COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 31 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 78. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO NOLA FIVE SOCCER – GARA NOLA FIVE SOCCER / REAL FRATTAMINORE DEL 30.01.2016 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 94 del 31 Marzo 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
78. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO NOLA FIVE SOCCER – GARA NOLA FIVE SOCCER / REAL FRATTAMINORE DEL 30.01.2016 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’improcedibilità dello stesso. Invero, il titolo VII del Codice di Giustizia Sportiva (art. 46, comma 5), che disciplina l’ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica, dispone che, nei casi in cui sui conti societari non sussista la capienza relativa all’addebito della tassa reclamo, la certificazione dell’avvenuto versamento della stessa debba essere allegato al ricorso, pena l’improcedibilità dello stesso (come dal Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 1 del 3.07.2015, pag. 110). Di conseguenza, nel rispetto della citata normativa, questa Corte Sportiva delibera di dichiarare improcedibile il ricorso. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare improcedibile il ricorso proposto dalla società Nola Five Soccer; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo.
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