio 1927 s.r.l., la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola, con riferimento alla violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, CGS, nonché, la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati allo stesso predetto proprio tesserato Di Nicola; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato; -al Teramo Calcio s.r.l.la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica;la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica;
la responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara Savona – Teramo del 2 maggio 2015. -al Savona Fbc s.r.l.: la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Dellepiane; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica;
la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Cabeccia, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, CGS; la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati a Barghigiani. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica;la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Ceniccola, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, CGS.
La decisione del Tribunale Federale Nazionale
Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 16/TFN del 20 agosto 2015, ritenuta ed affermata la responsabilità dei deferiti, infliggeva agli stessi le seguenti sanzioni:
Barghigiani Marco: Inibizione di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi ed ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00); Cabeccia Marco: Squalifica di mesi 6 (sei) ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); Ceniccola Enrico: Inibizione di mesi 6 (sei) ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); Campitelli Luciano: Inibizione di 4 (quattro) anni ed ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00); Corda Ninni: Squalifica di 2 (due) anni ex art. 24 CGS;Dellepiane Aldo: Inibizione di 4 (quattro) anni ed ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00); Di Giuseppe Marcello: Inibizione di 4 (quattro) anni ed ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00);Di Lauro Fabio: Squalifica di anni 2 (due) e mesi 6 (sei) ed ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00).Di Nicola Ercole: Inibizione di 5 (cinque) anni e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC oltre all’ammenda di € 100.000,0 (€ centomila/00); Matteini Davide: Squalifica di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00); Pesce Giuliano: Inibizione di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) ed ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00); SS Barletta Calcio s.r.l.: Penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016. L’Aquila Calcio 1927 s.r.l.: Penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016; SD a r.l. Luparense San Paolo FC SSD (già ARL Atletico San Paolo Padova): Penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016;
Savona FBC s.r.l.: Retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015 ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); SS Teramo Calcio s.r.l.: Retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva
2014/2015 ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).
I reclami e la decisione della Corte federale di appello
Avverso la suddetta decisione del TFN proponevano, come rappresentati ed assistiti, separati ricorsi i sigg.ri Ninni Corda, Giuliano Pesce, Davide Matteini, Ercole Di Nicola, Fabio Di Lauro, Aldo Dellepiane, Marco Cabeccia, Enrico Ceniccola, Marco Barghigiani, Luciano Campitelli, Marcello Di Giuseppe, nonché le società Sdarl Luparense San Paolo FC SSD, L’Aquila Calcio 1927 s.r.l., Savona FBC s.r.l., S.S. Teramo Calcio s.r.l. La AS Gubbio s.r.l., l’Ascoli Picchio 1898 s.p.a. e la F.C. Forlì s.r.l., come rappresentate e difese, presentavano proprie controdeduzioni ai reclami promossi dalla SS Teramo Calcio s.r.l. e dal Savona Fbc s.r.l. Nei giorni 27 e 28 agosto 2015, si teneva il dibattimento innanzi alla Corte federale di appello. Riuniti i ricorsi, rigettate le eccezioni preliminari e le istanze di stralcio svolte dalle parti, la Corte federale di appello riteneva che la decisione impugnata non meritasse censure con riferimento alle posizioni dei sigg.ri Ninni Corda, Giuliano Pesce, Davide Matteini, Ercole Di Nicola, Fabio Di Lauro, Enrico Ceniccola, Marco Barghigiani e Marcello Di Giuseppe, e che, pertanto, in parte qua, dovesse essere confermata, per effetto del rigetto delle relative impugnazioni. Nel contempo, la Corte riteneva che l’impugnata decisione meritasse totale o parziale riforma con riferimento alla posizione dei sigg.ri Aldo Dellepiane, Marco Cabeccia e Luciano Campitelli, nonché delle società Sdarl Luparense San Paolo Fc ssd, L’Aquila Calcio 1927 s.r.l., Savona Fbc s.r.l. e SS Teramo Calcio s.r.l. Riteneva, in particolare, la Corte che le approfondite e capillari indagini, utilmente riversate nel procedimento, consentivano di ritenere raggiunta la prova della sussistenza degli illeciti contestati ai sigg.ri Ninni Corda, Giuliano Pesce, Davide Matteini, Ercole Di Nicola, Fabio Di Lauro, Enrico Ceniccola, Marco Barghigiani, Marcello Di Giuseppe, Luciano Campitelli (non anche di quelli contestati ai sigg.ri Marco Cabeccia e Aldo Delle Piane) con riferimento alla gara Savona - Teramo del 2 maggio 2015 e, per l’effetto, delle correlate responsabilità, diretta e/o oggettiva e/o presunta delle società Savona Fbc s.r.l. ed SS Teramo Calcio s.r.l. Per quanto particolarmente rileva ai fini della presente decisione, con riferimento alla posizione della società Savona Fbc ed a quella strettamente connessa del proprio presidente sig. Aldo Dellepiane, la Corte riteneva che dal complessivo materiale probatorio acquisito al procedimento non fosse possibile ricavare la responsabilità del presidente Dellepiane ed il conseguente coinvolgimento della società Savona a titolo di responsabilità diretta. Seppur con alcune rettifiche e precisazioni, reputava, invece, la Corte, meritevole di sostanziale conferma la sentenza del TFN con riguardo ai profili di responsabilità oggettiva della società Savona. «Sul punto», affermava la Corte federale di appello, il ricorso «della società Savona deve essere respinto, con riferimento alle posizioni dei signori Barghigiani e Ceniccola (…), mentre deve essere accolto con riferimento alla valutazione dei presupposti per l’applicazione delle aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, ovviamente in relazione ai profili di responsabilità oggettiva riconducibili alla condotta del Barghigiani, ed alla posizione del calciatore Cabeccia il cui appello deve essere del pari integralmente accolto. Ed infatti la responsabilità oggettiva della società Savona deve essere complessivamente confermata dal momento che risulta provato il collegamento tra il deferito/condannato Barghigiani ed il Savona che, pertanto, deve rispondere delle condotte ascritte al Barghigiani il cui rilievo ai fini disciplinari la Corte ritiene di dovere confermare, non mancando tuttavia di sottolineare, come si dirà, la rilevanza decisiva dell’apporto di quest’ultimo al perfezionamento dell’illecito». Ricordata la necessità per gli Organi della giustizia sportiva di graduare le relative sanzioni alla luce della complessiva valutazione della fattispecie e verificando l’intensità del coinvolgimento dell’interessato, il ruolo rivestito all’interno della società, la riferibilità alla stessa società del fatto imputato, l’eventuale conseguimento di un vantaggio o, al contrario, di uno svantaggio dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato o dalle persone ad essa riferibili, la Corte non nutriva alcun dubbio in ordine al fatto che la società Savona dovesse essere chiamata a rispondere «a titolo di responsabilità oggettiva dell’operato del sig. Barghigiani; questi, infatti, il cui ruolo fattivo nella realizzazione della combine ha trovato plurime conferme in atti, operava, per stessa ammissione dell’interessato, all’interno e nell’interesse dalla società Savona. E’ lo stesso Barghigiani ad ammettere lo stretto collegamento tra la sua attività e la società allorché definisce il Savona come “la mia squadra” e riferisce di avere svolto funzioni di consulente di mercato con incarico affidato verbalmente direttamente dal presidente Dellepiane, al quale rimase sempre vicino, fino ad interloquire con il medesimo circa questioni di rilievo quali l’esonero dell’allenatore Aloisi e la ricerca di investitori (cfr. interrogatorio P.G. 17 giugno 2015). Anche il calciatore Eguelfi (cfr. audizione del 15.7.2015) riferisce di un ruolo di rilievo del Barghigiani e del Ceniccola all’interno della società (“… lavorava insieme a Ceniccola …”). Deve, quindi, essere confermata la responsabilità oggettiva del Savona sia per la condotta del sig. Barghigiani, che per il coinvolgimento del collaboratore Ceniccola, consulente della società Savona (cfr. audizione del 15 luglio 2015), il quale omise di riferire alla Procura federale ai sensi dell’art. 7, comma 7, CGS, la conoscenza dell’illecito. Deve, invece, essere prosciolto, come si dirà, il calciatore Cabeccia e quindi rideterminata la responsabilità della società anche alla luce dell’accoglimento di tale gravame come pure della corretta valutazione delle aggravanti in relazione alla condotta di Barghigiani dato per certo che la società Savona non ottenne alcun vantaggio in classifica ai sensi della lettera c) dell’art. 7, comma 6, CGS. Ritiene, quindi, la Corte che, valutati gli elementi di cui sopra ed in aderenza con il proprio consolidato orientamento circa la gradualità e la concreta afflittività della sanzione, quella da irrogare alla società Savona vada formulata in punti 6 di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016, con l’ammenda di € 30.000 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al sig. Barghigiani, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS [limitatamente alle lettere a. (effettiva alterazione dello svolgimento della gara) e b. (effettiva alterazione del risultato della gara) e con esclusione della lettera c. (conseguimento del vantaggio in classifica)], nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Ceniccola, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, CGS. A ciò conduce la attenta valutazione della complessiva condotta dei soggetti coinvolti nel presente procedimento e della posizione di vantaggio/svantaggio attribuibile alla società». Con riferimento alla posizione del sig. Marco Barghigiani la Corte non solo riteneva provata la responsabilità, ma evidenziava anche il ruolo centrale e determinante svolto dallo stesso nella vicenda di illecito sportivo che ci occupa, affermando che «il suo operato ha reso possibile la concreta realizzazione della combine» e che lo stesso meritasse «una più adeguata misura sanzionatoria che, visto l’art 37, comma 4, CGS, si ritiene congruo rideterminare nella inibizione per anni 4 (quattro), con l’ammenda di € 60.000,00 (sessantamila/00)». La Corte federale ha ritenuto infondata anche l’impugnazione del sig. Enrico Ceniccola. In tale ottica, ribadita la non credibilità delle tesi difensive in ordine alla natura degli incontri in cui, a dire di Barghigiani, si sarebbe parlato di cessione di quote del Savona, proprio per la ragione logica che Ceniccola, data la sua qualità e per il fatto che era presente, avrebbe dovuto sicuramente parteciparvi, riteneva, del pari, non credibile «che Ceniccola fosse mero autista accompagnatore di Barghigiani e non gli chiedesse con chi si incontrava, soprattutto laddove, a suo dire, si sarebbe dovuto parlare di un tema di suo preminente interesse. È inspiegabile - se fosse stata vera la tesi di Barghigiani – che Ceniccola lo accompagnava e conoscendo la ragione degli incontri veniva tenuto a distanza». Secondo la Corte, invece, logica e buon senso vogliono che «Ceniccola non si avvicinava ai partecipanti della riunione proprio perché sapeva che non si trattavano temi di suo interesse e che, anzi, era meglio rimanere a distanza per non restare nemmeno indirettamente coinvolto nelle tematiche trattate, data la natura delle stesse». Del pari, non hanno trovato accoglimento le ragioni d’appello offerte dai sigg.ri Marcello Di Giuseppe e Luciano Campitelli. La Corte ha ritenuto che gli elementi a disposizione conducessero «ad un complessivo risultato probatorio che, in ordine all’affermazione di responsabilità dei sigg.ri Campitelli e Di Giuseppe per l’incolpazione di illecito, può dirsi contrassegnato dagli indefettibili predicati della ragionevole prova. Infatti, i frammenti probatori e indiziari acquisiti nel corso del procedimento, oggetto di attenta rivalutazione da parte di questa Corte, appaiono assistiti da una pregnante valenza dimostrativa, sì da consentire di escludere, sul piano della plausibilità giuridica e logica, una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dall’accusa. C’è una chiara ed univoca convergenza indiziaria, suffragata da riscontri probatori oggettivi e, anche alla luce del senso comune e delle massime di esperienza, dalla logica di una, appunto, inverosimile alternativa ricostruzione della lettura della vicenda. Il quadro complessivo è, dunque, più che idoneo e sufficiente per condurre questa Corte alla serena affermazione della responsabilità dei predetti reclamanti». Quanto al profilo sanzionatorio, la Corte riteneva che, mentre «le pene disciplinari inflitte al sig. Marcello Di Giuseppe appaiono congruamente determinate in relazione alla gravità dei fatti allo stesso ascritti e delle riconosciute aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, la sanzione della inibizione di anni quattro posta a carico del sig. Luciano Campitelli merita, per le ragioni sopra precisate in ordine all’effettivo apporto del presidente alla organizzazione della combine di cui trattasi, di essere contenuta nel minimo edittale (tre anni) previsto dalla norma di cui all’art. 7, comma 5, CGS vigente all’epoca dei fatti. Il contenimento, nei limiti edittali, della sanzione della inibizione, che trova causa e giustificazione nel riconosciuto minor apporto, all’organizzazione ed alla realizzazione della combine di cui trattasi, del sig. Luciano Campitelli rispetto quella del sig. Marcello Di Giuseppe, non può estendersi anche alla sanzione dell’ammenda correttamente quantificata in € 100.000,00 (centomila/00), per effetto dell’operare delle aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS. Recita la predetta norma: “In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate”. Orbene, in tale prospettiva, non nutre dubbio alcuno, questa Corte, per le ragioni già sopra complessivamente esposte, sul fatto che l’illecito di cui trattasi non si sia fermato al livello del tentativo, ma abbia trovato compiuta realizzazione. Depongono, in tal senso, anche alla luce dell’effettivo risultato della gara (Savona – Teramo: 0 – 2), l’incontro post partita tra Barghigiani, Campitelli e Di Giuseppe (che, come detto, non può trovare altra realistica, logica e ragionevole spiegazione se non nel fatto di concordare e/o riaffermare le modalità di corresponsione del compenso per l’attività alterativa di tutti coloro che alla stessa hanno preso parte), le affermazioni di Ninni Corda, le risultanze delle intercettazioni telefoniche dell’11 maggio e seguenti, nelle quali si fa, in parte criptico, ma in parte anche piuttosto esplicito, riferimento a problematiche inerenti la suddivisione del predetto compenso tra i protagonisti della vicenda. Del resto, i vari passaggi di denaro tra Teramo ed i diversi compartecipi alla vicenda non trovano alternativa ragionevole spiegazione, se non in quella di rappresentare il compenso per la combine. Accertata ed affermata la responsabilità, in capo ai sigg.ri Campitelli e Di Giuseppe, in ordine all’alterazione del risultato della gara Savona – Teramo di cui trattasi, non può che conseguirne l’affermazione della responsabilità, rispettivamente, diretta e oggettiva, a carico della società Teramo Calcio s.r.l., con le contestate aggravanti di cui si è appena detto, oltre a quella presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra e in atti meglio specificato. Non possono, infatti, essere condivise le dettagliate argomentazioni pur suggestivamente offerte dalla difesa della predetta società. Le società, come noto, sono chiamate a rispondere a titolo responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS “dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali”. Alla responsabilità personale, dunque, del sig. Campitelli, presidente e legale rappresentante del Teramo Calcio s.r.l., consegue quella diretta della stessa medesima società. Del resto, ai sensi della norma di cui all’art. 7, comma 2, CGS, “Le società e i soggetti di cui all’art.
