FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 325/A del 25/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FULVIO VINCENZO FRANGIAMONE – FRANCESCO ROMANO – GIANLUCA ROMANO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 325/A del 25/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FULVIO VINCENZO FRANGIAMONE - FRANCESCO ROMANO - GIANLUCA ROMANO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 827 pf 10/11, riunito ai procedimenti n.158 pf 11/12 e n. 139 pf 13-14, adottato nei confronti del Sig. FULVIO VINCENZO FRANGIAMONE, del Sig. FRANCESCO ROMANO e del Sig. GIANLUCA ROMANO avente ad oggetto la seguente condotta: il sig. FULVIO FRANGIAMONE, all’epoca dei fatti agente di calciatori per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., dell’art. 12, comma 1 e 4, e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver rappresentato gli interessi del calciatore Antonio MONTELLA nella stipula del contratto economico con la società F.C. CATANZARO S.P.A., stipulato in data 14 maggio 2010, senza aver ricevuto un regolare mandato dal calciatore Antonio MONTELLA; il sig. FRANCESCO ROMANO, all’epoca dei fatti agente di calciatori per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti, art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per la mancata indicazione del proprio nome nel contratto economico stipulato in data 24.7.2009 dal sig. Davide LODI con la società F.C. CATANZARO S.P.A. nonostante fosse l’agente di tale calciatore; 2) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti, art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per la mancata indicazione del proprio nome nel contratto economico stipulato in data 7.8.2009 dal sig. Manolo MOSCIARO con la società F.C. CATANZARO S.P.A. nonostante fosse l’agente di tale calciatore; 3) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti, art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per la mancata indicazione del proprio nome nel contratto economico stipulato in data 7.8.2009 dal sig. Stefano DI CUONZO con la società F.C. CATANZARO S.P.A. nonostante fosse l’agente di tale calciatore; 4) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., art. 12, comma 1 e 4, e art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver rappresentato gli interessi del calciatore Alessandro VONO nella stipula del contratto economico con la società F.C. CATANZARO S.P.A., stipulato in data 24 luglio 2009, senza aver ricevuto un regolare mandato dal calciatore Alessandro VONO; il sig. GIANLUCA ROMANO, all’epoca dei fatti agente di calciatori per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., dell’art. 19, commi 2 e 3, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti, dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per la mancata indicazione del proprio nome nel contratto economico stipulato in data 7.7.2011 dal sig. Stefano DI CUONZO con la società S.S. JUVE STABIA S.R.L., nonostante fosse l’agente di tale calciatore; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. FULVIO FRANGIAMONE, dal Sig. FRANCESCO ROMANO e del Sig. GIANLUCA ROMANO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di sospensione della Licenza per il Sig. FULVIO FRANGIAMONE, 50 (cinquanta) giorni di inibizione e € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. FRANCESCO ROMANO, 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. GIANLUCA ROMANO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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