COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 147 del 18/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S. ARCHETTI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ARCHETTI/TIRASSEGNO 95 DEL 14.2.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI FERMO II FASE GIRONE “H” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 56 del 17.2.2016)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 147 del 18/03/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S. ARCHETTI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ARCHETTI/TIRASSEGNO 95 DEL 14.2.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI FERMO II FASE GIRONE “H”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 56 del 17.2.2016)
Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore EL KHALIDI Zinedine, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la squalifica fino al 17 febbraio 2017 perché “Espulso per doppia ammonizione colpiva l’arbitro con un pugno al volto senza provocare conseguenze”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Archetti deducendo, anche avanti questa Corte, che il proprio tesserato, nell’occasione, non avrebbe colpito l’arbitro con un pugno, ma si sarebbe limitato a dargli due spintoni, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti allo stesso ascrivibili, tenuto conto altresì che un’eventuale conferma della sanzione lo allontanerebbe in maniera definitiva dalla pratica sportiva.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore in questione, il quale, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, gli si avvicinò, gli chiese il perché del provvedimento e lo colpì quindi con un pugno al mento; il colpo non fu forte anche per lo spostamento che egli fece nel tentativo di evitarlo; a causa di tale fatto, però, l’ufficiale di gara sospese definitivamente l’incontro.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
ascoltati l’arbitro e la reclamante;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
ritenuto il calciatore El Khalidi Zinedine responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità riferite dal direttore di gara;
ritenuto che colpire l’arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo e che la non gravità delle conseguenze fisiche riportate non è elemento idoneo a cambiare il predetto giudizio;
ritenuto che la gravità della condotta posta in essere dal calciatore in questione, nei confronti del direttore di gara, giustifica appieno la pena inflittagli, la cui misura, all’evidenza, è stata dal primo Giudice determinata tenuto conto delle attenuanti invocate dalla reclamante eppertanto non può essere riformata;
P. Q. M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Archetti, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa.
Ai sensi del comma 4bis dell’art. 16 del Cgs si specifica che la sanzione inflitta, siccome riguardante condotta violenta nei confronti dell’ufficiale di gara, va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative, a carico della società di appartenenza del tesserato, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi.
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