1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili”. Del pari, la società abruzzese deve essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per l’operato del proprio dirigente Di Giuseppe. Come da costante giurisprudenza federale e come già sopra ricordato in occasione dell’esame della posizione di altri deferiti, la responsabilità oggettiva consegue in termini automatici e legali a quella materiale dell’autore del fatto illecito e non può, quindi essere elusa, ma solo graduata e misurata nei suoi limiti quantitativi sanzionatori. La posizione del sodalizio sportivo, nelle ipotesi in cui lo stesso è chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, rimane del tutto estranea a quella dell’agente, che può addirittura non essere in rapporto organico con il club medesimo. Niente, in siffatte ipotesi, può essere, da un punto di vista per così dire soggettivo, “rimproverato” alla società e purtuttavia, la responsabilità oggettiva rimane prevista e codificata, anche attesa la sua funzione preventiva e la sua finalità dissuasiva, tendente, per quanto possibile, a porre un argine, segnatamente, agli illeciti dei tesserati. La SS Teramo Calcio s.r.l. deve, infine essere chiamata a rispondere anche a titolo di responsabilità presunta: infatti, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS le società sono presunte responsabili «degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee». Nella fattispecie la società è sanzionata
perché, comunque, beneficiaria del comportamento illecito tenuto da un qualsiasi soggetto, seppur ad essa estraneo. Nel caso di specie ritiene questo Collegio che sia rinvenibile quel centro di interesse e di profitto tra l’operato dei vari responsabili direttamente collegati al Teramo Calcio (sigg.ri Campitelli e Di Giuseppe) e degli altri soggetti coinvolti nell’illecito sportivo di cui trattasi e la sfera d’azione della predetta medesima società. Non vi è dubbio che l’attuazione concreta ed effettiva dell’illecito sportivo posto in essere dai sigg.ri Campitelli e Di Giuseppe, in concorso e cooperazione con gli altri soggetti nell’atto di deferimento meglio specificamente indicati (segnatamente, Marco Barghigiani, Ercole Di Nicola, Ninni Corda), ha comportato un indubbio, importante ed oggettivo vantaggio per la società Teramo Calcio s.r.l. Ciò premesso, è vero che tale forma di responsabilità (presunta) è esclusa “quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato”, ma tale circostanza esimente non sussiste, nel caso di specie, atteso che i sigg.ri Luciano Campitelli (presidente) e Marcello Di Giuseppe (direttore sportivo) erano non solo a conoscenza dell’illecito di cui trattasi, ma addirittura lo hanno proposto e/o condiviso e/o concorso a realizzarlo. Quanto alla concreta determinazione della sanzione, occorre muovere dalle disposizioni del codice di giustizia federale. Dispone, a tal proposito, l’art. 7, comma 3, CGS: “Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell’art. 18, comma 1, salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività”. Il successivo comma 4 così, invece, recita: “Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1”. Quest’ultima disposizione, rubricata “sanzioni a carico delle società”, alle lettere prima indicate, così prescrive: “Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: […] g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore; i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni”. Orbene, considerati complessivamente i fatti e le responsabilità attribuite alla Teramo Calcio s.r.l., per i titoli sopra indicati, nonché segnatamente, la responsabilità riconosciuta in capo al presidente Luciano Campitelli, come rivalutata, e quella riconosciuta in capo al direttore sportivo Marcello Di Giuseppe, come confermata, tenuto conto delle circostanze aggravanti di cui già si è detto, ritiene, questa Corte, che la sanzione inflitta in primo grado alla predetta società debba essere rideterminata. Infatti, avuto riguardo alla concreta fattispecie, considerato anche che, pur prescindendo dal vantaggio acquisito in esito alla vittoria sul Savona per effetto della combine, il Teramo Calcio avrebbe comunque conservato buone possibilità di raggiungere, sul campo, la promozione nella categoria cadetta
e tenuto presente il principio di equità della pena, dovendo essere la stessa adeguata e commisurata all’effettiva portata dell’illecito e dell’eventuale relativo vantaggio acquisito, si reputa giusto applicare, nel caso di specie, la sanzione della revoca dell’assegnazione del titolo sportivo acquisito nel Campionato di Lega Pro, Girone B, disputato dalla SS Teramo Calcio s.r.l. nella stagione sportiva 2014/2015, come previsto dalla sopra richiamata disposizione di cui all’art. 18, comma 1, lett. l), CGS, nonché quelle dell’ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00) e della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016, nel Campionato di competenza. La misura sanzionatoria individuata dal Giudice di prime cure (retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/20159) per il suo automatismo applicativo, appare, infatti, eccessivamente punitiva e non adeguata alla concreta fattispecie, come caratterizzata dagli elementi e dalle circostanze oggetto di esame e qui esposte nella parte motiva precedente, poiché comporterebbe una retrocessione di ben due categorie (LND) rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto (formalmente acquisito sul campo) a partecipare il Teramo Calcio s.r.l. (serie B), a fronte di un illecito circoscritto ad una sola gara e con la situazione di classifica (vantaggio di punti quattro sulla seconda, Ascoli Picchio) esistente al momento della realizzazione alterativa di cui trattasi, con ancora sole due partite da disputare. Del resto, il legislatore federale ha previsto la sanzione della revoca del titolo sportivo proprio in considerazione della squadra che giunge prima al termine del campionato, nei cui confronti, l’applicazione della (sola) penalizzazione di punti in classifica o quella della retrocessione all’ultimo posto, a seconda del caso di specie, potrebbe rilevarsi rispettivamente blanda o eccessiva. Ogni sanzione inflitta per illecito disciplinare, invece, come detto, deve essere giusta, commisurata alle specifiche condotte e connesse responsabilità, graduata in relazione alla specifica vicenda ed alle circostanze (attenuanti o aggravanti) del caso. Così individuata, dunque, la sanzione principale, che questa Corte ritiene, appunto, giustamente remunerativa del disvalore sportivo che caratterizza le condotte alterative di cui trattasi e le connesse responsabilità assegnate dall’ordinamento federale alla società di appartenenza, la considerazione della gravità dell’illecito e del ruolo ricoperto dai sigg.ri Campitelli e Di Giuseppe all’interno della compagine calcistica, inducono questa Corte a temperare la riduzione della misura sanzionatoria di fatto apportata rispetto alla decisione di primo grado e ad applicare, quindi, le ulteriori sanzioni dell’ammenda, nella misura già determinata in primo grado, e della penalizzazione di punti 6 in classifica, da scontarsi, alla luce del principio di afflittività, nella successiva stagione sportiva 2015/2016. Infatti, l’applicazione dei predetti punti di penalizzazione al campionato appena concluso, non avrebbe avuto, per la società Teramo Calcio, alcuna valenza afflittiva, attesa la già intervenuta revoca del predetto titolo sportivo». La Corte federale d’appello, dunque, pronunciando sui ricorsi relativi alle posizioni di possibile rilievo ai fini del presente giudizio, così provvedeva, con delibera del 27 agosto 2015, pubblicata sul C.U. n. 019/CFA dell’8 settembre 2015: «[…] In parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Savona FBC s.r.l. di Savona applica a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al sig. Barghigiani, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Ceniccola, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S., la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nel campionato di pertinenza per la Stagione Sportiva 2015/2016, unitamente all’ammenda di € 30.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo. In accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Aldo Dellepiane annulla le sanzioni inflitte prosciogliendolo dagli addebiti contestati. Dispone restituirsi la tassa reclamo. In accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Marco Cabeccia annulla le sanzioni inflitte prosciogliendolo dagli addebiti contestati. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Enrico Ceniccola e dispone incamerarsi la tassa reclamo. Respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Marco Barghigiani, e, visto l’art. 37, comma 4, C.G.S., dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per anni 4 (quattro) con l’ammenda di € 60.000,00 (sessantamila/00). Dispone incamerarsi la tassa reclamo. Pronunciando sul ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Teramo Calcio s.r.l. di Teramo, visto l’art. 18, comma 1, lett. g) e l), C.G.S., dispone la revoca dell’assegnazione del titolo sportivo acquisito nel Campionato di Lega Pro, Girone B, disputato dalla reclamante nella Stagione Sportiva 2014/2015 e, per l’effetto, del diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B nella Stagione Sportiva 2015/2016, diritto che, pertanto, è acquisito dalla società Ascoli Picchio 1898 S.p.A., nonché l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nella tagione Sportiva 2015/2016, nel Campionato di competenza, nonché l’ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00), per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e art. 4, comma 1, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con la aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., nonché ancora per responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S. Dispone incamerarsi la tassa reclamo. In parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Luciano Campitelli, riduce la sanzione inflitta all’inibizione di anni 3 (tre) e all’ammenda di € 100.000,00 (centomila/00). Dispone restituirsi la tassa reclamo. Respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Marcello Di Giuseppe e dispone incamerarsi la tassa reclamo». La decisione del Collegio di Garanzia del Coni Avverso la predetta decisione di cui al C.U. 8 settembre 2015, n. 019/CFA hanno proposto ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni:la società F.C. Forlì Calcio s.r.l. avverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti delle società Savona F.B.C. e S.S. Teramo Calcio s.r.l.; la società S.S. Teramo Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, la Lega Italiana Calcio Professionistico, le società Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a., A.S. Gubbio 1910 s.r.l., F.C. Forlì s.r.l., nonché contro la società San Marino Calcio s.r.l.;il sig. Luciano Campitelli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, la Lega Italiana Calcio Professionistico, le società Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a., A.S. Gubbio 1910 s.r.l., F.C. Forlì s.r.l., nonché contro la società San Marino Calcio s.r.l.;il sig. Marco Barghigiani contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti, la Procura Generale dello Sport, nonché contro la Procura Federale FIGC; il sig. Davide Matteini contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, la Procura Generale dello Sport del CONI; il sig. Ercole di Nicola contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e la Corte Federale d’Appello FIGC; il sig. Marcello Di Giuseppe contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Corte Federale d’Appello FIGC; la società Savona FBC s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Corte Federale d’Appello presso la FIGC, la Procura Federale FIGC, la Lega Italiana Calcio Professionistico, le società Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a., A.S. Gubbio 1910 s.r.l., F.C. Forlì s.r.l., nonché contro la società San Marino Calcio s.r.l. Non hanno proposto ricorso i sigg.ri Giuliano Pesce, Fabio Di Lauro, Ninni Corda ed Enrico Ceniccola. Celebrato il processo, riuniti i ricorsi, il Collegio di Garanzia dello Sport ha deciso gli stessi con decisione assunta il 27 ottobre 2015, depositata il 22 gennaio 2016. Anche alla luce dell’eccezione svolta dalla FIGC, il predetto Collegio ha preliminarmente giudicato «inammissibile il ricorso prospettante una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi; e il ricorso è altresì inammissibile se articolato su doglianze volte esclusivamente a contrapporre una possibile soluzione diversa da quella cui la decisione impugnata è pervenuta relativamente ad un fatto, alla valutazione di una prova ovvero alla definizione di sequenze di eventi rilevanti. E si è anche avvertito che non è prospettabile, come motivo di diritto, la veridicità o meno di un fatto (o la prova o meno del medesimo) che condurrebbe a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata. Ma non basta. Attesa la tassatività dei motivi specificati nel citato art. 54 CGS, le parti non possono omettere di precisare quale dei tassativi casi previsti dall'art. 54 è oggetto del singolo motivo di ricorso. In definitiva, il Collegio non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia, nelle sue valutazioni, violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio». Ciò premesso, il Collegio ha dichiarato «non ammissibili in questa sede tutte le doglianze mosse dai ricorrenti, in ordine alla valutazione dei fatti che hanno originato il presente contenzioso e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte Federale di Appello, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio deve assumere come insuscettibili di nuovo esame. Tale valutazione conduce quindi alla declaratoria di inammissibilità dei motivi articolati con cui i ricorrenti hanno, talora esplicitamente, sollecitato "interpretazioni alternative" dei fatti accertati, ovvero la debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti dalla impugnata decisione, ovvero ancora ricostruzioni dei fatti, che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l'azione». In ragione di ciò sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi dei sigg.ri Luciano Campitelli, Marco Barghigiani, Davide Matteini, Ercole Di Nicola, Marcello Di Giuseppe e della società Forlì. Il Collegio istituito presso il Coni ha, quindi, esaminato i motivi di ricorso proposti dai ricorrenti ritenuti, invece, ammissibili. Muovendo dal dato di fatto che la partita Savona-Teramo (disputatasi il 2 maggio 2015) è stata oggetto di alterazione, sia avuto riguardo al suo svolgimento, sia al risultato finale, sia al vantaggio conseguitone dal Teramo in termini di classifica, ha ritenuto, anzitutto, acclarato, il Collegio di aranzia
