F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/TFN del 24 Marzo 2016 (13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERNANDO ANTONIO Arbotti (Agente di Calciatori fino al 31.3.2015) – (nota n. 1244/1064 p f14-15 SP/ac del 28.7.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/TFN del 24 Marzo 2016
(13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERNANDO ANTONIO Arbotti (Agente di Calciatori fino al 31.3.2015) - (nota n. 1244/1064 p f14-15 SP/ac del 28.7.2015).
Il deferimento
Con provvedimento n. 1244/1064PF 14 – 15 SP/ac del 28 luglio 2015, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al ribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare: - Pulvirenti Antonino, all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa; - Cosentino Pablo Gustavo, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Catania Spa; - Di Luzio Piero, all’epoca dei fatti titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket Football Club, con riferimento al quale nel suddetto periodo ha percepito il relativo compenso pur essendo stato esonerato dal prestare la propria attività in favore della
stessa Società; - Arbotti Fernando Antonio, Agente calciatori sino al 31 marzo 2015 e successivamente persona che svolge attività rilevante nell’Ordinamento Federale in esecuzione di mandati ricevuti; - Società Calcio Catania Spa. I primi quattro sono stati chiamati a rispondere: - della violazione di cui all'art. 9 CGS, perché in numero superiore a tre si associavano tra
di loro e con altri soggetti non tesserati ( segnatamente con M.F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, nonché con i Sig.ri Delli Carri Daniele e Impellizzeri Giovanni Luca, la cui posizione era stata contestualmente separata con la formazione di un autonomo fascicolo che aveva preso il n. 1064 bis ) al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali gli illeciti sportivi di cui all'art. 7 CGS e le scommesse illecite di cui all'art. 6 CGS. Tale programma era stato perseguito con assetto stabile e con distribuzione di ruoli predeterminata; in particolare Pulvirenti Antonio in qualità di capo e promotore, Delli Carri Daniele e Arbotti Fernando Antonio, in concorso con Di Luzio Pietro e M., con il ruolo di organizzatori, Impellizzeri Giovanni Luca con il ruolo di finanziatore, Cosentino Pablo Gustavo in qualità di partecipe. Con l’aggravante di cui all'art. 9, comma 2, CGS, in quanto promotori e gestori dell'associazione in epoca anteriore e contestuale ai fatti evidenziati nel presente procedimento; - di sei diversi illeciti sportivi di cui all'art. 7 CGS , in relazione alle seguenti gare disputate nel Campionato Nazionale di Serie B, s.s. 2014/2015: 1) Catania - Avellino del 29 marzo 2015 (risultato finale 1- 0); 2) Varese - Catania del 2 aprile 2015 (risultato finale 0 – 3); 3) Catania - Trapani dell'11 aprile 2015 (risultato finale 4 – 1); 4) Latina - Catania del 19 aprile 2015 (risultato finale 1 – 2); 5) Catania - Ternana del 24 aprile 2015 (risultato finale 2 – 0); 6) Catania - Livorno del 2 maggio 2015 (risultato finale 1 – 1); operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato delle predette gare di campionato di calcio Serie B, nel quale era impegnata la Società Calcio Catania Spa, mediante dazioni di danaro costituenti il compenso per l'illecita attività posta in essere ovvero mediante scommesse dall'esito sicuro perché realizzate su gare combinate. Con l’aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS per l’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale delle gare in oggetto e per la pluralità degli illeciti posti in essere. Il solo Pulvirenti è stato inoltre chiamato a rispondere di cinque diverse ipotesi di scommesse illecite ai sensi degli artt. 1 bis e 6 CGS, in relazione alle partite Varese - Catania del 2 aprile 2015, Catania - Trapani dell'11 aprile 2015, Latina - Catania del 19 aprile 2015, Catania - Ternana del 24 aprile 2015, Catania - Livorno. La Società Catania Calcio Spa è stata invece deferita: - per responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 7 comma 3 CGS, per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Pulvirenti e Cosentino; - per responsabilità presunta, ai sensi degli artt. 7 comma 4 e 4 comma 5 CGS, per le condotte poste in essere dai Sig.ri Di Luzio, Arbotti, M.F. e da altri soggetti non tesserati ed allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali; - per responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 4 comma 1, 6 comma 4 CGS, per le condotte poste in essere dal Sig. Pulvirenti, consistenti nell’aver effettuato scommesse direttamente o per interposta persona e, comunque, nell’aver concorso ad effettuare scommesse relative alle gare in oggetto, il cui risultato era stato effettivamente alterato. Svolgimento del procedimento Il deferimento sopra indicato deriva dal procedimento penale n. 5559/2015 R.G.N.R., pendente presso il Tribunale di Catania, nell'ambito del quale è stato contestato ad alcuni soggetti il reato di frode sportiva in relazione ad alcune partite di calcio disputate dalla
squadra del Catania Calcio Spa nel campionato di serie B della stagione sportiva 2014/2015, nonché il reato di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva. La Procura Federale ha infatti acquisito in forza dell'art. 2, comma 3 della legge n. 401 del 1989 e dell'art. 116 c.p.p., una copiosa documentazione probatoria rappresentata in prevalenza da numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché da verbali di perquisizione, da tabulati telefonici relativi alle utenze dei soggetti coinvolti nella vicenda processuale, da verbali relativi a specifiche attività di pedinamento e osservazione, e dalle
