F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 02 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 103/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C.F. FIORENTINA SpA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZARATE MAURO MATIAS SEGUITO GARA FIORENTINA/INTER DEL 14.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 155 del 16.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 02 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 103/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO A.C.F. FIORENTINA SpA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZARATE MAURO MATIAS SEGUITO GARA FIORENTINA/INTER DEL 14.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 155 del 16.2.2016)
L’A.C.F. Fiorentina, previo preavviso regolamentare, ha reclamato avverso la decisione resa il 16.02.2016 dal Giudice Sportivo Nazionale L.N.P. – Serie A, di cui al Com. Uff. n. 155, con la quale, in relazione alla gara Fiorentina/Inter del 13.02.2016, veniva inflitta al calciatore Mauro Matias Zarate la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara “per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, che afferrava con entrambe le mani al collo, stringendo”. Quale motivo dell’impugnazione viene dedotta l’erronea qualificazione della condotta ascritta al calciatore che, rubricata come “violenta”, andrebbe, viceversa, dovuta considerarsi “meramente antisportiva” ovvero, in subordine, “gravemente antisportiva ed intimidatoria”, con conseguente riduzione della sanzione da tre giornate ad una o, sempre subordinatamente, a due. La reclamante, a corredo delle proprie argomentazioni tendenti a ricostruire l’episodio in maniera da smentire la considerata – e punita – condotta violenta, richiama taluni precedenti giurisprudenziali, assumendo che le (ridotte) sanzioni ivi irrogate, in presenza di affermata identità di situazioni, avrebbero dovuto determinare la riduzione sollecitata nella presente fattispecie. Dopo rinvio ad istanza di parte, il ricorso veniva discusso il 2.3.2016, presenti sia il legale della reclamante, che svolgeva oralmente le argomentazioni già prospettate in ricorso, sia il calciatore che provvedeva a ricostruire l’episodio, nonché il Direttore generale della società sig. Andrea Rogg. Il punto decisivo della controversia è relativo alla qualificazione della condotta sanzionata, ritenuta violenta dal Giudice Sportivo sulla base del rapporto arbitrale che riferisce della stretta al collo operata dallo Zarate nei confronti di un avversario, addirittura “stringendo” la presa. Tale azione, anche nel comune sentire, non può che considerarsi violenta; tuttavia la Corte, al dichiarato fine di rendere decisione pienamente rispettosa dell’effettivo svolgimento dei fatti, si induceva ad ascoltare l’Arbitro della gara nella quale l’episodio si era verificato, ottenendo conferma della condotta violenta, anche se con la letterale precisazione che la stessa, peraltro, non potesse considerarsi “inaudita”. A fronte di tale chiarimento, la vicenda in esame va necessariamente ricondotta sotto la previsione dell’art. 19.4.b C.G.S., opportunamente soggiungendo che ove la violenza fosse stata “inaudita”, con le relative conseguenze, la sanzione sarebbe stata necessariamente maggiore in considerazione dell’evidente aggravante, fatti salvi gli eventuali effetti rilevanti per l’ordinamento generale, ed in particolare quello penale. Quanto agli invocati precedenti, gli stessi non risultano applicabili alla presente fattispecie per diversi motivi. Anzitutto, le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale non possono essere prese in considerazione, non tanto per il diverso grado dell’organo giudicante, ma perché quelle pronunce vengono adottate in base ai soli atti ufficiali, senza gli approfondimenti ulteriori conseguenti all’instaurazione del contraddittorio relativo alla controversia. Del resto, i provvedimenti rassegnati in prime cure sono stati resi in relazione a condotte sicuramente attenuate rispetto a quella di che trattasi: in un caso il calciatore afferrava per il collo l’avversario senza “stringerlo”, in altro la stretta è stata precisata “non con eccessiva violenza”: si tratta pertanto di situazioni non riconducibili ad identità con quella presente. Le statuizioni con cui questa Corte rigettava i ricorsi avverso la squalifica per due giornate inflitta ai calciatori Belfodil dell’Inter e Moras del Verona, individuata in reclamo con inversione dei relativi Comunicati (più esattamente: motivazioni Com. Uff. n. 157/CGF del 10.01.14, dispositivo Com. Uff. n. 086/CGF del 31.10.2014) esclude espressamente la similitudine con il presente caso, precisando che la stretta al collo veniva effettuata “non con eccessiva violenza”: in tale occasione, pertanto, erano proprio le risultanze processuali ad escludere l’applicazione della sanzione per condotta violenta. Quanto all’ulteriore precedente della Corte di Giustizia Federale (Com. Uff. n. 27/CGF del 02.08.13 con motivazione nel Com. Uff. n. 261/CGF del 03.05.13), con il quale venivano confermate le due giornate inflitte dal Giudice Sportivo – fermo il principio in virtù del quale ogni giudicante può sempre mutare indirizzo ed orientamento - si tratta ancora una volta di situazione non assimilabile a quella di specie, anzi del tutto differente, dal momento che il calciatore sanzionato si limitava a strattonare e spingere l’avversario, non a stringerlo al collo come nel caso in cui si procede. La differenza fra le due condotte appare indubbia, soprattutto in relazione alle conseguenze che può subire la persona spinta e strattonata rispetto a quella afferrata al collo con due mani, subendone poi addirittura la stretta. Conclusivamente, sentito il direttore di gara la condotta ascritta al calciatore Zarate va considerata e definita come violenta, e pertanto ricade sotto la previsione dell’art. 19.4.b, con conseguente rigetto del proposto reclamo ed incameramento della relativa tassa.
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