del Coni che, «a norma dell’art. 7, comma 1, CGS, essendosi realizzate tutte e tre le ipotesi previste dalla norma, è indubbio che sia stato commesso un illecito sportivo», dando, altresì, atto che «le sentenze indicate, e in particolare quella resa dalla Corte Federale di Appello, individuano in modo preciso, e con motivazione assolutamente adeguata, i soggetti tesserati e le società responsabili dell’alterazione». Ha avuto, poi, cura di precisare, ponendo un importante principio di diritto, che «il sindacato del Collegio, che – come indicato – non può avere ad oggetto un nuovo accertamento dei fatti accertati nei precedenti gradi endofederali, potrebbe avere riguardo all’ “omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”». «Come è noto», prosegue il Collegio, la norma prevista dall’art. 54 CGS ha un contenuto diverso rispetto all’art. 360 n. 5 c.p.c. che, a seguito della riforma, consente alla Suprema Corte l’accertamento dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione nel corso del medesimo e non più l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia. Tuttavia, anche nella prospettiva indicata dall’art. 54 CGS, e nei limiti indicati nel punto 2 non pare affatto che la Corte federale d’Appello abbia contraddetto se stessa ovvero abbia mancato di motivare una decisione o abbia offerto una motivazione insufficiente. Ne deriva che, alla luce di quanto precede, nessun accertamento è mancato in grado d’appello e nessun esame di alcun fatto decisivo è stato omesso dalla Corte federale. Corollario di quanto precede è che tutte le sanzioni irrogate dall’organo endofederale applicano pedissequamente l’art. 7 CGS, sia per quanto riguarda l’accertamento dell’alterazione dell’incontro, sia con riferimento alle responsabilità ascrivibili ai soggetti e alle società coinvolte nell’illecito. In questa precisa prospettiva l’irrogazione di sanzioni edittalmente previste è immune da qualsiasi rilievo in questa sede e deve esse integralmente confermata con riguardo a tutti i soggetti condannati nel giudizio di secondo grado endofederale. Altrettanto deve osservarsi con riferimento alle società, con una sola eccezione. La motivazione assunta dalla Corte Federale d’Appello con riguardo alla responsabilità delle società Savona e Teramo non è del tutto esente da rilievi. Nella medesima il Savona FBC è stato condannato per responsabilità oggettiva, per gli addebiti contestati a Barghigiani e Ceniccola, alla penalizzazione di punti 6 e all’ammenda di € 30.000,00. Nella decisione si dà atto che nei confronti del Savona Calcio trova applicazione anche l’aggravante prevista dall’art. 7, comma 6, CGS. Non è tuttavia del tutto intellegibile il percorso logico seguito dalla Corte Federale di Appello che ha irrogato per il medesimo fatto la pena edittale indicata, valutata sotto il profilo di una duplice responsabilità oggettiva, con l’aggravante prevista dall’art. 7, comma 6. Dalla pluralità di illeciti attribuibili a diverso titolo a soggetti appartenenti al medesimo sodalizio non discende anche una pluralità di illeciti commessi dalla società, ma un solo illecito con una sola responsabilità prevista per ipotesi diverse a seconda della condotta tenuta (così la responsabilità diretta, oggettiva o presunta). Ad una attenta riflessione, infatti, poiché nel caso in questione è stato commesso un solo illecito imputabile alla Società, l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS non può trovare applicazione se l’illecito commesso è unitario, ma solo nell’ipotesi in cui vi sia stata alterazione dello svolgimento o del risultato di gara ovvero la società ne abbia tratto un vantaggio in classifica. Quanto al Teramo Calcio la sanzione irrogata è a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e presunta, con l’aggravante dell’art. 7, comma 6, CGS. Tenuto conto che l’illecito commesso ha ad oggetto lo svolgimento di una sola partita, la pluralità di sanzioni per un solo illecito, di cui all’art. 7, comma 1, non trova oggettiva declinazione nell’art. 7 CGS. Le ipotesi nel medesimo indicate con riguardo alla società (responsabilità diretta, oggettiva o presunta) non sono cumulative, ma alternative; con la conseguenza che non è possibile irrogare ad una medesima società più sanzioni a titolo diverso per il medesimo illecito sportivo. Non è del resto insignificante che il sistema consenta di penalizzare più pesantemente la società nel caso in cui ricorra un’aggravante di cui all’art.7, comma 6, CGS. In questa ipotesi l’aggravante dell’unico illecito sportivo riguarda esclusivamente l’alterazione dello svolgimento o del risultato ovvero il vantaggio conseguito in classifica. La diversa ipotesi di più illeciti sportivi non può applicarsi se un solo illecito sia stato commesso da più persone appartenenti al medesimo sodalizio, ma se oggettivamente siano diversi o più numerosi i fatti illeciti commessi (ad esempi più incontri). Di qui l’esigenza di un rinnovo della valutazione delle circostanze aggravanti alla luce del principio indicato».
Per tali motivi il Collegio di Garanzia presso il Coni ha accolto «i ricorsi della società Teramo e della società Savona nei limiti di cui in motivazione», rinviando «al Giudice di appello perché questi rinnovi la sua valutazione in ordine alla affermata sussistenza di circostanze aggravanti, traendone tutte le eventuali conseguenze in ordine alla misura delle sanzioni inflitte e dandone la relativa motivazione». Il giudizio di rinvio
A seguito, dunque, del rinvio effettuato dal Collegio di Garanzia del Coni questa Corte ha fissato il dibattimento per la seduta del 10 febbraio 2016. Con atto dd. 5 febbraio la SS Teramo Calcio s.r.l., come rappresentata e difesa, ha fatto pervenire proprie deduzioni scritte. Ritiene, la predetta società, che il Collegio di Garanzia abbia «stabilito ed affermato due principi di estrema rilevanza ai fini del contendere: a) l’alternatività (e non già la cumulabilità) delle ipotesi di responsabilità in illecito sportivo (diretta, oggettiva, presunta), previste dall’art. 7 del C.G.S. a carico di una Società, per la condotta violativa addebitata rispettivamente al suo legale rappresentante, ad un tesserato e/o soggetto ad essa estranea ai sensi dell’art. 4 comma 5 del C.G.S., con conseguente impossibilità di irrogare al sodalizio deferito, per la stessa gara, più sanzioni a titolo diverso; b) la non configurabilità nei confronti del club medesimo, per una sola fattispecie alterativa, pur se ascritta a più persone (in concorso), dell’aggravante della pluralità di illeciti di cui all’art. 7 comma 6 del C.G.S.». «Detti principi», prosegue la deducente SS. Teramo s.r.l., «applicati al caso concreto , che qui ci
occupa, debbono necessariamente condurre l’adita Corte ad un sensibile e radicale ridimensionamento delle punizioni da essa a suo tempo inflitte», in quanto «la Corte federale di appello, nel comminare alla odierna deducente […] le severissime misure disciplinari, [ha] reputato cumulabili le tre tipologie di responsabilità (diretta, oggettiva e presunta), con riferimento ai comportamenti rispettivamente posti in essere, per l’unica identica partita, dal Presidente sig. Luciano Campitelli, dal Direttore Sportivo sig. Marcello Di Giuseppe e da altri soggetti non tesserati e/o, comunque, ad essa estranei». In definitiva, conclude la società, «potendosi e dovendosi ritenere la responsabilità oggettiva e quella presunta del sodalizio teramano assorbite dalla responsabilità diretta per l’asserito illecito attribuito al Presidente Campitelli, è giocoforza concludere per la limitabilità della misura sanzionatoria nei riguardi della menzionata compagine a quella prescritta dall’art. 18, comma 1, lettera l) del CGS (revoca dell’assegnazione del titolo sportivo conquistato sul campo), con totale annullamento sia della penalizzazione di sei punti in classifica che dell’ammenda di Euro 30.000,00 (trentamila/00)». Chiede, infine, «in via di estremo e denegato subordine», una congrua e sensibile riduzione di entrambe le predette misure punitive. In pari data (5 febbraio) ha depositato una propria memoria difensiva anche la società Savona Fbc s.r.l., come rappresentata e difesa. Ritiene la predetta società che «la sanzione irrogata dai giudici federali (ripetesi, 6 punti di penalizzazione ed € 30.000,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte del sig. Marco Barghigiani e del sig. Enrico Ceniccola) debba essere significativamente ridotta, alla luce del principio nomofilattico sancito dall’organo CONI nonché di una più corretta valutazione delle singole ipotesi di responsabilità». Evidenzia, a tal fine, il Savona Fbc, che già è uscito sconfitto «da una gara casalinga, programmata al penultimo turno di campionato, in cui il club ligure era ancora in corsa per guadagnare la salvezza, e quindi, pesantemente penalizzato da almeno un collaboratore infedele», è stata chiamata a rispondere per l’illecito commesso da «un solo soggetto, non tesserato del club e inquadrato come mero collaboratore ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di giustizia sportiva». In sig. Ceniccola è stato sanzionato per la sola fattispecie della omessa denuncia. Orbene, anche alla luce degli stessi motivi di cui alla decisione assunta dalla Corte federale di appello, prosegue il Savona, «appare del tutto abnorme l’irrogazione, all’esponente, della sanzione della penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica, a titolo di responsabilità oggettiva, conseguente all’operato di 1 (uno) solo collaboratore (non tesserato) che, infedelmente, ha “venduto” una partita decisiva per la salvezza del club». Ne conseguirebbe, secondo la predetta prospettiva difensiva, «l’erronea applicazione, da parte della Corte federale d’appello, delle aggravanti in esame, che ha determinato l’irrogazione di una sanzione sproporzionata rispetto ai fatti contestati, anche in considerazione del fatto che, per quanto detto, l’illecito non sarebbe materialmente riferibile al club. Secondo il Savona Fbc, la Corte federale di appello ha erroneamente applicato due disposizioni: l’art. 16, comma 1, CGS («gli organi di giustizia stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva»; l’art. 7, comma 6, CGS («in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate»). Critica, il Savona, sotto quest’ultimo profilo, la decisione della Corte di appello, nella parte in cui ha ritenuto sussistere ben due aggravanti, quella della effettiva alterazione dello svolgimento della gara e quella della effettiva alterazione del risultato della gara (escludendo, invece, quella del conseguimento del vantaggio in classifica). Infatti, a suo dire, «le aggravanti c.d. “specifiche” previste dall’art. 7, comma 6, CGS sono complessivamente tre, e non quattro, come erroneamente ritenuto dalla Corte federale d’appello, di cui una soltanto (e non due) applicabili al Savona Fbc s.r.l. In particolare, le ipotesi previste dalla norma, secondo la sua interpretazione letterale, sono: a) pluralità di illeciti ovvero b) se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure c) se il vantaggio in classifica è stato conseguito. Pacifico come le aggravanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) non ricorrano nel caso di specie, trova applicazione soltanto quella di cui alla lettera b) che, incredibilmente, è stata ritenuta invece integrante due distinte ipotesi». Pertanto, al sig. Barghigiani potrebbe essere applicata una sola aggravante. Conclude, quindi, il Savona Fbc s.r.l., chiedendo una riduzione della sanzione irrogata, «nella misura ritenuta di giustizia e, comunque, in misura non superiore a 2 (due) punti di penalizzazione, di cui 1(uno) per illecito sportivo a titolo di responsabilità oggettiva ed 1 (uno) per l’unica aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS applicabile al caso di specie».