dichiarazioni rilasciate da alcuni indagati nel corso di alcuni interrogatori, in particolare dal Pulvirenti Antonino all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa. Inoltre in data 27/07/15 la Procura Federale ha raccolto le spontanee dichiarazioni rese dal deferito Pulvirenti Antonino ai sensi dell'art. 24 CGS. Con l’atto di deferimento del 28 luglio 2015 ritualmente notificato, la Procura Federale ha quindi contestato a Pulvirenti Antonino, Di Luzio Piero, Arbotti Fernando Antonio e Cosentino Pablo Gustavo, a far data dal marzo 2015, di essersi associati tra di loro e con altri soggetti non identificati (nonché con Delli Carri Daniele e Impellizzeri Giovanni Luca), al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti sportivi e di scommesse illecite per alterare il risultato di gare del campionato di serie B, stagione sportiva 2014/2015. Ha contestato in particolare al Pulvirenti il ruolo di capo e promotore dell'associazione, al Cosentino quello di cogestore delle decisioni, al Di Luzio e all'Arbotti il ruolo di organizzatore. Gli stessi deferiti sono stati chiamati a rispondere di alcuni specifici illeciti sportivi contestati ai sensi dell'art. 7 CGS e di alcune scommesse illecite ai sensi degli artt. 1 bis e 6 CGS, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato di gare di campionato di calcio Serie B, nel quale era impegnata la Società Calcio Catania Spa, disputate nel Campionato Nazionale di Serie B, s.s. 2014/2015, ed individuate come segue: 1. Catania - Avellino del 29 marzo 2015 (risultato finale 1- 0); 2. Varese - Catania del 2 aprile 2015 (risultato finale 0 - 3); 3. Catania - Trapani dell'11 aprile 2015 (risultato finale 4 - 1); 4. Latina - Catania del 19 aprile 2015 (risultato finale 1 - 2); 5. Catania - Ternana del 24 aprile 2015 (risultato finale 2 - 0); 6. Catania - Livorno del 2 maggio 2015 (risultato finale 1 - 1). La Procura Federale ha contestualmente deciso di separare le posizioni di Delli Carri Daniele e Impellizzeri Giovanni Luca, in accoglimento delle istanze in tal senso formulate dai difensori, e di istituire un autonomo fascicolo processuale portante il n. 1064 bis. All'udienza del 11 agosto 2015 dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, la posizione del Sig. Arbotti è stata separata con un’ordinanza che, preso atto del suo stato di sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ha rinviato la trattazione del suo deferimento a nuovo ruolo. La posizione degli altri deferiti è stata invece definita dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare con decisione pubblicata il 20 agosto 2015, con la quale è stata dichiarata la responsabilità disciplinare del Pulvirenti, del Cosentino e del Di Luzio, nonché della Società Calcio Catania Spa che è stata sanzionata con la retrocessione all’ultimo posto del campionato di calcio di serie B della stagione sportiva 2014/2015 e con la penalizzazione di 12 punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016, nonché con l’ammenda di € 150.000,00. Avverso questa decisione hanno presentato ricorso il Sig. Di Luzio, il Sig. Cosentino e la Società Calcio Catania Spa dinanzi alla Corte Federale d’Appello, che in data 27 agosto 2015 ha deciso di ridurre la penalizzazione della Società Calcio Catania Spa a punti 9 da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2015/2016 e di ridurre l’ammenda inflitta al Sig. Di Luzio, confermando nel resto la decisione impugnata. In data 6 ottobre 2015 il Procuratore Federale ha poi deciso di deferire dinanzi al Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare, anche il Delli Carri Daniele e l’Impellizzeri Giovanni Luca. A questo punto il Presidente del Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare ha disposto la fissazione dell’udienza disciplinare anche per il Sig. Arbotti, la cui posizione era stata, come detto, in precedenza separata. In data 13 novembre 2015 è stata presentata una memoria da parte dei difensori del Sig. Arbotti, con la quale è stata avanzata istanza di stralcio della posizione del loro assistito a causa della pendenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Gli stessi difensori hanno poi eccepito la carenza di “potestas iudicandi” della FIGC nei confronti
dell’Arbotti, il quale, all’epoca dei fatti in contestazione, non aveva alcun mandato professionale depositato presso l’apposito Registro della FIGC quale agente di calciatori , nonché la nullità dell’atto di deferimento per la sua indeterminatezza e/o perché non è stato consentito all’Arbotti di replicare in contraddittorio alle prove poste a base del procedimento penale pendente dinanzi all’Autorità Giudiziaria di Catania. É stata inoltre richiesta la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale. Nel merito è stato chiesto il proscioglimento dell’Arbotti o, insubordine, la derubricazione delle violazioni ascrittegli e l’applicazione del minimo delle sanzioni. In via istruttoria è stata invece avanzata richiesta d’interrogatorio dell’Arbotti. Il giorno 19 novembre 2015 davanti al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, presieduto dall’avv. Sergio Artico, sono stati chiamati separatamente sia il procedimento disciplinare n. 1064 bis PF a carico del Delli Carri e dell’Impellizzeri, sia quello n. 1064 PF a carico di Arbotti Fernando Antonio. Prima che entrambi avessero inizio il Presidente, avv. Sergio Artico, ha fatto mettere a verbale una sua dichiarazione con la quale ha affermato di ritenere di non doversi astenere in quanto non ricorrevano gli estremi di
alcune delle ipotesi di astensione obbligatoria di cui all’art. 51 c.p.c., richiamato dall’art. 28 comma 4 CGS, né gli estremi di un’astensione facoltativa prevista dallo stesso art. 51 c.p.c.. Subito dopo il difensore del Delli Carri ha presentato istanza scritta e motivata di ricusazione nei confronti del Presidente Sergio Artico ai sensi degli artt. 28 n. 4 CGS, 51 n.4 e 52 c.p.c., rilevando che si trattava dello stesso Presidente del Collegio che aveva giudicato sul deferimento degli altri soggetti coinvolti, definito con decisione pubblicata il 20 agosto 2015, e che i fatti , le contestazioni elevate al Delli Carri e il materiale probatorio utilizzato per il suo deferimento erano gli stessi che avevano formato oggetto della precedente decisione. Analoga istanza è stata avanzata oralmente dal difensore di Arbotti nel procedimento disciplinare a suo carico.
