COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 Del 23/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 425 st. 15/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. MAZZUCATO Giorgio Presidente A.S.D. Dinamo Kave del Sig. ROSSETTO Mattia Giocatore A.S.D. Dinamo Kave del Sig. STENICO Alessandro Dirigente A.S.D. Dinamo Kave del Sig. CAVALLIERE Marco Dirigente A.S.D. Dinamo Kave del Sig. CAMMAROTA Mario A.S.D. Dinamo Kave della Società A.S.D. Dinamo Kave La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 16/2/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : I il Sig. MAZZUCCATO Giorgio, Presidente della Società ASD Dinamo kave “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Mattia ROSSETTO e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso di n. 4 gare del Campionato di terza categoria (per la gara del 18/102015 Il G.S. ha inflitto la perdita della gara per 0-3 ed ha sanzionato anche il calciatore, il dirigente accompagnatore e la Società) e n. 2 gare della “Coppa Città di Padova per Società di terza categoria”. Il Sig. ROSSETTO Mattia – Giocatore della Società ASD Dinamo Kave “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli artt. 10,comma 2 del C.G.S. e art. 39 delle NOIF e art. 43, commi 1 e 5 delle NOIF per aver egli disputato n. 4 gare nelle file della Società A.S. Dinamo Kave, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto alla necessaria visita medica di idoneità all’attività agonistica e n. 2 gare della “Coppa Città di Padova di 3^ Categoria.” Il Sig. STENICO Alessandro – Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD Dinamo Kave “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 3 gare del Campionato di 3^ Categoria e n. 1 gara della “Coppa Città di Padova per Società di 3^ Categoria” in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ROSSETTO Mattia, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore di gara.” il Sig. CAVALLIERE Marco, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD Dinamo Kave “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.GS., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara del Campionato di 3^ Categoria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ROSSETTO Mattia, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di gara”. il Sig. Mario CAMMAROTA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD Dinamo Kave “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G:S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara della Coppa Città di Padova per Società di 3^ Categoria in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ROSSETTO Mattia, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di gara. la società ASD DINAMO KAVE “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., dell’operato del proprio Presidente, del calciatore innanzi citato e dei dirigenti accompagnatori”.

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 Del 23/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 425 st. 15/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. MAZZUCATO Giorgio Presidente A.S.D. Dinamo Kave del Sig. ROSSETTO Mattia Giocatore A.S.D. Dinamo Kave del Sig. STENICO Alessandro Dirigente A.S.D. Dinamo Kave del Sig. CAVALLIERE Marco Dirigente A.S.D. Dinamo Kave del Sig. CAMMAROTA Mario A.S.D. Dinamo Kave della Società A.S.D. Dinamo Kave La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 16/2/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : I il Sig. MAZZUCCATO Giorgio, Presidente della Società ASD Dinamo kave “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Mattia ROSSETTO e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso di n. 4 gare del Campionato di terza categoria (per la gara del 18/102015 Il G.S. ha inflitto la perdita della gara per 0-3 ed ha sanzionato anche il calciatore, il dirigente accompagnatore e la Società) e n. 2 gare della "Coppa Città di Padova per Società di terza categoria”. Il Sig. ROSSETTO Mattia – Giocatore della Società ASD Dinamo Kave “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli artt. 10,comma 2 del C.G.S. e art. 39 delle NOIF e art. 43, commi 1 e 5 delle NOIF per aver egli disputato n. 4 gare nelle file della Società A.S. Dinamo Kave, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto alla necessaria visita medica di idoneità all’attività agonistica e n. 2 gare della “Coppa Città di Padova di 3^ Categoria.” Il Sig. STENICO Alessandro – Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD Dinamo Kave “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 3 gare del Campionato di 3^ Categoria e n. 1 gara della “Coppa Città di Padova per Società di 3^ Categoria” in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ROSSETTO Mattia, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore di gara.” il Sig. CAVALLIERE Marco, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD Dinamo Kave “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.GS., in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara del Campionato di 3^ Categoria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ROSSETTO Mattia, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di gara”. il Sig. Mario CAMMAROTA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD Dinamo Kave “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G:S., in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara della Coppa Città di Padova per Società di 3^ Categoria in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ROSSETTO Mattia, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di gara. la società ASD DINAMO KAVE “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., dell'operato del proprio Presidente, del calciatore innanzi citato e dei dirigenti accompagnatori”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 22/3/2016. AI dibattimento del 22/3/2016 sono risultati presenti : il Sig. MAZZUCATO Giorgio Presidente A.S.D. Dinamo Kave il Sig. ROSSETTO Mattia Giocatore A.S.D. Dinamo Kave, rappresentato dall’Avv. Tullio Chierego, giusta delega in atti il Sig.STENICO Alessandro Dirigente A.S.D. Dinamo Kave, rappresentato dall’Avv. Tullio Chierego, giusta delega in atti il Sig. CAMMAROTA Mario A.S.D. Dinamo Kave la Società A.S.D. Dinamo Kave, rappresentata dal Sig. Mazzucato Giorgio (Presidente) tutti assistiti dall’Avv. Tullio CHIEREGO del Foro di Padova. Il Dott, Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. Non si è presentato all’udienza del 22/3/2016, pur ritualmente convocato, il Sig. CAVALLIERE Marco Dirigente A.S.D. Dinamo Kave Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - ha concluso il suo intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. MAZZUCATO Giorgio Presidente A.S.D. Dinamo Kave : inibizione per n. 3 mesi a carico del Sig. ROSSETTO Mattia Giocatore A.S.D. Dinamo Kave : n. 2 giornate di squalifica da scontare nel Cam - pionato di 3^ Categoria 2015/16 e 1 giornata da scontarsi nella prossima edizione di Coppa 3^ Categoria di Padova o Coppa similare a carico del Sig. STENICO Alessandro Dirigente A.S.D. Dinamo Kave : inibizione per n. 60 giorni a carico del Sig. CAVALLIERE Marco Dirigente A.S.D. Dinamo Kave : inibizione per n. 20 giorni a carico del Sig. CAMMAROTA Mario A.S.D. Dinamo Kave : inibizione per n. 20 giorni di a carico della Società A.S.D. Dinamo Kave : a) 2 punti di penalizzazione da applicare alla classifica del Campionato di 3^ Categoria 2015/16 e 1 punto di penalizzazione da scontare nella classifica della prossima edizione di Coppa di 3^ Categoria di Padova o Coppa similare b) Ammenda di € 300,00. il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - sentito il difensore dei soggetti deferiti presenti all’udienza - esaminate le memorie difensive presentate dall’A.S.D. Dinamo Kave - sentite le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C., si ritiene modificare alcuni provvedimenti sanzionatori che dispone come segue: a carico del Sig. MAZZUCATO Giorgio Presidente A.S.D. Dinamo Kave : inibizione per n. 3 mesi a carico del Sig. ROSSETTO Mattia Giocatore A.S.D. Dinamo Kave : n. 2 giornate di squalifica da scontare nel Cam - pionato di 3^ Categoria 2015/16 e 1 giornata da scontarsi nella prossima edizio- ne di Coppa di 3^ Categoria di Padova o Coppa similare a carico del Sig. STENICO Alessandro Dirigente A.S.D. Dinamo Kave : inibizione per n. 30 giorni a carico del Sig. CAVALLIERE Marco Dirigente A.S.D. Dinamo Kave : inibizione per n. 20 giorni a carico del Sig. CAMMAROTA Mario A.S.D. Dinamo Kave : inibizione per n. 10 giorni a carico della Società A.S.D. Dinamo Kave : a) 2 punti di penalizzazione da applicare alla classifica del Campionato di 3^Categoria 2015/16 e 1 punto di penalizzazione da scontare nella classifica della prossima edizione di Coppa di 3^ Categoria di Padova o Coppa similare b) Ammenda di € 200,00.-
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