Alla seduta fissata dalla Corte per il giorno 10 febbraio sono comparsi: il dott. Tornatore, il dott. Camici e l’avv. Perugini, per la Procura federale; l’avv. Grassani, per il Savona Fbc s.r.l.; il prof. Cerulli Irelli e l’avv. Chiacchio, per la SS Teramo Calcio s.r.l. L’Ufficio federale requirente ha, anzitutto, evidenziato di non aver contestato l’aggravante della
pluralità di illeciti, come si evince tanto dal deferimento, quanto dalle discussioni orali svolte nel corso dell’intero procedimento. Sotto questo profilo, pertanto, ritiene che la Corte non debba compiere alcun esame rivalutativo, per le connesse ricadute sul piano della eventuale rideterminazione sanzionatoria, atteso che non si pone un problema in ordine alla (non contestata) aggravante della sussistenza della pluralità di illeciti, da una parte e che lo stesso Collegio di Garanzia dello Sport ha dato atto dell’affermata sussistenza delle (distinte) aggravanti dell’alterazione della gara, del risultato e del conseguimento del vantaggio (quest’ultima, per la sola Teramo Calcio s.r.l.). Con riferimento, dunque, alla posizione della società Savona, la decisione andrebbe in toto confermata. Per la posizione relativa al Teramo, poi, a dire dell’organo federale requirente, vi sarebbe una discrasia tra il dispositivo ed un passaggio della motivazione. Un conto, infatti, sarebbe il titolo della responsabilità, un conto una circostanza aggravante. Il primo profilo sarebbe estraneo al devolutum, visto il dispositivo. Su tutto ciò che non è stato travolto si sarebbe, difatti, formato il giudicato. Dunque, la questione dei diversi titoli di responsabilità attribuiti alla società Teramo non possono, prosegue il rappresentante della Procura, essere oggi rimessi in discussione. Per inciso, aggiunge la Procura federale, i tre titoli di responsabilità (diretta, oggettiva, presunta) dovrebbero concorrere. Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere diversamente, comunque i tre diversi profili di responsabilità andrebbero tenuti presenti ai fini della graduazione sanzionatoria. In difetto, del resto, si correrebbe il rischio di sanzionare allo stesso modo, per un medesimo illecito, due società che hanno realizzato l’illecito, in esempio, una, per effetto della condotta di un solo tesserato, l’altra, in relazione alle condotte di più dirigenti e tesserati. La difesa della società Savona, illustrando le proprie deduzioni scritte, ha precisato di non condividere in alcun modo la lettura che la Procura federale ha dato della decisione resa dal Collegio di Garanzia. Ricordato come al Savona Fbc siano stati dati punti sei di penalizzazione, oltre all’ammenda di euro trentamila per la sola responsabilità oggettiva relativa alla condotta del sig. Barghigiani e la ricorrenza di due circostanze aggravanti (alterazione svolgimento gara, alterazione risultato gara), la difesa della predetta società evidenzia, come, un’attenta lettura della norma di cui all’art. 7, comma 6, CGS conduce a ritenere insussistenti le due contestate aggravanti, esse riducendosi, in realtà, ad una sola. Non vi sarebbero, cioè, due ‘sottocircostanze’, essendo unica la previsione dell’aggravante, consistente nell’alterazione dello svolgimento della gara oppure del risultato della gara. Pertanto, depurata dalla doppia aggravante, la sola responsabilità oggettiva per la condotta del Barghigiani, non tesserato, non può essere sanzionata in maniera così grave, anzi, esorbitante. Equa sanzione sarebbe, quindi, quella di punti due di penalizzazione ed euro 10.000 di ammenda. Il collegio di difesa della società Teramo Calcio s.r.l. ha, anzitutto, evidenziato come la decisione che ha disposto il rinvio ai fini del presente giudizio di riesame ha stabilito due importanti principi di diritto e, in particolare, quello secondo cui le ipotesi indicate dall’art. 7 CGS in ordine alla responsabilità della società (responsabilità diretta, oggettiva, presunta) non sono cumulative, bensì alternative. Ciò comporta la necessità di rivedere la decisione della Corte. Del resto, prosegue la difesa del Teramo, è pacifico il fatto che si tratti di una sola partita e ciò necessita di una valutazione conseguente sul piano sanzionatorio. Ferma, ormai, rimanendo la sanzione della revoca del titolo sportivo, quella della penalizzazione di
punti in classifica deve, invece, essere rivista, in quanto la stessa deriva dalla lett. g) in relazione alla responsabilità oggettiva per la condotta del sig. Di Giuseppe. Ma, se questa cade, per effetto del principio di non cumulabilità posto dal Collegio di Garanzia per lo Sport, rimanendo assorbita, a livello sanzionatorio, dalla responsabilità diretta attribuita alla società in ordine al medesimo fatto illecito posto in essere dal presidente Campitelli, allora non può che venir meno anche la connessa sanzione della penalizzazione. In definitiva, i titoli di responsabilità sportiva, come affermato dal Collegio di Garanzia, non possono essere cumulati e, quindi, non è possibile applicare al Teramo anche l’ulteriore sanzione della penalizzazione di punti in classifica. Da ultimo, il collegio difensivo della società Teramo ha evidenziato che sanzione più grave di quella della revoca del titolo sportivo acquisito sul campo (promozione in serie B) non vi sia,
richiamandosi, infine, alle conclusioni rassegnate per iscritto. Chiuso il dibattimento, questa Corte, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti motivi Deve premettersi che, in questo giudizio di rinvio, la Corte federale di appello non può dare ingresso ad un nuovo esame dei fatti e dell’accertamento delle relative responsabilità, essendo vincolata e, quindi, tenuta solo a rinnovare la propria valutazione nei limiti del devolutum e, dunque, di quanto indicato dal Collegio di Garanzia per lo Sport. Sotto tale profilo, la prima questione che questa Corte è chiamata ad affrontare è, appunto, collegata all’esatta determinazione dei limiti del riesame propri del presente giudizio di rinvio. Orbene, in tale ottica, secondo l’Ufficio federale requirente, l’oggetto della rivalutazione richiesta alla Corte dovrebbe essere limitato alla sola riconsiderazione delle circostanze aggravanti, per le connesse conseguenze sul piano della concreta individuazione della relativa sanzione. Nel devolutum, in altri termini, non sarebbe ricompresa anche la questione della impossibilità di attribuire alla società diversi titoli di responsabilità in relazione a più condotte relative, però, al medesimo fatto illecito. Dalla lettura del solo dispositivo sembrerebbe, infatti, ricavarsi che questo giudice di appello federale sia stato sollecitato a rinnovare la propria valutazione solo «in ordine alla affermata sussistenza di circostanze aggravanti, traendone tutte le eventuali conseguenze in ordine alla misura delle sanzioni inflitte e dandone la relativa motivazione». Questa Corte, tuttavia, ritiene necessaria una lettura articolata e sistematica del dispositivo alla luce dei motivi della delibera del suddetto Collegio [«dalla pluralità di illeciti attribuibili a diverso titolo a soggetti appartenenti al medesimo sodalizio non discende anche una pluralità di illeciti commessi dalla società, ma un solo illecito con una sola responsabilità prevista per ipotesi diverse a seconda della condotta tenuta (così la responsabilità diretta, oggettiva o presunta)»]. Orbene, in tale prospettiva, la valorizzazione dell’inciso («nei limiti di cui in motivazione») contenuto nello stesso dispositivo di sentenza induce la Corte a rivalutare la propria decisione anche sotto il profilo della eventuale pluralità di responsabilità attribuite alla società, proprio in applicazione del predetto principio di diritto sancito dall’organo di vertice della giustizia sportiva italiana. Attesa, dunque, la natura sostanzialmente vincolata del presente giudizio di rinvio, questa Corte federale di appello procede alla rivalutazione della propria decisione in relazione alle sole due questioni poste dal Collegio di Garanzia (attribuzione alla società dei diversi titoli di responsabilità; circostanze aggravanti). Sugli altri profili e capi della decisione si è, infatti, formato il giudicato. Orbene, essendo questa Corte oggi chiamata a rivalutare le proprie considerazioni in ordine all’applicazione delle sanzioni alle società Teramo e Savona, con riferimento, come detto, alle sole suddette questioni, non può che muoversi dal fatto che l’illecito di cui all’art. 7, comma 1, CGS è attribuibile ad entrambe le stesse predette società a prescindere da ogni accertamento in ordine agli effetti o risultati dell’illecito medesimo. Del resto, come detto, sotto tale profilo, la norma di cui all’art. 7, comma 6, CGS prevede, appunto, una fattispecie aggravata di responsabilità «in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito». Queste circostanze rappresentano, dunque, elementi che, posti in rapporto di necessaria specialità con il nucleo costitutivo dell’illecito, svolgono un ruolo accessorio, secondario, rispetto all’an della responsabilità, venendo in rilievo solo sotto il profilo della determinazione del quantum di pena. In diversi termini, la ricorrenza di determinate circostanze si traduce in una modificazione della sanzione base altrimenti prevista per una determinata fattispecie di illecito. Questa disciplina, come noto, trova origine e
giustificazione nel processo di consolidamento, da parte di ciascun ordinamento giuridico, del principio di proporzionalità della pena. Insomma, occorre correttamente inquadrare la funzione delle circostanze, tanto attenuanti, quanto aggravanti, in una prospettiva di mera individualizzazione della sanzione concreta da applicare al singolo caso di specie: le stesse, in definitiva, hanno specifica incidenza sulla concreta commisurazione della pena. Nella prospettiva rivalutativa propria del presente giudizio occorre, quindi, verificare se, nel caso di specie, sussistano o meno i presupposti per ritenere realizzata la fattispecie dell’illecito aggravato e, pertanto, se occorra o meno aggravare l’astratta sanzione base applicabile alla mera condotta idonea ad integrare la fattispecie prevista dalla disposizione di cui all’art. 7, comma 1, CGS. Si ripercorrono, dunque, ai soli fini che qui specificamente interessano, alcuni degli elementi che connotano l’illecito di cui trattasi. La gara in questione, come noto, è Savona – Teramo, valida per il campionato di Lega Pro, girone B, prevista per il giorno 2 maggio 2015, penultima giornata del campionato. A quel punto la situazione di classifica vede il Teramo primo, con quattro punti di vantaggio sull’Ascoli. Il Savona è, invece, collocato nella parte bassa della classifica, precedendo, con punti 37, il San Marino (30), il Pro Piacenza (36) e seguendo il Prato (40). La vittoria sul Savona avrebbe assicurato al Teramo la matematica promozione in serie B, con una giornata di anticipo e avrebbe evitato alla predetta compagine societaria di giocarsi tutto all’ultima giornata di campionato, nello scontro diretto proprio con l’Ascoli. Il giorno della gara, alle ore 12.30, all’uscita del casello autostradale di Albisola, presso il bar Ambra Cafè, c’è l’incontro, organizzato da Di Nicola, tra Barghigiani e Ceniccola (per il Savona) e Di Giuseppe (per il Teramo), cui è dimostrato, a giudizio di questa Corte, partecipi anche il presidente Campitelli. L’incontro è diretto alla reciproca conferma degli impegni assunti ed al definitivo perfezionamento degli accordi già intercorsi tra le parti nei giorni e negli incontri precedenti. Alle 12.07 Di Nicola chiama Di Giuseppe. Questi conferma all’amico che sono già sul posto, precisamente al bar denominato Ambro-Caffè e Di Nicola si raccomanda , ancora una volta, di non far parlare l’altro (il presidente Campitelli): “ma mi raccomando, mi raccomando parla solo tu” [...] “e perché quello mi ha detto ‘la situazione è delicata, abbiamo fatto come si deve però .. non che … troppe pugnette, non dire che si mette a dire quell’altro .. no’ hai capito?” […] “tu chiedi tutte le garanzie che vuoi, tutte le cose che vuoi, tutto preciso”. Di Giuseppe: “no, io gli dico, io gli dico solo l’unica cosa, ma come vi siete mossi, quello gli dico”. Di Nicola: “perfetto, perfetto, tu questo … però dico parla tu”. Di Giuseppe vuole, cioè, sapere come si “sono mossi” i savonesi, come, in altri termini, si attuerà l’alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. Vuole essere sicuro della cosa e, a propria volta, assicura Di Nicola che sarà solo lui a parlare e non anche ‘l’altro’. Conferma ulteriore dell’effettiva alterazione del risultato della gara si ricava dalle telefonate di Di Nicola volte a trovare qualcuno che potesse, per conto suo, effettuare una cospicua scommessa sulla partita Savona – Teramo. Alle h. 12.15 riceve, appunto, una telefonata da Di Lauro che gli chiede conferma della combine in funzione della giocata e informa Di Nicola che ha trovato qualcuno disposto a giocare “15” per lui: Di Lauro: “mi hanno detto che ti garantisce 15 di giocata … 15 te li garantisce .. dopo se riescono a far ancora te li fanno … l’importante loro vogliono sapere la parola che è tutt ok …”. Di Nicola: “ci sto lavorando dobbiamo aspettare un attimo .. sto lavorando”. Di Lauro: “vabbè .. quindi cosa gli dico?”