Il Tribunale ha emesso ordinanza nei due procedimenti disciplinari, con la quale le istanze di ricusazione sono state devolute ad un altro Collegio diversamente composto, disponendo la sospensione di entrambi i procedimenti e la sospensione dei termini di estinzione del giudizio disciplinare ai sensi dell’art. 34 bis comma 5 CGS. In data 27 novembre 2015 si è quindi riunito il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal presidente, Prof. Claudio Franchini, e dai componenti Avvocati Andrea Morsillo e Arturo Perugini, che con separati provvedimenti diffusamente motivati ha rigettato le istanze di ricusazione proposte dai difensori di Delli Carri Daniele e di Arbotti Fernando Antonio. A questo punto è stata disposta la nuova fissazione dell’udienza disciplinare nei due procedimenti distinti a carico di Arbotti e di Delli Carri e Impellizzeri per la stessa data del 4 febbraio 2016. La Procura Federale ha allora depositato copia di due mandati professionali sottoscritti nel 2013 dal Sig. Arbotti con un calciatore di nome Selasi Ransford e con la Società Trapani Calcio Srl. Tuttavia il difensore dell'Arbotti ha chiesto un ulteriore rinvio a causa di un impedimento derivante da impegni professionali e l'udienza è stata pertanto rinviata al 17 marzo. Mentre il procedimento a carico di Delli Carri e Impellizzeri è stato definito con decisione pubblicata il 15 febbraio 2016. In data 11 marzo 2016 sono state trasmesse altre due memorie difensive nell'interesse dell'Arbotti; con la prima è stata depositata copia dell'interrogatorio reso al P.M. di Catania il 30.6.2015 dal Sig. DAI' Antonino; con la seconda è stata depositata una copiosa documentazione giornalistica relativa alle gare in questione, nonché alcune schede tecniche relative ad alcuni calciatori che avevano giocato nelle file del Catania Calcio, e la copia della nota della Digos di Catania del 8.7.2015 relativa ai contatti telefonici intercorsi fra il Pulvirenti e il Cosentino con il Sig. Lotito Claudio, presidente della Società Lazio Spa. In via istruttoria il difensore del Sig. Arbotti ha richiesto l'audizione del Pulvirenti Antonino e del Cosentino Pablo Augusto, e ha insistito per l'audizione del proprio assistito. Lo stesso difensore ha quindi eccepito l'estinzione del procedimento disciplinare per decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 34 bis comma 5 CGS, sostenendo che l'azione disciplinare era stata iniziata dalla Procura Federale fin dalla data del 28 luglio 2015 quando era stato emesso l'atto di separazione che doveva intendersi come atto di esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del proprio assistito e che quindi i 90 giorni previsti dall'art. 34 bis CGS per lo svolgimento del giudizio disciplinare e per la pronuncia della decisione di primo grado dovevano farsi decorrere da tale atto e non invece dall'atto di deferimento del 6 ottobre 2015. Nel merito il difensore di Arbotti ha ribadito la richiesta il proscioglimento del proprio assistito da tutti gli addebiti contestati o in subordine la loro derubricazione in violazione dell'art. 1 comma 1 CGS con applicazione del minimo della sanzione prevista. All'udienza del 17 marzo 2016 sono comparsi il Procuratore Federale e il difensore di Arbotti. Il primo ha concluso chiedendo che venga dichiarata la responsabilità disciplinare del deferito, con l'applicazione della sanzione dell'inibizione per anni cinque, aumentata di anni tre per continuazione, e con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. É quindi intervenuto il difensore dell'Arbotti che ha concluso per l'assoluta estraneità del proprio assistito da tutte le incolpazioni contestategli, chiedendo comunque e in subordine l'applicazione di una sanzione mite. Motivi della decisione Il presente procedimento disciplinare a carico di Arbotti Fernando Antonio deriva dall'atto di deferimento del 28 luglio 2015, meglio sopra indicato, in quanto la sua posizione era stata stralciata da quella degli altri deferiti (Pulvirenti, Cosentino, Di Luzio) con ordinanza
del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare del 11 agosto 2015, che, preso atto del suo stato di persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, aveva rinviato il procedimento a nuovo ruolo. Il medesimo è quindi chiamato a rispondere della violazione di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), meglio sopra indicata, e di sei specifici illeciti sportivi di cui all’art. 7 CGS relativi ad alcune gare disputate dalla squadra del Catania Calcio Spa nel campionato nazionale di serie B della stagione sportiva 2014/2105. Come è stato ricordato in precedenza, gli addebiti disciplinari derivano dall’acquisizione di copia degli atti del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Catania per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di frodi sportive e per alcuni specifici episodi di frode sportiva connessi ad alcuni episodi di scommesse illecite su partite di calcio disputate dalla squadra del Catania Calcio Spa nella stagione sportiva 2014/2015. É stato pure ricordato che il procedimento a carico del Pulvirenti, del Cosentino, del Di Luzio è stato definito da questa Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, in diversa composizione, con la decisione pubblicata il 20 agosto 2015. E successivamente è stato definito anche il procedimento disciplinare a carico del Delli Carri e dell'Impellizzeri con decisione pubblicata il 15 febbraio 2016. Questa Sezione Disciplinare ritiene che gli atti e i documenti acquisiti nel presente procedimento disciplinare a carico dell'Arbotti forniscano un quadro probatorio completo e che quindi debbano essere rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla difesa, peraltro prive di adeguata motivazione. Essendo comunque