. Di Nicola: “di prepararsi perché tra 20 minuti …”. […] Di Lauro: “va bene … ci sentiamo .. Ercole … mi raccomando è importante … sono soldi per te … quindi..”. Di Nicola: “vai tranquillo .. ci sta pure per te”. Alle 13.24, quindi dopo l’incontro di Albisola, Barghigiani chiama Di Nicola, in qualche modo lamentandosi un po’ perché, fa capire, avrebbe preferito prima il denaro o certe garanzie. Di Nicola lo rassicura, dicendo di stare tranquillo perché garantiva lui. Barghigiani: “no, ti dicevo … va beh tutto a posto però, per ‘amor di Dio sei tu che garantisci la persona … però capisci bene che quando uno fa una cessione di quote un preliminare uno per lo meno dice: ‘ao, mettimi per lo meno una forma di, di, di.. di quanto … di garanzia che me la prendi la Società’ hai capito?!”. Di Nicola: “si, si, no no ma tu allora tu stai a posto ti garantisco io, stai tranquillo non ti”) […] “è che se la co… se la cosa è stata fatta ti garantisco io, non si muovono! Ce li andiamo a prendere a casa su questo devi stare tranquillo! Io voglio capire se poi alla fine l’incontro è andato”. Barghigiani: “si si si è tutto a … è andato (inc) a buon fine. Si si no, sono persone per bene per l’amor di Dio capito?”. Di Nicola: “eh. Ho capito”. Alle h. 16.27, ad un quarto d’ora dal termine della gara, dopo che il Teramo ha segnato lo 0 – 2, Di Nicola invia un s.m.s. a Di Giuseppe: “vai …”. Appena conclusosi l’incontro, con la vittoria per 0 – 2 del Teramo, Di Nicola (alle h. 17.02) scrive a Di Giuseppe: “Ti aspetta allo stesso posto di questa mattina”. Alle 18.11 Di Giuseppe telefona a Di Nicola. Di Giuseppe: “o Ercole, io ora sto quasi per ripartire, digli di aspettare capito?”. Di Nicola: “alla grande!!! Il presidente sta carico? Sta contento?”. Di Giuseppe: “si, si poi ti dico però, va be niente”. […] “Va bene dai, digli che ora arrivo di la”. Di Nicola, quindi, chiama Barghigiani (h. 18.12), per dare conferma dell’incontro (“è ripartito adesso sta arrivando […] perché quando si deve fare una cosa io la faccio rispettare l’impegno”) che Barghigiani aveva richiesto con gli esponenti del Teramo, volto, evidentemente, a compiacersi del buon esito dell’affare e ad avere assicurazioni sul rispetto degli impegni presi in ordine al pagamento del compenso. Non appare credibile, come già osservato da questa Corte nella decisione impugnata innanzi al Collegio, che questo incontro fosse giustificato dal desiderio di Barghigiani di complimentarsi con i dirigenti del Teramo per la promozione in serie B: questi, infatti, non aveva mai avuto alcun rapporto, prima dei fatti di cui causa, né con Campitelli né con Di Giuseppe, soggetti a sé completamente estranei e sconosciuti. Ed è, poi, inverosimile che il presidente ed il direttore sportivo della società neopromossa in serie B, lascino stadio al termine della partita, senza prendere parte alla festa, per recarsi ad un appuntamento nei pressi di un casello autostradale (lo stesso dell’incontro mattutino) con un sostanziale sconosciuto che voleva far loro i complimenti per la promozione di categoria». Conferme ulteriori della sussistenza dell’aggravante della effettiva alterazione della gara e del risultato della stessa si ricava anche dagli eventi di qualche giorno successivi allo svolgimento della stessa. In particolare, l’11 maggio si entra nel vivo della fase della riscossione e della distribuzione del compenso per la combine di cui trattasi. Le risultanze captative hanno consentito di ritenere accertato che Barghigiani si vede con Di Nicola per prepararsi all’incontro con Di Giuseppe. Il giorno 11 maggio, alle h. 13.30, Barghigiani chiama Di Nicola. Alle h. 17.24 Barghigiani chiama ancora Di Nicola, il quale si trova dal presidente Campitelli. Barghigiani appare impaziente. Di Nicola: “io sto fuori la porta .. sto aspettando”. Barghigiani: “no perché io ho un appuntamento alle cinque e mezzo devo essere a Roma”. Di Nicola: “Marco che devo fare .. io sono qua fuori”. Barghigiani: “buttagli giù la porta .. cazzo … datti da fare”. Di Nicola: “è
entrato un giornalista che gli sta facendo l’intervista … che devo fare!”. Barghigiani: “chiama Di Giuseppe … chiamalo … mettigli pressione … scusa ma .. io me ne devo andare da stamattina alle nove che sto qua”. Come evidenziato, le risultanze delle indagini investigative di P.G. dimostrano che la cella agganciata durante la predetta conversazione colloca effettivamente Di Nicola proprio nelle vicinanze della zona di Canzano, residenza del presidente Campitelli.Che Di Nicola si sia recato da Campitelli per riscuotere il compenso, prezzo della combine, per“girarlo” a Barghigiani lo si evince anche dalla intercettazione Pesce – Di Nicola (Pesce: “allora?”. Di Nicola: “eh.. glieli ho dati a Marco”). Di Nicola spiega, infatti, a Pesce di aver dato i soldi a Barghigiani e che questi lo avrebbe chiamato per dare allo stesso Pesce la sua parte. Pesce, inoltre, si lamenta del fatto che ancora non aveva ricevuto niente e chiede “ma passa? Perché non mi ha chiamato per niente”. L’indomani (12 maggio), dopo, evidentemente essersi incontrato con Barghigiani ed aver ricevuto solo 1.500 euro dei 5.000 che secondo lui gli erano dovuti, Pesce chiama (h. 9.32) ancora Di Nicola, spiegandogli che Barghigiani gli ha detto “come faccio a darti cinquemila?”. Di Nicola, allora risponde: “allora vieni lunedì prossimo che ci dovrebbe dare quell’altra tranche e vediamo se li possiamo mettere con quelli di Marcello. Che dobbiamo fare?”. […] “ma se tu mi dicevi che Marco non te li dava io non glieli davo tutti .. eh scusa! Io ho dato pure la parte tua”. Pesce: “e invece no, non me l’ha data!”. Di Nicola: “ora metti che Marcello due e cinque te li deve dare lui perché lui diceva che Marcello ti aveva messo due e cinque no? Due e cinque te li doveva fare dare da Marco . Eh scusami”. Pesce: “invece mi ha dato milledue e cinquanta”. […] Di Nicola: “lunedì ci danno la parte di Ninni Corda ok? quindi io lì ti posso togliere qualcosa, ma se tu vieni domani, io, uno non ci sono, e due, io non ho soldi di loro capito? Perché io li ho dati tutti a Marco che te li doveva dare a te”. […] Pesce: “io lunedì, io lunedì mi vengo a prendere l’assegno”. Di Nicola: “va bene dai, dai ci sentiamo per lunedì ok? ok?”. Alle h. 11.48 Corda chiama Di Nicola. Quest’ultimo lo informa che quando si sarebbero visti gli avrebbe dato la sua parte di compenso per la combine. Il successivo 13 maggio Di Nicola cerca di chiarire con Di Giuseppe la posizione di Pesce che si attendeva 5.000 euro e, invece, Barghigiani aveva consegnato allo stesso solo 1.250 euro. Di Nicola fa capire a Di Giuseppe che Pesce si aspettava 2.500 euro da Barghigiani e 2.500 euro da Di Giuseppe. Ora, come detto, della quota di sua “pertinenza” Barghigiani aveva dato solo euro 1.250 e la restante parte di 2.500 era comunque un problema che si doveva risolvere. Tanto è vero che Di Nicola si dichiarava anche disponibile a dividere questo esborso con lo stesso Di Giuseppe. Questi rispondeva che avrebbe sistemato direttamente lui la cosa, ponendo fine ad una questione che poteva, altrimenti, sfuggire di mano e divenire “pericolosa” (“ma io lo metto a tacere … non è un problema io lo metto a tacere”). Supporta il quadro probatorio volto al riconosciuto accertamento della effettiva alterazione della gara, del suo svolgimento e del suo risultato, quanto dichiarato, in sede di audizione 1.7.2015, dal sig. Corda: « […] Preciso infine che tra fine maggio ed inizio giugno mi sono incontrato con Marco Barghigiani in un centro commerciale che si trova appena fuori il casello autostradale di La Spezia. L’argomento da trattare nell’incontro doveva essere quello della trattativa con Di Nicola per l’acquisto delle quote del Savona. In occasione di tale incontro il Barghigiani mi disse che la trattativa non era andata in porto e mi confermò invece che era andata a buon fine la combine relativa alla gara Savona / Teramo relativamente alla quale io non avevo prestato il mio consenso. Mi disse anche che una parte dei soldi dati dal Teramo per vincere la gara erano finite nelle tasche del Presidente Delle Piane». Insomma, in definitiva, non può, francamente, nutrirsi dubbio alcuno in ordine alla effettiva realizzazione della combine ed alla concreta alterazione della gara e del suo risultato. L’illecito di cui trattasi non si è, dunque, fermato al livello del tentativo, ma ha trovato compiuta realizzazione. Come già sopra ricordato e come già evidenziato nella decisione di cui al C.U. n. 019/CFA s.s. 2015/2016, «depongono, in tal senso, anche alla luce dell’effettivo risultato della gara (Savona – Teramo: 0 – 2), l’incontro post partita tra Barghigiani, Campitelli e Di Giuseppe» (che, come detto, non trova logica e ragionevole spiegazione se non nel fatto di volersi compiacersi per la compiuta realizzazione dell’illecito ed il raggiungimento del risultato concordato e nell’esigenza di concordare e/o riaffermare le modalità di corresponsione del compenso per l’attività alterativa di tutti coloro che alla stessa hanno preso parte), «le affermazioni di Ninni Corda, le risultanze delle intercettazioni telefoniche dell’11 maggio e seguenti, nelle quali si fa, in parte criptico, ma in parte anche piuttosto esplicito, riferimento a problematiche inerenti la suddivisione del predetto compenso tra i protagonisti della vicenda. Del resto, i vari passaggi di denaro tra Teramo ed i diversi compartecipi alla vicenda non trovano alternativa ragionevole spiegazione, se non in quella di rappresentare il compenso per la combine». Sempre nella prospettiva dell’affermazione della effettiva sussistenza delle aggravanti di cui trattasi appare indubbia, come già evidenziato, la partecipazione del presidente Campitelli e la messa a disposizione, da parte sua, delle somme necessarie a compensare i vari partecipanti al disegno alterativo. «Sotto tale profilo», si è già affermato (cfr. decisione CFA, C.U. n. 019/CFA, 8 settembre 2015), «francamente eloquente appare la denuncia di furto che il presidente Campitelli (cfr. estratto del quotidiano “La Città” del 5 maggio 2015 allegato all’atto di intervento dell’Ascoli Picchio) afferma aver subito proprio nella notte successiva alla partita de qua e proprio per la somma di circa 70.000, corrispondente al prezzo della combine. Del resto, non può che prendere atto, questa Corte, del fatto che, sul punto, le difese interessate non abbiano speso una sola parola». Ciò premesso, questa Corte, in relazione a quanto disposto dal Collegio di Garanzia del CONI,
ritiene, come detto, che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al presente procedimento, sussista quel ragionevole grado di certezza in ordine alla ricorrenza delle aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS e, segnatamente: alterazione dello svolgimento della gara e alterazione del risultato della gara, a carico del Savona; alterazione svolgimento della gara, alterazione risultato della gara e conseguimento vantaggio in classifica, a carico del Teramo. Del resto, lo stesso Collegio di Garanzia ha precisato di muovere «dal dato di fatto che la partita Savona-Teramo (disputatasi il 2 maggio 2015) è stata oggetto di alterazione, sia avuto riguardo al suo svolgimento, sia al risultato finale, sia al vantaggio conseguitone dal Teramo in termini di classifica». Oltre, dunque, ad essere dimostrata l’effettiva sussistenza delle circostanze aggravanti di cui trattasi, la relativa decisione, sul punto, di questa Corte federale di appello, alla luce di quanto affermato dal Collegio di Garanzia, ha, comunque, valore di giudicato. Sotto tale profilo, pertanto, questa Corte non ritiene poter condividere l’assunto, pur supportato da suggestive argomentazioni, della difesa del Savona Fbc s.r.l. in ordine alla consistenza unitaria delle circostanze rappresentate dall’alterazione dello svolgimento della gara e dall’alterazione del risultato della gara. Alla prospettata interpretazione meramente letterale della disposizione di cui trattasi, ne va affiancata (e preferita) altra, volta a valorizzare la complessiva disposizione federale, alla luce di una lettura logico-sistematica della stessa, meglio anche capace di cogliere la ratio della medesima norma. A tal riguardo, ritiene, questa Corte, di dover prendere le mosse dal dato normativo, richiamando, anzitutto, alla propria memoria, la disposizione di cui all’art. 7, comma 1, CGS, che così recita: «Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo». Ai sensi del comma 2, poi, «Le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili». Come già più volte osservato, se, in generale, il plesso normativo sopra richiamato mira a presidiare il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, tentando di impedire che condotte, appunto, illecite e, comunque, antisportive alterino il bene giuridico protetto, in particolare, tre sono le ipotesi di illecito codificate: a) compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Come già più volte evidenziato da questa Corte costituisce «dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito anche nel caso di mancato conseguimento del risultato “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). Anche nella stessa decisione fatta oggetto di ricorso innanzi al Collegio di Garanzia del Coni questa Corte ha, inoltre, osservato come l’ipotesi delineata dall’art. 7, comma 1, CGS configuri «un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli “atti diretti” contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo». Se, dunque, come da pacifica giurisprudenza federale, le ipotesi di illecito codificate sono tre [a) compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica], e se, com’è pacifico, l’illecito di cui trattasi è un illecito di pura condotta, punito già al livello di tentativo, ossia, all’atto del mero compimento di atti diretti a ….., non vi è ragione di ritenere che il legislatore federale abbia, poi, voluto, invece, raggruppare in una sola ipotesi e previsione le due diverse circostanze aggravanti dell’alterazione dello svolgimento della gara e dell’alterazione del risultato della gara. Le circostanze aggravanti di cui al comma 6, infatti, ripetono pedissequamente e semplicemente le medesime identiche ipotesi che, al comma 1, sono previste quali finalità cui tende la condotta illecita già di per sé punibile. L’illecito viene, infatti, realizzato, come prima evidenziato, già al momento in cui l’agente pone in essere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara e/o ad alterare il risultato della gara e/o a conseguire un vantaggio in classifica. Del resto, poi, non solo ontologicamente, ma anche da un punto di vista strettamente …. “sportivo”, le due ipotesi appaiono autonome e realizzabili tanto congiuntamente, quanto in via autonoma. Infatti, l’illecito (e così la sua aggravante) può consistere nel porre in essere atti volti ad alterare solo lo svolgimento della gara, ai fini, per esempio, di lucrare sulle scommesse; così come può, invece, consistere nel compimento di atti diretti soltanto ad alterare il suo risultato (sempre, a mero titolo esemplificativo, al fine “scommessa”, o per favorire o svantaggiare qualcuno o una data società, ecc.). Pertanto, in definitiva, ben è possibile, come questa Corte ritiene sia accaduto nel caso di specie, che l’illecito in questione sia considerato aggravato tanto perché volto ad alterare il risultato della gara medesima, quanto perché diretto ad alterare lo svolgimento della gara (pensiamo, ancora, ad esempio, alla ipotesi in cui l’illecito abbia ad oggetto la mancata partecipazione di un dato calciatore alla gara: in questo caso, non vi sarà certa alterazione del risultato della gara, così come non vi sarà sicuro conseguimento di un vantaggio in classifica, ma è indubbio che l’accordo illecito è idoneo comunque ad alterare il normale svolgimento della gara; oppure, si pensi alla ipotesi in cui più tesserati delle due squadre o le stesse società concordino, ai fini di scommessa, il risultato del solo primo tempo della gara: non vi è, qui, alterazione del risultato finale, ma vi è, però, alterazione dello svolgimento della gara). Tutto ciò premesso, occorre procedere ad esaminare separatamente le posizioni delle due compagini societarie di cui trattasi. Alla società Savona Fbc s.r.l. è stata attribuita la responsabilità oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal sig. Barghigiani, per il fatto illecito da questi realizzato e concretizzatosi nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara ovvero ad assicurare ad altri un vantaggio in classifica. L’illecito di cui trattasi è aggravato dalla effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. Ciò premesso, tenuto anche conto della responsabilità oggettiva conseguente alla condotta (relativa ad altra violazione) accertata a carico del sig. Ceniccola, questa Corte ha ritenuto congruo infliggere alla società Savona la complessiva sanzione della penalizzazione di punti sei in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016, oltre l’ammenda di € 30.000. Orbene, ciò precisato, ritiene la Corte che, richiamati, ancora una volta, i consolidati principi in materia di gradualità ed afflittività della sanzione, riaffermata la sussistenza delle due anzidette circostanze aggravanti, detta decisione possa resistere alla rivalutazione sollecitata dal Collegio di Garanzia ed essere, quindi, qui sostanzialmente confermata, con la sola precisazione e conseguente rideterminazione sanzionatoria più avanti indicata. In tale prospettiva deve, anzitutto, osservarsi come non possano, in alcun modo, essere condivise le
considerazioni, pur pregevolmente esposte, della difesa del Fbc Savona. Il predetto sodalizio è stato chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per l’operato dei sigg.ri Barghigiani e Ceniccola: per il primo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7, comma 2 e 4, comma 2, CGS, per l’illecito di cui all’art. 7, comma 1, CGS (illecito sportivo); per il secondo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine alla violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia). Si tratta, dunque, all’evidenza, di fatti relativi a due diverse condotte e violazioni. In secondo luogo, occorre considerare che l’illecito di cui trattasi, realizzato dal sig. Barghigiani e non denunciato dal sig. Ceniccola, appare, nel caso di specie, di rilevante gravità. Infatti, come affermato da questa Corte nella decisione impugnata innanzi al Collegio di Garanzia, quello del sig. Barghigiani è un ruolo centrale, fondamentale nella vicenda alterativa di cui trattasi, anche considerato che «il suo operato ha reso possibile la concreta realizzazione della combine». Tanto è vero che questa Corte ha ritenuto che lo stesso meritasse una più adeguata misura sanzionatoria ed ha, dunque, rideterminato (aggravandola) la sanzione allo stesso inflitta in primo grado. Si aggiunga, poi, come anche sostanzialmente affermato dalla stessa Savona s.r.l., che si tratta dell’alterazione di una gara essenziale, decisiva, per le sorti non solo delle due società direttamente interessate (Teramo e Savona), ma anche per le sorti di altre squadre che militavano nello stesso campionato. In altri termini, il contributo alterativo fornito dal sig. Barghigiani ha consentito la
realizzazione di un illecito che, sebbene limitato ad una sola gara, è risultato di per sé idoneo ad alterare la regolarità del campionato o, quantomeno, l’esito dello stesso. Del resto, come più volte ricordato, è l’espressa previsione della norma di cui all’art. 7, comma 4, CGS che impone la punizione con una delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1, nell’ipotesi in cui venga accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, in relazione alla gravità del fatto. E l’art. 18, comma 1, CGS, appunto, così recita: «Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: […] g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore; i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni». Orbene, visto il dato normativo che disciplina la fattispecie, alla luce delle suddette caratteristiche di gravità della condotta, dell’illecito e delle conseguenze dello stesso, ribadita l’affermata ricorrenza delle circostanze aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento della gara e della effettiva alterazione del risultato della gara, è solo proprio la considerazione del fatto che il sodalizio non ha tratto alcun vantaggio (quantomeno, non certamente un vantaggio sportivo) dalla realizzazione dell’illecito di cui trattasi che ha indotto questa Corte a contenere la sanzione complessivamente inflitta al Savona nella penalizzazione di punti sei in classifica e nell’ammenda di euro trentamila. Si vuole, da ultimo, evidenziare che questa Corte ha ritenuto di applicare la sanzione tipologica meno grave (penalizzazione punti in classifica) rispetto alle altri, ben più gravi, previste per la fattispecie illecita di cui trattasi, determinando la penalizzazione nella misura specificata in relazione ai prima ricordati elementi ed alla ricorrenza delle circostanze aggravanti sopra specificate. Ciò premesso, pur, come detto, non essendo condivisibile l’assunto difensivo del Savona Fbc secondo cui le due ridette circostanze (alterazione svolgimento e alterazione risultato gara) andrebbero
ricondotte ad unità, una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito al procedimento, effettuata ai soli fini ricompresi nel giudizio rimesso a questa Corte dal Collegio di Garanzia, rende possibile una parziale mitigazione della sanzione inflitta alla stessa predetta società. Infatti, se le deduzioni difensive, sul punto, non sono condivisibili in linea di principio e diritto, è anche vero che la ulteriore riconsiderazione, sollecitata dal Collegio di Garanzia, del materiale probatorio a disposizione conduce, in fatto, a ritenere che, nel caso di specie, avuto riguardo al concreto svolgersi della vicenda ed alle caratteristiche specifiche della progressiva realizzazione dell’illecito di cui trattasi, il risultato cui lo stesso tendeva era volto all’acquisizione di un determinato esito della gara ed a garantire la conseguente vittoria sul campo della società Teramo. In tale ottica, pertanto, ribadita l’autonoma sussistenza delle due diverse e distinte circostanze aggravanti dell’effettiva alterazione dello svolgimento della gara e dell’effettiva alterazione del risultato della gara, la Corte ritiene che, avuto esclusivo riguardo - si ribadisce - alla specificità del caso concreto, la prima circostanza dell’alterazione dello svolgimento della gara possa reputarsi in qualche modo assorbita, ai fini dell’applicazione della sanzione come aggravata, in quella (diversa e distinta) dell’alterazione del risultato della gara, vero obiettivo di coloro che hanno contribuito all’evento alterativo di cui trattasi. Nella fattispecie, del resto, la prima ipotesi aggravante si rivela, per quanto sopra osservato, elemento sostanzialmente inidoneo ad incidere sulla sfera centrale del bene giuridico tutelato e comunque, ad ogni buon conto, il suo rapporto di necessaria specialità con gli elementi costitutivi dell’illecito di cui trattasi appare alquanto tenue, essendo labile il confine della stessa rispetto al requisito necessario dello schema legale tipico dell’illecito medesimo qui in rilievo. In tale direzione, peraltro, anche la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che è necessario trovare, caso per caso, nella norma «i segni, le espressioni della volontà legislativa, i sintomi da cui possa desumersi se si tratta di figura o di circostanza» (Cassazione, sez. un., 26 giugno 2002, in Foro it., 2002, II, c. 626). Per questa ragione, tenuto anche conto dell’esigenza di conformità al principio di colpevolezza e, quindi, della necessità di assicurare una pena coerente con il relativo coefficiente soggettivo applicabile, la Corte federale di appello, ritenuto che il giudice di rinvio non debba esimersi dal completo riesame della decisione di primo grado, seppur, ovviamente, nei limiti del devolutum, ritiene di poter rideterminare in punti 4 (quattro) la sanzione della penalizzazione in classifica e in euro 20.000 (ventimila) quella dell’ammenda, a carico della società, impregiudicato il restante impianto sanzionatorio. Quanto alla società S.S. Teramo Calcio s.r.l., alla stessa è stata attribuita, per l’illecito di cui trattasi, la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, CGS, in ordine agli addebiti accertati a carico del proprio legale rappresentante Campitelli, nonché la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti posti