chiaro che il thema decidendum è quello di valutare , in piena autonomia di giudizio rispetto alle precedenti decisioni, se sia o meno innanzitutto ravvisabile quella fattispecie disciplinare associativa finalizzata alla commissione di illeciti sportivi, di cui all'art. 9 CGS, con l'aggravante di cui al comma 2; se il deferito odierno abbia o meno fatto parte di questa associazione illecita e se lo stesso possa o meno essere ritenuto responsabile delle violazioni di cui all'art. 7 commi 1 e 5 CGS con le aggravanti contestate. A questo proposito merita di essere subito esaminata l'eccezione sollevata dal difensore di Arbotti che ha lamentato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in quanto il suo assistito non rivestiva all'epoca dei fatti alcun ruolo all'interno dell'ordinamento sportivo federale e alla data dei fatti in contestazione non possedeva alcun mandato professionale depositato nel registro della Commissione Agenti di Calciatori della FIGC. Risulta al contrario dagli atti acquisiti dalla Procura Federale che l’Arbotti figurava all'epoca dei fatti (marzo-maggio 2015) come Agente di calciatori iscritto nel Registro istituito presso la FIGC e, come tale, rientrava tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali, ai sensi dell'articolo 1 bis comma 1 del CGS. Inoltre, dalla copia dei mandati professionali acquisiti dalla Procura Federale risulta che egli aveva ricevuto nel 2013 due incarichi professionali: in data 18.8.2013 un mandato dalla Società Trapani Calcio Srl che si riferiva alla posizione del calciatore Terlizzi Christian, e in data 16.12.2013 un mandato del calciatore Selasi Ransford. Considerato che entrambi i mandati non sono stati revocati, deve ritenersi che gli stessi abbiano avuto regolare svolgimento per la durata stabilita di due anni e che quindi l'Arbotti svolgeva la sua attività di Agente di calciatori anche per tutto l'anno 2015. Le altre eccezioni proposte dalla difesa dell'Arbotti devono essere pure rigettate o perché superate dai fatti (il deferito, infatti, non si trova più sottoposto a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria restrittivo della libertà personale) o perché assolutamente prive di fondamento. In particolare è stata eccepita la nullità dell'atto di deferimento a causa della sua “indeterminatezza”, in quanto esso “poggia esclusivamente sulle basi di un diverso
procedimento allo stato in fase preliminare”, o perché sarebbero stati violati fondamentali diritti di difesa dell'incolpato ex art. 111 della Costituzione ovvero ex art. 2 CGS in quanto non sarebbe stato consentito all'Arbotti “replicare in contraddittorio in ordine alle prove sulla cui base si fonda il procedimento penale della Procura della Repubblica di Catania”. Al contrario basta osservare che l'atto di deferimento è stato dalla Procura Federale formulato in modo estremamente dettagliato, con una precisa indicazione dei fatti accaduti, dei soggetti incolpati, delle norme che si assumono violate, delle fonti di prova acquisite e con un’altrettanto precisa richiesta di fissazione del giudizio disciplinare. A nulla rileva che gran parte del materiale probatorio provenga dall'acquisizione di atti di un procedimento penale pendente dinnanzi a un Tribunale Ordinario , tanto più che il Codice di Giustizia Sportiva non contiene una specifica indicazione dei mezzi di prova utilizzabili nel procedimento disciplinare, limitandosi a dichiarare all'art. 35 comma 4 che “ i procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive”, non escludendo alcun elemento che possa essere utilizzato come mezzo di prova. Nè risulta che sia stato mai impedito all'Arbotti di produrre sia in sede
penale che in sede disciplinare tutti i mezzi di prova di cui egli parla, ma che poi in concreto non ha mai neppure indicato.
Anche l'eccezione di estinzione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 34 bis comma 5 CGS non merita accoglimento, in quanto la posizione dell'Arbotti non è assimilabile a quelle dei Signori Delli Carri e Impellizzeri, cui il difensore ha fatto un richiamo errato e fuorviante. L'atto di deferimento del 6 ottobre 2015 riguarda infatti solo questi ultimi due e non il Sig. Arbotti, che, come è stato più volte ricordato, è stato deferito dalla Procura Federale fin dal 28 luglio 2015 con il primo atto di deferimento che riguardava anche i Signori Pulvirenti, Cosentino, Di Luzio e la Società Catania Calcio, ma la sua posizione è stata stralciata all'udienza del 11 agosto 2015 con sospensione dei termini previsti dall'art. 34 bis CGS. Egli è stato quindi ricitato per l'udienza del 19 novembre 2015 quando è stata presentata dal difensore un'istanza di ricusazione del Presidente Sergio Artico, che ha determinato una nuova sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis comma 5 CGS. É stata quindi fissata una nuova udienza per la data del 4 febbraio 2016, che è stata però rinviata alla data odierna a causa di un impedimento dello stesso difensore, con una nuova sospensione dei termini. Nessuna violazione del termine di cui all'art. 34 comma 1 CGS è pertanto riscontrabile, in quanto l'azione disciplinare è stata regolarmente iniziata il 28 luglio 2015 e il termine di 90 giorni non è ancora decorso a causa delle indicate sospensioni dovute all'attività difensiva dell'Arbotti. Ciò detto, e venendo al merito del deferimento, deve subito mettersi in evidenza che il materiale probatorio acquisito è veramente consistente ed è in gran parte costituito dalle risultanze di numerose intercettazioni di colloqui telefonici e ambientali fra diversi soggetti, molti dei quali tesserati e appartenenti all'ordinamento federale o comunque vicini all'ambiente del calcio e, in particolare, interessati all'effettuazione di scommesse sulle partite di calcio.