in essere dal tesserato Di Giuseppe, nonché ancora la responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S., in relazione alle condotte di tutti gli altri soggetti, non direttamente tesserati o riferibili al Teramo, che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento alterativo. L’illecito di cui trattasi è aggravato, come detto, ai sensi dell’art. 7, comma 6, CGS per essere stati effettivamente alterati lo svolgimento ed il risultato della gara e per averne il Teramo ottenuto un vantaggio in classifica. Quanto sopra accertato e dichiarato, questa Corte, con riferimento al profilo sanzionatorio, ha ritenuto eccessiva la sanzione inflitta in primo grado (retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015 ed ammenda di € 30.000,00). Come spiegato, «la misura sanzionatoria individuata dal Giudice di prime cure (retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015) per il suo automatismo applicativo, appare, infatti, eccessivamente punitiva e non adeguata alla concreta fattispecie, come caratterizzata dagli elementi e dalle circostanze oggetto di esame e qui esposte nella parte motiva precedente, poiché comporterebbe una retrocessione di ben due categorie (LND) rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto (formalmente acquisito sul campo) a partecipare il Teramo Calcio s.r.l. (serie B), a fronte di un illecito circoscritto ad una sola gara e con la situazione di classifica (vantaggio di punti quattro sulla seconda, Ascoli Picchio) esistente al momento della realizzazione alterativa di cui trattasi, con ancora sole due partite da disputare». La sanzione è stata, pertanto, rideterminata e, quindi, considerata la gravità dell’illecito e del ruolo ricoperto dai sigg.ri Campitelli e Di Giuseppe all’interno del sodalizio sportivo, ed accertata e affermata la sussistenza delle circostanze aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento di un vantaggio in classifica, la Corte ha ritenuto così di complessivamente determinare la sanzione: revoca dell’assegnazione del titolo sportivo acquisito nel
campionato di Lega Pro, Girone B, disputato dal Teramo nella stagione sportiva 2014/2015 e, per l’effetto, del diritto di richiedere l’ammissione al campionato di Serie B nella stagione sportiva 2015/2016; penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016, nel campionato di competenza; ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00). In particolare, ad illustrazione specificativa della motivazione della decisione di cui al C.U. n. 019/CFA dell’8 settembre 2015, si ritiene utile precisare che l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica e di quella dell’ammenda di euro trentamila, in aggiunta alla revoca del diritto di richiedere, nella successiva stagione sportiva, l’iscrizione al campionato di serie B, è la risultante di una serie di esigenze: temperare la corposa riduzione della sanzione consistente nella (sola) revoca del titolo rispetto a quella ben più grave (inflitta all’esito del giudizio di primo grado) della retrocessione all’ultimo posto in classifica; adeguare la sanzione alla gravità dei fatti ed al concreto disvalore giuridico-sportivo delle condotte poste in essere dai sigg.ri Campitelli e Di Giuseppe; commisurare la sanzione alla sussistenza delle accertate aggravanti della effettiva alterazione della gara e del risultato della stessa, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica. Orbene, all’esito della riconsiderazione richiesta dal Collegio di Garanzia per lo Sport, questa Corte ritiene che la complessiva sanzione inflitta al Teramo sia giustamente ed adeguatamente remunerativa della responsabilità alla stessa attribuita, alla luce della specificità della fattispecie e degli elementi che connotano la medesima. Il complesso sanzionatorio sopra indicato merita, pertanto, sostanziale conferma, nei limiti e con le modifiche di seguito meglio precisate. In tale ottica, la Corte è chiamata, anzitutto, a prendere atto del principio di diritto affermato dal Collegio di Garanzia e, quindi, che «dalla pluralità di illeciti attribuibili a diverso titolo a soggetti appartenenti al medesimo sodalizio non discende anche una pluralità di illeciti commessi dalla società, ma un solo illecito con una sola responsabilità prevista per ipotesi diverse a seconda della condotta tenuta (così la responsabilità diretta, oggettiva o presunta)». Tuttavia, lo stesso principio, appare solo in parte applicabile al caso di specie. Infatti, al Teramo Calcio s.r.l. è stata attribuita la responsabilità oggettiva per la condotta del direttore Di Giuseppe, per aver questi posto in essere atti diretti ad alterare la gara Savona – Teramo di cui trattasi, per garantire la vittoria del Teramo ed assicurare allo stesso sodalizio un vantaggio in classifica e la matematica certezza della promozione in serie B. Orbene, siffatta condotta del sig. Di Giuseppe ed il relativo illecito (compimento di atti diretti ad alterare ……) si riferiscono all’arco temporale che va fino al 29 aprile 2015. Infatti, come diffusamente illustrato nella decisione, poi, fatta oggetto di gravame innanzi al Collegio di Garanzia, il 27 aprile 2015, il sig. Di Giuseppe, direttore sportivo del Teramo Calcio, contatta il sig. Di Nicola, collega de L’Aquila. Di Nicola, come detto, è il regista dell’organizzazione volta all’alterazione della gara e del risultato della partita sopra indicata. Di Giuseppe incontra Di Nicola a Corano. Questi accetta l’invito, preoccupandosi che il posto indicato fosse troppo affollato (“… ma ci sta gente la? Ci sta gente? Andiamo da un’altra parte. Ci sta gente la, andiamo da un’altra parte”). Come evidenziato, Di Giuseppe rassicurava l’amico: “ma no, ci vediamo la fuori, chi ci sta? Non ti preoccupare”. In pari data (27 aprile) Di Nicola incontra il sig. Campitelli, presidente del Teramo Calcio s.r.l., come si evince dalla telefonata delle h. 18.58, nella quale lo stesso riferisce alla sig.ra Silvia Canfora, addetta alla segreteria della società calcistica de L’Aquila: “dopo ti spiego … sono da campitelli”. Il giorno successivo, 28 aprile, Di Nicola contatta Davide Matteini (tesserato del San Paolo Padova), chiedendogli, in sintesi, con il consueto linguaggio criptico, di prendere contatto con “i procuratori” (locuzione, come osservato, notoriamente allusiva di calciatori, nell’ambiente che fa da sfondo alla vicenda che ci occupa). La lettura del suddetto scambio telefonico è resa più chiara dalle successive intercettazioni. In particolare, in un successivo colloquio telefonico avuto tra i due il giorno 29 aprile 2015, alle ore 11.13, Di Nicola chiede a quest’ultimo di avvicinare i calciatori del Savona Cabeccia e Marchetti, conosciuti da Matteini, con l’evidente intento di fargli “vendere” la partita (Di Nicola: “ci interessa Cabeccia e Marchetti … vai e vedi la disponibilità”. Matteini: “due denari”, Di Nicola: “no due denari, noi ci facciamo dare tre … ci facciamo dare in totale capito? … se riesci qualcosa in meno anche …”. Matteini: “quindi gli dico, va bé in due gli dico … io gli dico due denari”). Raccogliendo l’invito di Di Nicola, Davide Matteini contatta i due calciatori e, nella telefonata delle h. 18.34 del 29 aprile, alla conferma dell’amico di andare avanti (“tutto’ok. Io volevo sapere … niente … vai avanti su quelle due persone che ti ho detto precedentemente …”), risponde: “io dire … ascolta … li ho già sentiti .. ho sentito uno .. il mio compaesano e lo devo vedere … ho sentito anche l’altro che ora mi richiama e se è … domani vado su …”. Di Nicola: “si … allora … tu digli che il contratto ha le stesse condizioni”. Nella nota di P.G. si evidenzia che il “paesano” è Alessandro Marchetti, appunto, nato a Livorno, come Matteini. Questo uno stralcio della telefonata tra i due immediatamente successiva (h. 18.46). Di Nicola: “cioè, se è un problema di ingaggio vai avanti, capito?”. Matteini: “cioè in che senso? Posso alzare qualcosa?”[…]. “alzo la proposta?”. Di Nicola: “se è un problema di ingaggio si”. Orbene, come evidenziato questo tentativo alterativo è andato a vuoto per il diniego implicito di Marchetti, che si rifiuta anche solo di parlare con Matteini e di quello espresso, invece, di Cabeccia (‘l’isolano’, essendo nato in Sardegna), malgrado gli fosse stato offerto un corrispettivo di cinquantamila euro. Matteini a Di Nicola, nella telefonata delle h. 21.51: “… l’isolano aveva già un po’ capito la situazione … però hanno rifiutato dire … sono arrivato fino a 50 … ma loro hanno detto di no … no Davide non faccio niente … lui mi ha detto così … e quell’altro aveva già capito … quando gli ho detto che ti devo parlare di persona … e mi ha detto che non si è nemmeno presentato … ho provato a chiamarlo … ma non mi ha risposto … non vorrei”. In altre parole, questo tentativo realizza il (primo) fatto illecito posto in essere da Di Giuseppe
(compimento di atti diretti ad alterare ….). E per questo primo fatto illecito-condotta del direttore Di Giuseppe il Teramo Calcio s.r.l. è stato chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva. Fallito quel tentativo, il duo Di Nicola – Di Giuseppe inizia a seguire altra pista. Alle h. 19.08 del 28 aprile vi è la telefonata a Marco Calleri (procuratore di calciatori) per chiedere notizie di Ninni Corda (all’epoca allenatore del Barletta, ma nel recente passato allenatore del Savona). Pochi minuti dopo (h. 19.13) Di Nicola era al telefono con Ninni Corda e gli chiede di incontrarsi. Ninni Corda, dapprima fa presente di non potere l’indomani perché doveva prendere l’aereo per Bari, ben presto comprende l’importanza della cosa e decide di incontrare Di Nicola, appunto, l’indomani (“eh. e vieni a Bari mercoledì sera”). Il 29 aprile, alle h. 9.17, Di Nicola chiama Riccardo Leone, annunciando che la sera sarebbe andato
a Barletta con il direttore sportivo del Teramo (Marcello Di Giuseppe), “per fare delle cose”. Precisa Di Nicola: “devo rimanere a cena con il mister del Barletta”. Alle 10.28 sempre dello stesso 29 aprile, Di Giuseppe contatta Di Nicola ed i due decidono di incontrarsi a Roseto degli Abruzzi. L’incontro è confermato dalla successiva telefonata delle h. 16.57, con cui Di Giuseppe informa l’amico di essere in autostrada a dieci minuti dal luogo dell’appuntamento. Un minuto dopo (h. 16.58) Di Nicola contatta Corda. I due prendono accordi per l’incontro della sera. Di Nicola, nel confermare la presenza alla cena del d.s. del Teramo (Marcello Di Giuseppe), assicura l’amico Corda che avrebbe mandato qualcuno a prenderlo al suo arrivo all’aeroporto di Bari. Nel frattempo, Di Giuseppe giunge a destinazione e viene raggiunto da Di Nicola, come dimostrato dalla telefonata tra i due delle h. 17.02. Alle 18.31 Di Nicola chiama Riccardo Leone per chiedere se aveva prenotato il ristorante a Bisceglie. Alla cena parteciperanno, oltre allo stesso Leone, Di Nicola, Di Giuseppe e Corda, come da questi confermato nelle sue dichiarazioni, di cui più oltre meglio si dirà. Il giorno 30 aprile proseguono frenetici i contatti volti all’organizzazione dell’alterazione programmata. Alle h. 11.35 Di Giuseppe chiama Di Nicola. Stralcio conversazione. Di Giuseppe: “senti come rimaniamo allora? Ma tu … hai senti .. cioè con quello com .. com.. come …”. Di Nicola: “adesso lo chiamo su .. aspettavo che mi chiamavi … adesso lo chiamo”. Di Giuseppe: “eh .. io adesso sono stato a Campitelli (fonetico) dai Ercole (inc) lunedì .. (inc) tutto a posto”. Di Nicola: “va bene adesso parliamo”. …….. “ok adesso ti richiamo e ti dico”. Pochi minuti dopo (alle h. 11.49) Di Nicola chiama Marco Barghigiani del Savona. I due prendono appuntamento per le h. 16.30, anche se poi si vedranno effettivamente intorno alle h. 18.30, come si evince dalla telefonata tra i due delle 17.30, appunto. Di detto appuntamento a Fabro, Di Nicola, alle h. 11.50, ossia un minuto dopo, informava Di Giuseppe ed i due concordavano di vedersi prima, alle h. 15 a L’Aquila. Informava, altresì, Ninni Corda (telefonata delle h. 11.56). L’incontro Di Giuseppe – Di Nicola è anche confermato dalla telefonata tra i due delle h. 14.58. I due raggiungono, poi, insieme il luogo (Fabro) dell’appuntamento con Barghigiani, come anche confermato dalla telefonata a questi fatta da Di Nicola alle h. 18.29. Anche in questa occasione l’incontro avviene in un bar. Al termine dell’incontro, Di Nicola, che aveva appena ricevuto la risposta negativa di Matteini, già sopra ricordata, con riferimento al tentativo di contattare i giocatori del Savona Cabeccia e Marchetti, chiama subito Di Giuseppe. Sono le h. 21.55. Di Nicola a Di Giuseppe: “Matteini, semaforo rosso, totale!”.