In merito a tali intercettazioni va tuttavia osservato che come risulta dal C.U. n. 53/TFN del 15 febbraio 2016 , col quale è stata pubblicata la decisione di questa Sezione Disciplinare nel procedimento disciplinare a carico del Delli Carri e dell'Impellizzeri, il Tribunale del Riesame di Catania ha in data 17.4.2015 dichiarato l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte ed eseguite sull'utenza cellulare del Pulvirenti fra la data del 26 marzo 2015 e quella del 10 aprile 2015, che erano state acquisite sulla base di una diversa “notitia criminis” basata su fatti storici differenti rispetto
a quelli oggetto del primo procedimento a carico di ignoti. Alla luce di quanto precede , questa Sezione Disciplinare ritiene , come peraltro si è già espresso in precedenza il Tribunale Federale Nazionale, che tutte le altre intercettazioni telefoniche e ambientali sulle utenze degli altri soggetti coinvolti (Delli Carri, Di Luzio, Impellizzeri, Lo Monaco Pietro, Milozzi Fabrizio, Arbotti Fernando Antonio) sono perfettamente valide e pienamente utilizzabili, mentre quelle sull'utenza cellulare del Pulvirenti sono utilizzabili pienamente tutte, ad eccezione di quelle del periodo fra il 26 marzo 2015 e il 10 aprile 2015. Peraltro il divieto di utilizzazione riguarda solo il procedimento penale nel quale esse sono poi confluite, quello cioè per il reato associativo e per le varie ipotesi di frodi sportive a carico del Pulvirenti, perché l'art. 270 comma 1 c.p.p. limita il divieto di utilizzazione ad altri procedimenti penali che siano strutturalmente diversi da quello in cui le intercettazioni erano state disposte. Nulla vieta pertanto che esse siano invece utilizzabili nel presente procedimento disciplinare, anche tenuto conto che il Codice di Giustizia Sportiva non contiene una specifica indicazione dei mezzi di prova utilizzabili nel procedimento disciplinare, limitandosi a dichiarare all'art. 35 comma 4 che “i procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive”, non escludendo alcun elemento che possa essere utilizzato come mezzo di prova. Sicché, anche se si volesse ritenere operante il divieto di utilizzazione nel presente procedimento disciplinare - divieto che è stato tuttavia escluso - , bisogna tuttavia convenire che nell'ambito del procedimento disciplinare ben possono essere ritenute utilizzabili le singole conversazioni, costituenti un fatto storico diverso dalle modalità della loro acquisizione, specie quando, come nel caso di specie, uno degli interlocutori come il Pulvirenti le ha poi confermate, rendendo ampia confessione. Alle citate intercettazioni telefoniche e ambientali si sono poi aggiunti altri elementi probatori , come le risultanze dei servizi di pedinamento e osservazione con i rilievi video e fotografici, gli esiti di alcune perquisizioni, i tabulati telefonici e soprattutto le dichiarazioni largamente confessorie rilasciate dal Pulvirenti, che hanno contribuito ad attribuire un valore di alta attendibilità al dato probatorio delle intercettazioni, il cui significato si presenta pertanto inequivocabile e non suscettibile di interpretazioni diverse. D'altra parte, un esame complessivo di tutta la mole delle conversazioni intercettate , in cui gli interlocutori spesso fanno ricorso a un linguaggio criptico convenzionale (il numero del binario, l'orario dei treni, le udienze in tribunale, le parcelle legali etc.) rivela l'esistenza di una fitta rete di rapporti fra tutti i soggetti coinvolti, finalizzata proprio all'alterazione delle gare disputate dal Catania Calcio Spa e all'effettuazione di scommesse dall'esito certo con l'investimento di rilevanti somme di denaro, che esclude in radice la possibilità di una spiegazione alternativa di tipo goliardico o di millanteria. Ma sono state soprattutto le dichiarazioni confessorie del Pulvirenti a escludere la possibilità di una diversa lettura delle conversazioni intercettate, avendo egli esplicitamente ammesso nell'interrogatorio al P.M. di Catania del 29.6.2015 “...che in una situazione di enorme difficoltà, anche personale, dovuta al pessimo andamento della squadra che io con passione presiedevo, ho fatto l'errore di accettare le proposte fattemi da Delli Carri Daniele di alterare, grazie alle conoscenze di tale Arbotti, i risultati delle partite del Catania a decorrere da quella vinta a Varese. L'accordo prevedeva, di volta in volta, a risultato acquisito, la corresponsione all'Arbotti dell'importo di euro 100.000,00, ciò tramite Delli Carri che teneva i contatti con l'Arbotti; non ho mai sentito parlare di Di Luzio e Millozzi. Effettivamente ho pagato nel complesso 300.000,00 euro, di cui 100.000,00
euro per ciascuna delle vittorie con Varese e Trapani. Le somme mi sono state prestate in parte da Impellizzeri (150.000,00 euro) che conosceva le ragioni del prestito e che io informavo sullo stato della trattativa, anche se non ritengo che ciò valesse a facilitare le scommesse spesso sospese prima che si avesse chiarezza definitiva in ordine all'esito degli avvicinamenti dei giocatori”. Nel successivo interrogatorio allo stesso P.M. del 1.7.2015 il Pulvirenti ha precisato che le