Ciò che, evidentemente, rafforza la (seconda) pista “Barghigiani”. Alle h. 22.29, questi invia un s.m.s. a Di Nicola. Questo il testo: “Buonasera, ho sentito il presidente e mi ha confermato la sua disponibilità di incontrare i tuoi amici imprenditori lunedì alle ore 09.00 nel suo ufficio. Attendo tua risposta perché domani dovrei vederlo e così posso confermare appuntamento. Buona serata”. Immediatamente (h. 22.43) Di Nicola informa Di Giuseppe. Di seguito, uno stralcio dello scambio telefonico. Di Nicola: “Ahahah … mi ha chiamato! L’appuntamento … appuntamento alle nove della mattina … ma io ho detto alle nove … con il punto interr.. gli ho risposto, ma … nove ma punto interrogativo”. Di Giuseppe: “io … capito? Capito, lui deve capire di là eheheh .. lui farà le tue … giù …” […] “Scusate .. ma fa in maniera tale che accontenta un po’ tutti quanti però!?”. Di Nicola: “Eheh … capito!? Quello ti dicevo”. Di Giuseppe: “La colazione, domani mattina, fra tutti” […] “Diglielo … diglielo”. Di Nicola: “Giusto?”. Di Giuseppe: “Chiamalo … chiamalo .. vedi che ti dice .. ehehe .. hai capito!? E fammi sapere”. Chiusa la conversazione con Di Giuseppe, Di Nicola contatta alle h. 22.48 Barghigiani per chiedere: alla “colazione partecipiamo tutti?”. Barghigiani: “si perché lui si è riservato”. […] “quello che ci avevamo detto quando ci siamo visti”. Di Nicola: “si si si si si perfetto così allora”. Barghigiani: “c’è stata un ora di differenza niente di particolare che poi se vai a vedere”. Di Nicola: “va bene allora”.
Barghigiani: “si può fare ugualmente .. ok?”. Di Nicola: “puoi andare avanti io vado avanti qua va bene?”. Barghigiani: “ok va bene”. Immediatamente, Di Nicola (h. 22.50) comunica a Di Giuseppe le conferme ricevute da Barghigiani. Di Nicola: “allora lui alle 07.00 ha un appuntamento.” … “e quindi è impegnato alle 07.00 dopo di che lui ha spostato alle 09.00”. Di Giuseppe: “va beh alle 09.00 quindi è…”. Di Nicola: “lista completa”. Di Giuseppe: “allora io ora sto chiamando quel cretino per dirgli di domattina di incontrarci subito hai capito!?”…. “eh…mica mi risponde il deficiente, quello chi lo sa”….. “mi stai capendo o no?! Quello anche adesso io lo dovrei vedere capito?! Io dovrei vedere anche adesso per lui ora..” ….. “se non … faccio un esempio, se non gli ha lui figurati se non conosce qualcuno che”. Di Nicola: “eh”. Di Giuseppe: “eh…. in qualche maniera deve fare”. Alle 23.00 Di Giuseppe chiama ancora Di Nicola, invitandolo a chiedere ulteriori conferme a Barghigiani: “Devi chiedere se … se questo alle sette, per la colazione, eheheh … attendibile! Cioè” …………. “il padrone del ristorante è attendibile?” …. “perché tanto a lui devi dire tutte le cose come stanno”. A sua volta, Barghigiani, come si evince dalla telefonata delle h. 23.04 vuole assicurazioni da Di Nicola sull’affidabilità degli esponenti del Teramo: “dicevo, siccome eventualmente a … quei due
imprenditori li che porti e compagnia bella digli che portino eventualmente anche le credenziali, nel senso di far vedere l’agenda com’è fatta e tutti i documenti”. In altri termini, Barghigiani vuol essere sicuro che il Teramo si presenti all’appuntamento con i soldi (acconto). Risponde Di Nicola: “però ti garantisco io, stai tranquillo”. Conferma del progetto di alterazione in fase di avanzato allestimento si ha anche dalla telefonata di Fabio Di Lauro (all’epoca, allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC) a Ercole Di Nicola delle h. 16.27 del 30 aprile, volta ad acquisire notizie sulla combine al fine di scommettere sulla gara. Di Lauro: “Teramo vince? Che dici?”. Di Nicola: “ancora” ……. “stiamo vedendo” …… “sto aspettando loro … ehehe”. Si arriva, così, al giorno prima dell’incontro. Alle h. 11.15 scambio telefonico Barghigiani – Di Nicola. Questi alcuni passaggi. Barghigiani: “io sono stato … tutto a posto … però mi dovete dire voi”. Di Nicola: “tutto a posto”. Barghigiani: “quando venite”. Di Nicola: “questa sera .. ci stai tu?”. Barghigiani: “io non ci si vede domattina”. Di Nicola: “eh … allora domani mattina mi dici e .. faccio …”. Barghigiani: “ma ci sei anche te all’incontro o …”. Di Nicola: “no no io non ci sono”. Barghigiani: “eh..”. Di Nicola: “come abbiamo detto siamo a posto capito??”. Barghigiani: “va bene …allora ascoltami .. l’unica cosa”. Di Nicola: “alle sett..”. … “alle sette di domani mattina viene subito e sta”. Barghigiani: “ve bene”. Di Nicola: “e poi.. invece alle nove..”. Barghigiani: “c’è l’incontro”. …. “programmato la … per non fare brutte figure … si si”. Di Nicola: “no .. allora alle sette l’incontro va bene .. poi martedì, mercoledì, ci vediamo alle nove noi”. Barghigiani: “ah va bene lo dico”. I riferimenti alle 07.00 e alle 09.00, come più volte ricordato, sono alle somme di 70.000 e 90.000 euro attorno alle quali ruota il compenso concordato di massima e da definire all’incontro della mattina del 2 maggio quale prezzo per l’organizzazione della combine. La sera del 1° maggio, Di Giuseppe è in viaggio in auto insieme al presidente Campitelli e altri due dirigenti in direzione Savona e riceve (h. 19.27) la telefonata di Di Nicola, che conferma che è tutto a posto. Si programma l’incontro conclusivo dell’indomani mattina. Questo uno stralcio della conversazione. Di Nicola: “dove stai?”. Di Giuseppe: “a Bologna”. Di Nicola: “ma da solo stai?”. Di Giuseppe: “no no .. sono col presidente e due dirigenti”. Di Nicola: “puoi parlare?”. Di Giuseppe: “si si …”. […] Di Nicola: “eh.. e siamo a posto .. poi la .. poi domani mattina .. ti chiamo ti faccio sapere dove”. Di Giuseppe: “perfetto”. Di Nicola: “comunque .. intorno alla dieci”. Di Giuseppe: “si si .. anche stasera sul tardi”. Di Nicola: “no però lui vuole … arrivare su … capito? …. vuole arrivare su … che gli dice su dove si va capito?”. Di Giuseppe: “ah ah ah ah ma non è che ci stanno problemi ad incontrarci”. Di Nicola: “no no assolutamente”. Si arriva, quindi, al 2 maggio 2015, giorno che vede in calendario la disputa della fatidica gara. Alle ore 12.30, presso l’uscita autostradale di Albisola, presso il bar Ambra Cafè, c’è l’incontro, organizzato da Di Nicola, tra Barghigiani e Ceniccola (per il Savona) e Di Giuseppe (per il Teramo), cui è dimostrato, a giudizio di questa Corte, partecipi anche il presidente Campitelli. L’incontro (che secondo quanto sostenuto da alcune difese dimostrerebbe proprio la illogicità della costruzione accusatoria, atteso che sarebbe impossibile organizzare una combine appena qualche ora prima della gara) è diretto alla reciproca conferma degli impegni assunti ed al definitivo perfezionamento degli accordi già intercorsi tra le parti nei giorni e negli incontri precedenti. Orbene, questo ulteriore fatto illecito, posto in essere, per quanto qui rileva, dai sigg.ri Campitelli e Di Giuseppe, si consuma proprio il giorno 2 maggio ed è diverso ed autonomo rispetto a quello posto in essere nei giorni precedenti dal solo Di Giuseppe. Per tale ulteriore e diverso fatto illecito la società Teramo calcio è stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta per la condotta del proprio presidente Campitelli. Assorbita rimane, invece, in questo caso, nell’ottica della responsabilità attribuibile alla società, la condotta illecita di Di Giuseppe. Per quanto sopra, così precisata e integrata la motivazione della decisione di cui al C.U. n. 019/CFA dell’8 settembre 2015, è evidente che non vi sia stata, nel caso di specie, cumulativa applicazione di diversi titoli di responsabilità per il medesimo fatto illecito. Sotto questo profilo, appare privo di pregio l’assunto difensivo volto a ritenere possibile un solo fatto illecito per ciascuna partita oggetto di alterazione. Se questa è, infatti, la regola, non significa, come si è, appunto, effettivamente verificato nel caso di specie, che al tentativo di alterazione di una gara non possano corrispondere più fatti illeciti autonomamente sanzionabili. Pertanto, alla società Teramo è stata attribuita la responsabilità oggettiva per la condotta posta in essere dal sig. Di Giuseppe in relazione al primo tentativo di alterazione (quello esauritosi, infruttuosamente, il 29 aprile 2015), nonché la responsabilità diretta per la condotta posta in essere dal sig. Campitelli (consumatasi il 2 maggio 2015 e relativo al secondo, riuscito, tentativo di alterazione realizzato con la decisiva collaborazione del sig. Barghigiani). Il Teramo, dunque, non è stato chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta di Di Giuseppe relativamente a questo secondo fatto illecito, essendo già stato il medesimo, come detto, attribuito, a titolo di responsabilità diretta, al Teramo Calcio, in relazione alla condotta del suo presidente. In applicazione del principio del divieto di cumulo posto dal Collegio di Garanzia, questa Corte, nella presente sede rivalutativa, deve, invece, escludere la responsabilità presunta riconosciuta a carico della SS Teramo s.r.l. che, appunto, è stata erroneamente chiamata a rispondere anche ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee. Le condotte, infatti, realizzate, ai fini alterativi di cui trattasi, da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda e non tesserati Teramo, restano assorbite, ai fini della responsabilità riferibile alla società, da quelle alla stessa già attribuite, a titolo diretto, per l’illecito del sig. Campitelli ed a titolo oggettivo, per l’illecito del sig. Di Giuseppe. Anche per la società Teramo, poi, valgono le medesime considerazioni già sopra svolte in relazione alla posizione e responsabilità della società Savona per ciò che concerne l’autonoma rilevanza delle due circostanze aggravanti dell’effettiva alterazione dello svolgimento della gara e dell’effettiva alterazione del risultato della gara, con riferimento al parziale assorbimento, ai fini sanzionatori ed esclusivamente nello specifico caso di cui trattasi, della seconda nella prima. In definitiva, quindi, all’esito del riesame sollecitato dal Collegio di Garanzia per lo Sport del CONI, la Corte federale di appello della FIGC, effettuata una autonoma rideterminazione della complessiva cornice edittale, ritiene di dover riquantificare la sanzione della penalizzazione di punti in classifica e quella dell’ammenda inflitte al Teramo Calcio, che, per le ragioni sopra esposte, vanno attenuate e limitate a punti 3 (tre) di penalizzazione e ad euro 20.000 (ventimila) di ammenda, con conferma del residuo assetto sanzionatorio. Per questi motivi la C.F.A, Sezioni Unite, vista la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., rinnovata la propria valutazione nei limiti sollecitati dal predetto Collegio:
1) Con riferimento alla società Savona F.B.C. S.r.l., ridetermina in punti 4 (quattro) la sanzione della penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza nella Stagione Sportiva 2015/2016 in corso e in € 20.000,00 (ventimila) la sanzione dell’ammenda, inflitte alla predetta società;
2) Con riferimento alla società S.S. Teramo Calcio S.r.l. ridetermina in punti 3 (tre) la sanzione della penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza nella Stagione Sportiva 2015/2016 in corso e in € 20.000,00 (ventimila) la sanzione dell’ammenda inflitte alla predetta società, confermando, per il resto, la sanzione della revoca dell’assegnazione del titolo sportivo acquisito nel campionato di Lega Pro, Girone B, disputato dal Teramo nella Stagione Sportiva 2014/2015 e, per l’effetto, del diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B nella Stagione Sportiva 2015/2016.
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1. GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. ED ART. 34BIS COMMA 3 C.G.S. F.I.G.C. SEGUITO DECISIONE COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT C.O.N.I., IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI INFLITTE ALLE SOCIETÀ S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. E SAVONA F.B.C. S.R.L. SEGUITO DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE – COM. UFF. N. 19/CFA DELL’8.9.2015 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite – Decisione n. 4/2016 del 22.1.2016)"