partite “comprate” erano state quattro (quelle cioè giocate con il Varese, il Trapani, il Latina e la Ternana) e che erano stati effettuati cinque pagamenti di 50.000,00 euro ciascuno (due per la partita contro il Varese e un pagamento per ciascuna delle altre tre partite). In questa occasione il Pulvirenti ha escluso che fosse stata “comprata” la partita contro l’Avellino, mentre per quella contro il Livorno era stato cominciato lo stesso “discorso”, ma poi non c'era stato alcun seguito. Più articolate sono state però le dichiarazioni che il Pulvirenti ha reso al Procuratore Federale della FIGC nel corso della sua audizione del 27.7.2015, nella quale ha avuto modo di precisare il ruolo di tutti i soggetti coinvolti nella compravendita delle partite (dal Delli Carri all'Arbotti e all'Impellizzeri, dal Cosentino allo stesso Di Luzio che inizialmente il Pulvirenti aveva escluso di conoscere) e le modalità di svolgimento delle operazioni illecite che avevano portato all'alterazione del risultato delle quattro partite con la quantificazione delle somme di denaro pagate (100.000,00 euro per la partita contro il Varese, 100.000,00 euro anche per quella contro il Trapani, 50.000,00 euro per quella contro il Latina, e 100.000,00 euro per la partita contro la Ternana). In questa occasione il Pulvirenti ha ammesso che anche la gara contro il Livorno era stata “comprata” per il prezzo di 100.000,00 euro, che però non era stato più pagato in quanto la partita era finita in un pareggio (non è chiaro se fosse stata già effettuata la consegna di un anticipo di 50.000,00 euro). Alla luce di quanto precede è stata in precedenza affermata la responsabilità disciplinare dei Signori Pulvirenti, Cosentino, Di Luzio, Delli Carri e Impellizzeri per tutte le gare contestate, con l'unica eccezione di Catania-Avellino del 29 marzo 2015, che il Pulvirenti ha sempre escluso. Come è stato pure ritenuto da questo Tribunale in occasione della decisione riguardante il Delli Carri e l'Impellizzeri pubblicata il 15 febbraio 2016, va anche in questa sede messo in evidenza che non è logico né spiegabile il motivo per cui il Pulvirenti, pur rendendo ampia confessione, ha sempre escluso questa partita dal novero di quelle “truccate”. Se infatti dovesse ritenersi che egli abbia volontariamente taciuto sul punto o addirittura negato una simile evenienza, dovrebbero trarsi conseguenze rilevanti sul piano della sua attendibilità, che non potrebbero non avere refluenza sull'intera vicenda disciplinare. In secondo luogo, va detto che le conversazioni come sopra intercettate non sono chiaramente univoche nel senso accusatorio e potrebbero trovare spiegazione nel semplice fatto che comunque l'inizio della risalita del Catania in classifica era coinciso con la vittoria contro l'Avellino. Va quindi esclusa ogni responsabilità disciplinare dell'Arbotti per la partita Catania- Avellino. Per quanto riguarda l’associazione finalizzata alla consumazione di illeciti sportivi ed in particolare all’alterazione delle altre quattro gare contestate (Varese-Catania, Catania- Trapani, Latina-Catania, Catania-Ternana), è stata accertata una precisa divisioni di ruoli e di compiti fra i diversi soggetti coinvolti nella presente vicenda disciplinare. Il Pulvirenti è stato colui che ha promosso e diretto le singole azioni illecite, dando l'avvio iniziale alle operazioni poste in essere dal Delli Carri; ed è stato inoltre colui che ha contattato l’Impellizzeri che garantiva l'apporto finanziario necessario per pagare i calciatori. Il Delli Carri è stato il soggetto che ha organizzato e messo in atto tutte le operazioni illecite tendenti alla “compravendita” delle partite, occupandosi di contattare il Di Luzio e assicurando un collegamento tra Pulvirenti e i soggetti che avevano il compito di corrompere i calciatori delle squadre avversarie. Il Di Luzio è stato invece incaricato di contattare l’Arbotti e di mantenere nello stesso tempo aggiornato il Delli Carri. L’Impellizzeri è stato il finanziatore di tutte le operazioni illecite, avendo fornito al Pulvirenti una parte della provvista di denaro necessaria per avviare il progetto, e assicurando attraverso le scommesse sulle partite disputate dal Catania l’ingente somma di denaro che sarebbe stata poi in parte consegnata ai calciatori avvicinati. Va detto che anche la partita successiva (Catania-Livorno) risulta pesantemente condizionata dall'azione di tutti i soggetti coinvolti, in particolare dal Pulvirenti che dopo la sconfitta con il Bologna intende recuperare il rapporto con Arbotti per il tramite del Delli Carri. Ciò risulta chiaramente dal contenuto di numerose intercettazioni telefoniche e a nulla vale che il risultato finale sia stato poi quello di 1-1 maturato al 94° minuto a causa di un calcio di rigore assegnato alla squadra del Livorno. É evidente che si è trattato di un semplice incidente di percorso che non era stato voluto e programmato dai soggetti interessati. Secondo lo schema accusatorio, l’Arbotti è il soggetto che si sarebbe occupato di avvicinare i giocatori delle squadre avversarie del Catania e di assicurarsi la loro corruzione, indicandoli poi al Di Luzio. In questo senso sono state valorizzate le risultanze di alcune intercettazioni telefoniche e ambientali e le dichiarazioni confessorie del Pulvirenti che ha direttamente chiamato in causa anche l'odierno deferito. C'è poi il dato relativo all’analisi del tabulato dell’utenza dell’Arbotti, nel periodo ricompreso tra l’1 febbraio 2015 ed il 16 aprile 2015 per quanto riguarda i contatti telefonici con l’utenza intestata ed in uso al calciatore del Trapani Terlizzi, già in forza al Varese nella stagione 2011-2012. Tali contatti fra le due utenze, tranne un’unica eccezione del 04/02/2015, sono del tutto assenti fino al 16 marzo. A decorrere dal 17 marzo, invece, gli stessi diventano molto frequenti intensificandosi, in particolare, con l’approssimarsi delle partite del Catania con l’Avellino, con il Varese e con il Trapani. E poi ci sono le risultanze di alcuni servizi di osservazione effettuati dal personale della DIGOS della Questura di Palermo, anche mediante riprese video, che aveva installato nel corso della notte precedente un GPS sulla Mercedes Benz ‘Classe A’ in uso al Di Luzio, e che era riuscita a documentare gli incontri e i "passaggi" del denaro in data 15 e 22 aprile 2015 per la partita Latina-Catania e in data 30 aprile-1 maggio 2015 per la partita Catania-Ternana. Deve, però, riconoscersi che agli atti non esiste alcuna prova di questi contatti dell'Arbotti con i calciatori che sarebbero stati avvicinati per alterare il risultato delle gare in questione. Tutto il materiale probatorio raccolto dimostra soltanto che l'odierno deferito aveva assicurato al Pulvirenti e agli altri sodali la sua disponibilità a contattare alcuni giocatori delle squadre avversarie del Catania Calcio ed aveva per questo motivo ricevuto consistenti somme di denaro destinate alla corruzione dei calciatori contattati (anche se non è stato possibile acquisire una perfetta corrispondenza fra le somme dichiarate dal Pulvirenti e quelle in concreto intercettate dai verbalizzanti). Ma non risulta che sia stato individuato uno dei numerosi giocatori citati convenzionalmente nelle conversazioni telefoniche intercettate né tanto meno che sia stato aperto alla data odierna un procedimento disciplinare nei confronti di alcuno di essi. L'unico contatto di qualche valore probatorio è stato quello dell’incolpato con il Terlizzi, che trova peraltro facile spiegazione nel fatto che fra i due esisteva un rapporto professionale di mandato, tanto più che non risulta che il Terlizzi sia stato mai indagato penalmente o sottoposto a procedimento disciplinare per illecito sportivo. D'altra parte, non è stata fornita alcuna prova dell'attività posta in essere dall'Arbotti nei confronti di almeno uno dei giocatori citati nelle indicate conversazioni intercettate. Com'è noto, la fattispecie disciplinare contenuta nell’art. 7 CGS configura un illecito di attentato o a consumazione anticipata, in ordine al quale non è necessario che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. É quindi sufficiente il semplice tentativo, che cioè siano compiuti atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Ciò non toglie che, come è stato più volte ribadito da questo Tribunale, l’illecito per assumere rilevanza disciplinare deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta ‘preparatoria’ ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato. Anche se la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale. Sulla base di questi principi deve convenirsi che risultano sufficientemente provati i contatti dell'Arbotti con il Di Luzio e il Delli Carri e, per loro tramite, con il Pulvirenti, mentre manca del tutto la prova dei contatti dell'Arbotti con i singoli calciatori e dell'attività da lui posta in essere per comprare le partite in questione. Sicchè non può affermarsi che l'Arbotti abbia posto in essere specifici atti diretti ad alterare il risultato o lo svolgimento di una delle cinque gare in esame, ovvero ad assicurare al
Catania Calcio un vantaggio in classifica. Va tuttavia osservato che anche se non sono state acquisite prove del concorso
dell'Arbotti nella commissione degli illeciti sportivi contestatigli, la sua condotta integra tuttavia la violazione della norma di cui all’art. 1 bis comma 1 CGS, secondo cui « le Società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». Non vi è dubbio, infatti, che intrattenere una fitta rete di contatti, telefonici e non, nella prospettiva dell’alterazione dello svolgimento e/o del risultato di una pluralità di gare costituisce, quantomeno, violazione dei fondamentali principi di lealtà, probità e correttezza. Va quindi affermata la responsabilità disciplinare dell’Arbotti in ordine a cinque delle sei contestazioni relative alle partite disputate dal Catania, con esclusione della partita Catania-Avellino, che vanno però derubricate a violazioni dell'art. 1 bis comma 1 CGS. Per quanto riguarda l'ipotesi disciplinare associativa di cui all'art. 9 CGS che risulta in questa sede contestata al solo Arbotti, va ricordato che con la decisione del 11 agosto 2015, pubblicata il 20 agosto 2015, questa Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, in diversa composizione, aveva ritenuto sussistente la fattispecie disciplinare associativa di cui all'art. 9 CGS e aveva anche per questo motivo sanzionato i soggetti in quella sede incolpati (Pulvirenti, Cosentino e Di Luzio). Va inoltre detto che anche il Delli Carri e l'Impellizzeri sono stati sanzionati per la stessa violazione con altra decisione pubblicata il 15 febbraio 2016. Alla stessa conclusione deve pervenirsi anche in questa sede, alla luce di quanto finora esposto in ordine alla esistenza di un articolato programma finalizzato alla consumazione dei singoli illeciti sportivi.
A proposito della fattispecie disciplinare associativa prevista dall'art. 9 CGS, non sembra inutile precisare che essa è stata introdotta nell'ordinamento sportivo sulla scia di quanto disposto dall'art. 416 del codice penale che prevede il reato di associazione per delinquere, da cui ha tratto i vari elementi oggettivi e soggettivi che ne compongono la struttura e i caratteri distintivi della figura rispetto ad altre ipotesi delittuose, su cui non vale la pena insistere in questa sede. Quella che va rimarcata è la netta distinzione che bisogna fare fra il reato associativo e la fattispecie del concorso di persone di cui all'art.
110 c.p. nel reato continuato ex art. 81 c.p., che è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza anche della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo, Cass. Pen. Sez. VI, 8 maggio 2013 n. 19783). Questa distinzione trae origine dalla differente “ratio” del delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., che consiste nel pericolo per l’ordine pubblico provocato dal vincolo associativo che intercorre tra più persone legate da un medesimo fine criminoso. Per tale ragione, si spiega perché per la sussistenza del delitto di associazione per delinquere sia irrilevante la consumazione dei delitti programmati facenti parte di un ipotetico disegno criminoso, in cui l’accordo criminoso fra più persone avviene in via meramente occasionale, essendo legato in modo diretto alla realizzazione di uno o più reati ben individuati che una volta realizzati esauriscono l’accordo tra i correi facendo venir meno “l’allarme sociale”. L’associazione delittuosa, invece, è diretta alla realizzazione di un più ampio programma criminoso ed è caratterizzata dalla presenza di elementi che devono necessariamente coesistere. È, difatti, necessario che il vincolo associativo abbia natura tendenzialmente permanente, o quantomeno stabile, perciò che sia destinato a durare oltre la realizzazione dei delitti che siano stati eventualmente già programmati. Nel concorso, invece, l’accordo è finalizzato alla realizzazione di uno o più reati che possono essere in continuazione tra loro e che devono essere realizzati, quantomeno nella forma del tentativo, altrimenti i partecipanti all’accordo non sono punibili in forza dell’art. 115, I comma c.p. Diversamente, nell’associazione per delinquere il vincolo associativo che sia idoneo ed adeguato a realizzare una indefinita serie di reati costituisce di per sé un pericolo per l’ordine pubblico, divenendo irrilevante la mancata consumazione dei delitti programmati. Tenendo presente questi principi, deve convenirsi che gli atti acquisiti dalla Procura Federale della FGCI forniscono prove evidenti della sussistenza della fattispecie disciplinare associativa contestata. É stata invero fornita prova più che sufficiente in ordine all'esistenza di uno stabile vincolo associativo fra tutti i soggetti deferiti sia in questo procedimento n. 1064 che in quello n. 1064 bis, con una precisa distribuzione di compiti e ruoli più sopra meglio indicati. Che non si trattasse di un semplice concorso di persone del
tutto occasionale è dimostrato dal numero rilevante delle conversazioni intercorse fra i soggetti coinvolti, dall'uso di un linguaggio convenzionale durante tali conversazioni, dall'esistenza dello stesso “modus operandi” durante ogni “compravendita” delle gare, nonché dalla pluralità dei compiti assegnati ai vari associati. Che poi tale vincolo associativo fosse tendenzialmente permanente emerge non solo dal fatto che esso ha avuto una durata considerevole , quale emerge dall'arco temporale in cui si sono svolte le conversazioni intercettate, ma anche che gli associati avevano in diverse occasioni manifestato il proposito di proseguire la loro attività illecita per le tutte le gare disputate dal Catania Calcio Spa nel campionato decorso ed addirittura in quello successivo (indicativa è la conversazione in cui Pulvirenti , parlando con un'altra persona, alle ore 8,22 del 4.5.2015, dichiara che “vincerà il prossimo campionato di serie B in quanto ha inquadrato
come funziona”). É stata pure provata l'esistenza di un articolato programma criminoso consistente non solo nell'alterazione di tutte le partite giocate dal Catania Calcio Spa nel decorso campionato di serie B, al fine di raggiungere i play off e di conseguire addirittura la promozione in serie A, ma anche nell'effettuazione di una serie di scommesse sportive al fine di percepire i profitti necessari ad alimentare il progetto. Così come risulta sufficientemente dimostrata l'esistenza di una struttura organizzativa idonea ed adeguata a realizzare il programma illecito, quale emerge dalla precisa distribuzione dei ruoli e dei compiti fra tutti i componenti dell'associazione, dall'uso di un linguaggio convenzionale durante le conversazioni aventi ad oggetto la “compravendita” delle partite, nonché dallo stesso “modus operandi” seguito in occasione delle singole operazioni illecite. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo relativo alla consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell’associazione, va osservato che vi sono numerose conversazioni telefoniche da cui emerge chiaramente che ciascun associato era perfettamente consapevole di far parte di un sodalizio criminoso ed era disponibile a
cooperare per il perseguimento del comune programma illecito. Alla luce di quanto precede deve quindi essere dichiarata la responsabilità disciplinare dell'Arbotti anche per la violazione dell'art. 9 CGS, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 2 contestatagli in quanto promotore e organizzatore dell'associazione. Ed invero, va osservato che lo stesso pur ricoprendo un ruolo rilevante all'interno dell'organigramma associativo, aveva un compito terminale, dovendo eseguire le
disposizioni del Di Luzio e del Delli Carri su ordine del Pulvirenti ed assicurare i contatti con i calciatori. Passando alla determinazione delle sanzioni da irrogare, va innanzitutto detto che il Tribunale ritiene applicabile nella fattispecie l'istituto della continuazione, che consente l'applicazione di una sola sanzione base, che può essere aumentata, nel caso in cui si accerti che più violazioni siano state commesse in esecuzione del medesimo illecito disegno. Non c'è dubbio, invero, che tutti gli illeciti sportivi contestati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno e che l'Arbotti debba ricevere un'unica sanzione per tutti gli illeciti di cui è stata accertata la sua responsabilità. Il Tribunale ritiene che si debba partire dalla sanzione prevista per l'illecito più grave, che deve essere considerato quello associativo di cui all'art. 9 CGS contestato alla lettera 1° dell'atto di deferimento, che va determinata, tenuto anche conto del ruolo rilevante che l'Arbotti ha ricoperto nell'organigramma associativo e della gravità dei fatti attribuitigli, nell'inibizione nella misura che si reputa congrua di anni quattro e mesi sei. Questa sanzione deve essere aumentata per continuazione nella misura di mesi sei di inibizione per le altre cinque contestazioni di cui all'art. 1 bis comma 1 CGS (Varese - Catania, Catania - Trapani, Latina - Catania, Catania - Ternana, Catania - Livorno), fino a raggiungere la sanzione finale dell'inibizione per anni cinque. Attesa la particolare gravità della infrazione commessa, desumibile anche dalle particolari modalità della condotta posta in essere dall’incolpato e del pericolo al quale è stata esposta la regolarità di svolgimento delle competizioni, il Tribunale ritiene di dover disporre ai sensi dell'art. 19 comma 3 CGS altresì la preclusione alla permanenza dell’Arbotti in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, accertata la responsabilità disciplinare dell’incolpato nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, infligge ad Arbotti Fernando Antonio le sanzioni dell'inibizione per anni cinque e della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
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